Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8750 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8750 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Bitonto
avverso l’ordinanza del 13/11/2025 emessa dal Tribunale de L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/11/2025 il Tribunale de L’Aquila, decidendo sull’istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell’interesse dell’indagato, ha confermato l’ordinanza del 23/10/2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a plurimi reati di rapina aggravata perpetrati in Pescara tra il 16 marzo e il 25 maggio 2025.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in relazione a tutti i reati contestati.
Il difensore lamenta che, a fronte degli argomenti esposti nei motivi di riesame con i quali aveva contestato la possibilità di attribuire le singole rapine al COGNOME, il Tribunale non aveva motivato, omettendo di fatto di confrontarsi con le doglianze della difesa e ricorrendo ad una motivazione unitaria e cumulativa per tutti gli episodi che era da ritenersi meramente apparente.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., contraddittorietà della motivazione sempre in punto di gravità indiziaria.
La difesa evidenzia che i Giudici del riesame non avevano motivato in relazione agli specifici argomenti difensivi con cui si evidenziavano le incongruenze emerse dalle indagini. Non si era infatti considerato:
-che il COGNOME non era stato fermato e controllato il 19/03/2025 a bordo della Fiat Tipo usata dai rapinatori;
-che lo stesso non poteva essere identificato col rapinatore ripreso dalle telecamere di videosorveglianza in forza di elementi identificativi (un casco e scarpe Nike) che erano oggetti di uso molto comune;
-che sugli strumenti e sui i veicoli utilizzati dai rapinatori non erano state rinvenute tracce biologiche riconducibili con certezza all’indagato (tramite l’esame del DNA).
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione ( sub specie di motivazione ‘insufficiente’ o apparente) in relazione alle ritenute esigenze cautelari e alla scelta della misura.
La difesa evidenzia che, in sede di riesame, aveva allegato e documentato l’esistenza di plurimi elementi -giovane età dell’indagato, sua estraneità ad ambienti criminali, disponibilità di domicilio familiare e di attività lavorativa -che avrebbero dovuto indurre i Giudici del gravame a ritenere insussistente il pericolo di recidiva o comunque ad applicare una misura meno afflittiva. Anche tali elementi non erano stati valutati dal Tribunale nell’ordinanza impugnata.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione del diritto di difesa per elusione del contraddittorio.
Il difensore ritiene che il Tribunale non confrontandosi, per le ragioni esposte nei precedenti motivi, con i singoli argomenti dedotti nei motivi di gravame aveva eluso il contraddittorio e violato il diritto difesa.
Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto sono strettamente connessi e denunciano vizi di motivazione dell’ordinanza in relazione ai gravi indizi di colpevolezza che sono sovrapponibili.
I motivi sono entrambi manifestamente infondati.
È doveroso premettere che, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte anche nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 -01), in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 -01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 -01).
Nel caso in esame, il Tribunale del riesame (pag. 1-3) – e prima di esso il G.i.p. – ha adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto configurabile il concorso dell’odierno ricorrente nelle singole rapine aggravate in contestazione. Contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, infatti, i Giudici di merito, con motivazione tutt’altro che apparente, hanno puntualmente elencato i singoli elementi di fatto che inducevano a ritenere, con il grado di certezza che la fase processuale esige, che la rapina perpetrata il 25/05/2025 (rispetto alla quale era certa la responsabilità concorsuale del COGNOME essendo stato lo stesso arrestato in flagranza con i coindagati nell’ambito di altro procedimento) fosse strettamente collegata agli altri episodi oggetto di questo procedimento; si è infatti evidenziato che la rapina certamente attribuibile al COGNOME e quelle oggetto dell’ordinanza impugnata presentano: modalità identiche di consumazione dei reati; stesse tipologie di persone offese; stesso luogo di consumazione dei reati; stesso lasso temporale; identità dei mezzi utilizzati per la consumazione dei reati.
A ciò si aggiungevano i costanti contatti tra i tre arrestati, peraltro, risultanti non solo da controlli sul territorio da parte della polizia giudiziaria ma anche dagli
esiti delle intercettazioni. Un collegamento, a detta dei Giudici del riesame, talmente stretto da consentire di inferire che le rapine fossero state commesse dallo stesso gruppo di rapinatori di cui faceva parte l’odierno ricorrente.
I Giudici del gravame, peraltro, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, hanno poi affrontato e disatteso le censure difensive relative ai singoli episodi, rilevando come la difesa aveva proceduto ad una indebita parcellizzazione dei singoli elementi indiziari a carico del COGNOME, omettendo peraltro di considerare l’ulteriore prova logica rappresentata dal fatto che la lunga serie di rapine iniziata a marzo 2025 ai danni di esercizi commerciali (ben 5 in 2 mesi) -rapine peraltro perpetrate in un centro (non grandissimo) come Pescara e con modalità identiche -si era definitivamente e non casualmente interrotta proprio con l’arresto del COGNOME e dei suoi sodali avvenuto il 25/05/2025 e con la detenzione che ne era seguita.
La suddetta motivazione del Tribunale del riesame, che non risulta contraddittoria né presenta profili di illogicità, è del resto conforme all’insegnamento di questa Corte secondo il quale in tema di prova indiziaria, il giudice, dopo aver esaminato ciascun indizio, identificandone tutti i collegamenti logici possibili, e accertandone quindi la gravità e la precisione, non può mai prescindere da un esame globale ed unitario degli elementi indiziari e da una loro valutazione complessiva e di sintesi (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230 -01).
In forza di tali princìpi si è altresì affermato che il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza (o dell’ordinanza cautelare), non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti del provvedimento ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 -01).
Considerazioni analoghe a quelle sin qui esposte inducono a ritenere inammissibile anche il terzo motivo, relativo al dedotto vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari.
Ed invero, anche sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata mette correttamente in evidenza gli elementi di fatto sulla base dei quali ha ravvisato un (concreto e attuale) pericolo di recidiva, che non può essere efficacemente fronteggiato con misure diverse da quella di massimo rigore. Si è infatti valorizzato il numero e la gravità dei reati (4 rapine a mano armata), l’allarme sociale destato, la reiterazione (peraltro) in tempi recentissimi dei reati in un
lasso temporale limitato (circa 2 mesi), la natura organizzata e pianificata dell’attività criminale (desumibile anche dal fatto che i veicoli per effettuare le rapine venivano rubati giorni prima): tutti elementi dai quali si sono correttamente desunti la spiccata capacità a delinquere e la allarmante pericolosità sociale dell’indagato, le quali, tenuto conto della tipologia dei reati la cui reiterazione occorre prevenire, imponevano l’adozione della misura della custodia in carcere.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente, lungi dal prospettare elementi di contraddittorietà o illogicità della stessa o denunciare violazioni di specifiche norme di legge, si limita a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen. Peraltro, gli elementi di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione (giovane età, attività lavorativa, contesto familiare, ecc.), oltre ad essere evidentemente recessivi rispetto a quelli valorizzati dai giudici di merito, risultano scarsamente significativi, se non altro considerando il fatto che gli stessi erano tutti già esistenti all’epoca dei fatti e non hanno in alcun modo impedito al COGNOME di porre in essere le gravi condotte delittuose per cui si procede.
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, non essendo state neppure indicate le norme che si assumono violate e/o a quale delle ipotesi elencate dall’art. 606 cod. proc. pen. si sia inteso fare riferimento.
Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 17/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME