Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46382 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46382 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25 maggio 2023 del Tribunale di Catania letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catania, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Catania aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per illecita detenzione di oltre 1 chilo di ma rjua na .
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi.
2.1. Il primo investe la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e censura l’ordinanza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto, nel ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, con argomentazioni di puro stile, dunque apparenti, non ha valutato la tesi difensiva della compatibilità della sostanza sequestrata con l’uso personale in adesione all’orientamento della Corte di legittimità secondo cui non basta a configurare il delitto il solo dato ponderale, quando manchino elementi ulteriori quali il denaro o la presenza di strumenti utili al confezionamento.
2.2. Il secondo motivo investe le esigenze cautelari e denuncia il vizio di motivazione con riferimento all’ art. 274 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale ha apoditticamente ritenuto adeguata e proporzionata soltanto la custodia in carcere, escludendo, anche questa volta con formule di stile, i richiesti arresti donniciliari senza considerare l’incensuratezza di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento alle esigenze cautelari.
Il primo motivo è inammissibile per genericità.
2.1. Premesso che in sede di legittimità non è consentito valutare nel merito la ricostruzione del fatto, a meno che questa non sia affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà, è sufficiente evidenziare come il Tribunale, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, con obiezioni prive di specificità, ha analiticamente esaminato tutti gli elementi sui quali ha fondato il proprio giudizio in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Infatti, con un corretto iter motivazionale, aderente alle risultanze investigative, il provvedimento ha descritto la presenza di marijuana, all’interno della stanza da letto dell’abitazione di NOME, suddivisa in 10 buste contenenti complessivamente 1.413 grammi lordi – quantificati dalla consulenza tossicologica in 192,6 grammi di principio attivo pari a 7704 dosi medie – oltre che il rinvenimento di un bilancino di precisione con il piatto intriso della sostanza.
2.2. Alla luce di questi elementi di fatto, I provvedimento impugnato ha ritenuto inverosimile la tesi difensiva secondo cui la marijuana fosse destinata esclusivamente all’uso personale, non solo per il suo rilevante quantitativo, ma
anche per l’importo dell’investimento non giustificato dalle condizioni economiche del ricorrente.
Detti stringenti e puntuali argomenti non sono stati nè presi in esame dal ricorso, né contrastati con altri di tenore uguale e contrario, ma valutati semplicemente come congetturali e apodittici, nonostante la sostanziale ammissione del fatto da parte dell’indagato che, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva ammesso che parte dello stupefacente fosse destinato «alla cessione ad amici».
3. Il secondo di motivo di ricorso è fondato.
3.1. Il provvedimento impugnato, con riferimento alla adeguatezza esclusivamente della massima misura custodiale, ha ritenuto che l’importante quantitativo di stupefacente detenuto dal NOME e le sue precarie condizioni economiche, unitamente al fatto che il delitto fosse stato commesso all’interno del suo appartamento, non consentissero l’applicazione degli arresti domiciliari.
3.2. Il formulato giudizio, però, omette qualsiasi valutazione circa lo stato di incensuratezza del NOME, pur rappresentato dal difensore, che in astratto può valere come presunzione relativa di minima pericolosità sociale (Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016, Rv. 267956; Sez. 2, n. 4820 del 30/01/2013, Rv. 255679), ma in concreto deve essere superato valorizzando espressamente le modalità della condotta, ma anche la personalità dell’indagato che già l’ordinanza genetica, su questo profilo non richiamata, aveva delineato, riferendosi ai non contestati «pregiudizi legati agli stupefacenti e alla detenzione abusiva di materie esplodenti», senza però indicarli così da non offrire dati oggettivi idonei ad esprimere il rischio di recidiva.
Inoltre, anche ai fini della proporzionalità della sola custodia cautelare in carcere, non basta per escludere la meno gravosa misura degli arresti domiciliari la pur significativa circostanza che il delitto sia stato consumato nel luogo in cui è stato commesso il delitto, ma è necessario indicare elementi di fatto da cui desumere che l’indagato si sottrarrà all’osservanza delle prescrizioni attraverso il mancato assolvimento degli obblighi connessi all’esecuzione della misura (sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Rv. 271686; Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013, Rv. 258832).
Dal difetto di puntuale motivazione consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, limitatamente alla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della sola misura cautelare in carcere.
Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 ottobre 2023
La AVV_NOTAIO estensora