Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38447 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38447 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MOLA DI BARI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Bari Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME ; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Deposituta in Cancelleria
Oggi,
27 NOV, 2025
IL FUNZIONA
NOME
IARIO
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale della libertà, con ordinanza del 9 giugno 2025 (depositata il 19 giugno 2025), rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari di applicazione, nei confronti del predetto, della misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato della commissione dei delitti di associazione finalizzata al traffico illecit di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309 del 1990, capo A)) e di plurime provvisorie incolpazioni di cui all’articolo 73 del medesimo d.P.R., in particolare:
Al) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), importazione di complessivi 8 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, dei quali 3 chilogrammi custoditi personalmente dal COGNOME, fatto aggravato dagli artt. 61, n. 2, 61-bis cod. pen, e 80 del d.P.R. 309 del 1990, commesso in Mola di Bari (BA), Germania e Albania dal 2 al 5 agosto 2020;
Al2) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), detenzione trasporto e cessione di complessivi 9,5 chilogrammi di eroina “pura” destinata alla successiva lavorazione e cessione, aggravato ai sensi degli artt. 61 n. 2 cod. pen. e 80 del d.P.R. 309 del 1990, commesso in Bari, Noicattaro (BA) e Albania 10 agosto 2020;
A14) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), detenzione, trasporto e cessione di un quantitativo di sostanza stupefacente pari a 2 chilogrammi di cocaina (sostanza che il COGNOME deteneva presso la propria abitazione sita in INDIRIZZO), con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., fatto commesso il Mola di Bari (BA), Oria (BR) e Albania il 10 settembre 2020;
A15) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), detenzione trasporto e cessione di un quantitativo di sostanza stupefacente pari a 2 chilogrammi di cocaina, al costo complessivo di euro 76.000, con l’aggravante di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen., fatto commesso in Mola di Bari (BA)Noicattaro (Ba) e Albania, 7 settembre 2020;
A18) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), importazione dall’estero, importazione, detenzione trasporto e cessione di 2 chilogrammi di cocaina e di 11 chilogrammi di eroina, con le aggravanti di cui agli artt. 61 n. 2 e 61-bis cod. pen. e 80 del d.P.R. 309 del 1990commesso in Bari, Mola di Bari (BA) e Albania tra il 19 e il 20 dicembre 2020;
A19) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), detenzione e trasporto di un ingente quantitativo di eroina pura destinato alla lavorazione in Italia, con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen, fatto commesso in Mola di
Bari (INDIRIZZO) Noicattaro INDIRIZZO), Oria INDIRIZZO) San Cataldo di Lecce (LE) e Albania tra il 12 e il 14
Novembre 2021;
A20) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), importazione, detenzione e trasporto di un ingente quantitativo di eroina pura da cui realizzavano eroina “tagliata” destinata ad attività di spaccio nel territorio della provincia d Brindisi, con l’aggravante di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen, fatto commesso il Mola di Bari (BA), Noicattaro (BA), Oria (BR), tra il 9 e il 10 dicembre 2021
A21) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), importazione, detenzione e trasporto di ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina per complessivi 24,850 chilogrammi, con le aggravanti di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., e 80 d.P.R. 309 del 1990, fatto commesso tra il 9 e il 10 gennaio 2020 in Mola di Bari (BA), Noicattaro (BA) e Albania.
Avverso l’ordinanza di rigetto del Tribunale di Bari, il COGNOME propone ricorso in cassazione affidato a due motivi.
Con il primo motivo, deduce violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., mancanza di motivazione, per motivazione apparente, e/o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla sussistenza, nel caso di specie, di esigenze cautelari tutelabili esclusivamente con la custodia cautelare in carcere (c.d. adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria): in particolare, il ricorrente, premesso di aver posto in sede di riesame, la sola questione dell’adeguatezza della custodia cautelare in carcere, rinunciando alla trattazione dell’analisi dei gravi indizi di colpevolezza, censura che il tribunale non abbia adeguatamente motivato sul punto, limitandosi a ricorrere ripetutamente alla gravità dei fatti contestati, che, in particolare, si sia limitato a richiamare il dispos di cui all’art. 275, co. 3 cod. proc. e non abbia adeguatamente considerato: il tempo trascorso dai fatti, il modus vivendi e le occupazioni lavorative intrattenute tra il 2022 e il momento di applicazione della misura cautelare, l’esistenza di una valida collocazione domiciliare, l’allontanamento del ricorrente da ambienti delinquenziali desumibile dalla assenza di segnalazioni al riguardo.
Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione alla sostituzione della misura in atto (custodia cautelare in carcere) con altra meno gravosa, ma comunque capace di assicurare le esigenze cautelari, in particolare con la misura degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. Sul punto il ricorrente valorizza che tale misura domiciliare renderebbe impossibili i contatti tra COGNOME e ipotetici correi, che comunque i legami con i correi sono da ritenersi ormai dissolti, anche in esito all’applicazione della misura cautelare, che l’indagato non ha disponibilità di cospicue somme di denaro, che lo stesso è incensurato ed alla prima esperienza carceraria.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono generici, non confrontandosi, il ricorrente, con la compiuta motivazione espressa sul punto dal Tribunale di Bari. 1.1 quanto al primo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata ha espressamente motivato affermando che, avuto riguardo al titolo di reato ascritto al ricorrente al capo A) (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) si versa in ipotesi di doppia presunzione relativa di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in virtù del disposto di cui all’art. 275, co. 3, cod. proc. pen. altresì dichiarando espressamente di non rinvenire, negli atti, «…elementi odierni a scardinare tale presunzione iuris tantum, essendo il ricorrente inserito organicamente e con ruolo importante nella maglie del sodalizio dedito al narcotraffico monitorato che certamente non risulta mai smantellato.».
