Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12123 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12123 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal COGNOME NOME nato a Cosenza il 23.01.1998; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 07/08/2024 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Catanzaro adito nell’interesse di COGNOME NOME NOME avverso la ordinanza del gip del tribunale di Cosenza del 10.7.2024 con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione alle ipotesi di reato di cui all’art. 73 del DP 309/90 rigettava l’istanza.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME mediante il proprio difensore ha proposto, con quattro motivi, ricorso per cassazione.
Deduce con il primo vizi di violazione di legge anche processuale e di carenza, illogicità e contraddittorietà di motivazione, lamentando il mancato confronto con le doglianze difensive. Vi sarebbe solo una acritica riproposizione della richiesta cautelare del P.M., e della conseguente ordinanza applicativa cui il tribunale si sarebbe riportato per relationem. Si richiamano quindi i temi proposti
con le doglianze difensive, sulla assenza dei presupposti di legge ex art. 275 cod. proc. pen., con particolare riguardo al comma 2 bis in relazione all’ipotizzato reato ex art. 73 comma 4 del DPR 309/90 e alla possibile applicazione di una pena inferiore a tre anni in caso di ricorso al rito abbreviato.
GLYPH Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge processuale, la mancata rilevazione della intervenuta scadenza dei termini di indagine preliminare, con inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine su cui sare fondata la contestata misura. Si contesta la tesi con cui il tribunale avrebbe risposto sul punto, per cui la misura sarebbe stata fondata su elementi “nuovi” e non acquisiti a termini di indagine scaduti. A fronte di una intervenuta scadenza delle indagini alla data del 17.10.2020 in assenza di ogni proroga, si osserva l’irrilevanza dell’intervenuto aggiornamento di iscrizioni effettuato il 19.4.2023, siccome fondato sulla medesima notizia di reato e medesimo fatto storico già considerato. Si contesta come contraddittoria la risposta sul punto intervenuta da parte del tribunale, per cui il 19.4.2023 sarebbe intervenuta nuova iscrizione siccome riferita a fatti storici diversi e cronologicamente distinti da quelli de prima iscrizione, riferita a fatti compresi tra il 2018 e il 2020, mentre con la nuova iscrizione si sarebbe fatto riferimento a fatti tra il 2020 e il 2023 a fronte di a fonte di conoscenza costituita da nota informativa del 5.4.2023. E al riguardo si contesta che sia spiegata la rilevanza contenutistica, ai predetti fini, della cita nota informativa dei Carabinieri nonchè si rappresenta che comunque, atteso che le fonti dichiarative di accusa sarebbero sopravvenute già nel 2021 e poi in date successive, la iscrizione avrebbe dovuto essere anticipata.
GLYPH Con il terzo motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione, e di illogicità della stessa. Si sostiene la mancanza di un quadro indiziario a carico del ricorrente. Rispetto al capo 63 si contesta la mancata configurazione del comma 5 dell’art. 73 del DPR 309/90 nonostante tale qualificazione sia intervenuta anche per fatti più gravi a carico di altri soggetti. Si aggiunge che l’accusa sarebbe fondata su dichiarazioni, prive di riscontri, di un acquirente di droga seriale. Che avrebbe descritto un incontro casuale e privo di appuntamento telefonico, tale per cui il riconoscimento fotografico non sarebbe che inverosimile. Si contesta, rispetto alle quattro contestazioni a carico, anche la tesi della ampia disponibilità di stupefacente, conseguente proprio alla occasionalità dell’incontro e quella per cui il ricorrente sarebbe abituale frequentatore di ben quattro distinti luoghi della città In assenza poi di sequestro di stupefacente, si ribadisce la necessità di qualificazione ai sensi dell’art. 73 comma 5 del DPR 309/90. Si contesta anche la efficacia drogante di quanto venduto, in assenza di accertamenti tecnici e di domanda, sul punto, all’acquirente. La predetta impostazione si ritiene estensibile
a tutte le contestazioni. Si aggiunge che tra il gennaio e febbraio 2022 il ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari senza che le forze dell’ordine ne abbiano accertato la violazione. Con mancanza di motivazione su tali punti.
COGNOME Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione. Si osserva che i fatti a carico sarebbero compresi tra il 2020 e il 2021, e sarebbero solo 4, con assenza quindi di condotte sistematiche e organizzate. E si ribadisce che il regime degli arresti domiciliari vigente in costanza dei fatti di cui al capo 346 sarebbe conferma della inverosimiglianza del riconoscimento del ricorrente. Si contestano poi gli argomenti a supporto del pericolo di recidivanza, a fronte di reati non specifici rispetto a quelli attualmente contestati per l’altro procedimento valorizzato dai giudici; la misura di prevenzione valorizzata sarebbe stata poi revocata, e i precedenti ulteriori invocati rientravano solo nella fase delle indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Innanzitutto, con riguardo alla mancata risposta rispetto alla censura sulla mancata valutazione del profilo di cui all’art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. – nella parte per cui non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito de giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni -, si osserva che la doglianza è generica, siccome incompleta: si propone un calcolo di pena che avrebbe dovuto portare alla previsione di una sanzione inferiore a quella minima prevista con il predetto comma trascurando la sussistenza di plurime ipotesi di reato – e quindi il loro peso sanzionatorio – che pur nel più favorevole regime della continuazione comunque impongono un g aumento della pena base. Peraltro, tanto 1:7 avviene a fronte di un contesto motivazionale che delinea la gravità di plurime condotte criminali quali esplicazione di una organizzata dedizione allo spaccio. Cossicchè, la deduzione difensiva trascura il quadro indiziario con cui ci si sarebbe dovuti confrontare per prospettare validamente la violazione dell’art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. Va aggiunto che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4 – n. 5396 del 15/11/2022 (dep. 08/02/2023 ) Rv. 284096 – 01). Nel caso in esame, la cospicua evidenziazione, accanto alle modalità anche esse gravi delle condotte, dell’inserimento in un contesto di pronta disponibilità di droga, sintomo di una preoccupante personalità criminale, lascia intendere la non condivisibilità per i giudici di una previsione ragionevole di un calcolo quale quello difensivo, improntato ad una massima riduzione della pena
nel procedimento di determinazione della stessa e alla fissazione di partenza della stessa ai minimi, così da escludersi allo stato la possibilità di prognosi di una pena per ammontare inferiore ai tre anni di reclusione.
GLYPH Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici correttamente valorizzato la diversità dei fatti di cui alle due diverse iscrizioni, anche in coerenza con gli indirizzi di legittimità dagli stessi richiamati e che qui vanno condivisi. Del tutto assertiva è la tesi della inesistenza e inadeguatezza della nota informativa dei Carabinieri del 2023, a fondamento della seconda iscrizione, anche a fronte della mancata allegazione della medesima nonostante l’onere che si impone laddove si sostenga che la motivazione sia fondata su dati documentali non esistenti ovvero contenutisticamente diversi da come richiamati. Invero, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione.
GLYPH Infondato è il terzo motivo. I giudici hanno articolatamente illustrato i gravi indizi a carico del ricorrente e le ragioni per le quali va esclusa l’invocata riqualificazione, alla luce del principio, coerentemente richiamato in ragione delle argomentazioni svolte, per cui in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di “lieve entità” (Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015) Rv. 264491 – 01). Di contro, le tesi difensive, a fronte anche di una motivazione validamente articolata in fatto e diritto, appaiono eminentemente rivalutative del merito. La risposta dei giudici appare coerente anche nel notare l’irrilevanza ostativa, rispetto alla tesi di accusa, del regime degli arresti domiciliari applicato al ricorrente, peraltro circoscritto solo al periodo interessato dalle cessioni di cui ad un solo capo di imputazione. La portata stupefacente di quanto ceduto è implicitamente desumibile poi dalla complessiva decisione che valorizza la notorietà, quale spacciatore, del ricorrente, presentato da terzi a coloro che lo hanno riconosciuto come cedente, e, a fronte di ciò, i plurimi contatti poi instauratisi. Invero, in sede di legittimità, non è censurabile una decisione per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della
decisione complessivamente considerata (Sez. 1, Sentenza n. 27825 del 22/05/2013 Rv. 256340 – 01).
Inammissibile è anche il quarto motivo in presenza di una motivazione che coerentemente valorizza non solo le modalità delle condotte, evidenziando i legami con ambienti dediti al traffico di stupefacenti, desumibili correttamente dalla sempre pronta disponibilità allo spaccio del ricorrente, ancorchè in assenza di previ appuntamenti e dalla diversità di sostanza a disposizione, ma anche la sua personalità assolutamente allarmante a fronte di plurimi precedenti e di carichi pendenti – come noto anche essi significativi in tema di esigenze cautelari – oltre che di misure anche di prevenzione applicate, e, da ultimo, anche a fronte del recentissimo sequestro presso il suo domicilio, nel luglio del 2024, di sostanza stupefacente. La granitica illustrazione qui sintetizzata non è certamente superabile da censure difensive che appaiono meramente valutative e artatamente frammentarie.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 12.12.2024.