In particolare, il Tribunale di Bari, con motivazione in fatto non censurabile in questa sede, ha adeguatamente analizzato i profili fondanti la valutazione di sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, sia in relazione alla gravità dei fatti, compiutamente ricostruiti attraverso il riepilogo dei risultati investigat contenuti nella prima parte dell’ordinanza, anche correlata alla connotazione associativa RAGIONE_SOCIALE contestazioni, sia al ruolo rivestito dal ricorrente nel contesto associativo. Si tratta di motivazione esauriente e immune da censure che passa in rassegna i plurimi elementi indicativi della sussistenza del rischio di reiterazione dei reati nonché della concretezza e della attualità del quadro cautelare posto a carico del ricorrente e, conclusivamente, non ritiene che gli argomenti addotti dalla difesa possano scardinare la presunzione di legge.
Quanto al dato temporale, addotto dalla difesa al fine di superare la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen., inoltre, il Tribunale di Bari ha espressamente escluso che l’apparato associativo ricostruito all’esito RAGIONE_SOCIALE complesse indagini potesse ritenersi smantellato, evidenziando, sul punto, una sua straordinaria capacità di autorigenerazione, tanto che l’operazione “Ura” rappresenterebbe solo l’ultimo step di altre operazioni che muovevano da analogo fenomeno criminale italo albanese e che, nella vicenda in esame, ad ogni intervento invasivo della P.G., mediante sequestri ed arresti, è seguita una sistematica riorganizzazione del clan con spostamenti di droga ordinati dal Coba Adi (coindagato cui la provvisoria imputazione assegna il ruolo di capo e promotore dell’associazione di cui al capo A)) in Albania ed individuazione di nuovi depositari e nuovi rifugi».
Parimenti immune da vizi l’ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene che non emergano dagli atti elementi idonei a superare la presunzione normativa, sempre con riferimento al dato temporale della contestaizone (che si riporta come chiusa al giugno 2022), atteso che il promotore del sodalizio risulta irreperibile e che in sede di esecuzione dell’ordinanza cautelare siano state rinvenute cospicue somme di denaro nella disponibilità di taluno degli arrestati.
Ad ulteriore riprova, poi, del ruolo non marginale rivestito dal ricorrente all’interno del sodalizio, marginalità invece addotta dalla difesa quale argomento asseritamente idoneo al superamento della presunzione normativa, il Tribunale ha evidenziato che, oltre a quanto emergente dal patrimonio investigativo e compiutamente ricostruito nell’ordinanza impugnata, proprio il ricorrente COGNOME, all’indomani di talune perquisizioni, aveva individuato un nuovo depositario di sostanza stupefacente del tipo eroina (cfr. pag. 75 dell’ordinanza impugnata).
Parimenti ragionevole ed esaustiva la motivazione dell’ordinanza del Tribunale di Bari avuto riguardo sia alla dedotta incensuratezza del COGNOME che allo svolgimento da parte del predetto di attività lavorativa, essendosi il tribunale del riesame soffermato, rispettivamente, sullo stabile inserimento dell’imputato nei circuiti criminosi, sulla gravita dei plurimi fatti contestati ed infine su considerazione che il ricorrente svolgeva attività lavorativa anche in epoca concomitante ai fatti per cui si procede.
1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso si osserva che il Tribunale (paragrafo 3.1) ha formulato una complessiva valutazione degli atti e RAGIONE_SOCIALE deduzioni offerte dalla difesa, ritenendo che dagli stessi (pag. 74) non si rinvengano elementi idonei a scardinare la presunzione normativa iuris tantum. In particolare, la motivazione addotta dal Tribunale del riesame quanto alla complessiva valutazione di inidoneità degli argomenti addotti dalla difesa o comunque emergenti dagli atti e dagli esiti RAGIONE_SOCIALE indagini, deve intendersi riferita anche alla valutazione della idoneità della misura gradata degli arresti domiciliari, anche con presidio elettronico avendo, d’altronde, il Tribunale del riesame compiutamente riportato nel provvedimento impugnato gli elementi investigativi anche quanto al radicamento geografico in Mola di Bari sia del delitto associativo (contestato come commesso anche nella provincia di Bari) che dei delitti scopo addebitati al COGNOME il quale, come riportato anche nelle provvisorie incolpazioni, almeno con rifernnento al capo A14, deteneva la sostanza stupefacente proprio presso la propria abitazione’ luogo al quale era destinata altra sostanza (quella la cui importazione è contestata al capo A21) ivi mai giunta in ragione dell’intervento di polizia che portava al relativo sequestro ed all’arresto di altro soggetto in Mola di Bari il 10 gennaio 2022.
Si ritiene, pertanto, che il Tribunale abbia offerto una motivazione immune da vizi
logici e giuridici e conforme anche alla giurisprudenza prevalente della Corte, per la quale la regola generale contenuta nell’art. 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del terzo comma del predetto art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 2, sent. n. 3899 del 20/01/2016, Rv. 265598; Sez. 2, sent n. 4951 del 12/01/2016, Rv. 266152; Sez. 1, sent. n. 19234 del 22/12/2015, Rv. 266692). Inoltre, si è anche affermato che la prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronico” non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell’indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti, pur se connotati dall’adozione del braccialetto (Sez. 4, sent. n. 15939 del 14/03/2024 Rv. 286343).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 29/10/2025