Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36157 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza emessa il 15/04/2024 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato in ordine al reato previsto dagli artt. 110 e 624bis cod.pen., di cui al capo A) dell’imputazione provvisoria e contestato come commesso in concorso con NOME COGNOME alla data del 31/10/2023; con condotta consistita nell’essersi introdotto all’interno dell’abitazione di NOME COGNOME impossessandosi di vari oggetti tra cui orologi, monili e un carnet di assegni.
Il Tribunale ha premesso l’esposizione della ricostruzione del fatto operata in sede di ordinanza applicativa, rilevando come – sulla base della ricostruzione operabile sulla scorta di quanto estrapolato dalle telecamere di sorveglianza – potesse evincersi con adeguata certezza che il furto era stato consumato tra le ore 10,24 e le ore 10,33 da due soggetti che erano stati videoripresi nell’atto di entrare quasi contemporaneamente nel relativo stabile e tanto anche sulla base dell’elemento non equivoco rappresentato da una borsa recante un particolare logo, detenuta da uno dei due soggetti e poi denunciata come facente parte dei beni trafugati in sede di denuncia presentata dalla persona offesa.
Il Collegio ha quindi ritenuto attendibile il riconoscimento nella persona dell’odierno ricorrente – operato da parte della Polizia giudiziaria – de soggetto ritratto dalle videocamere di sorveglianza, in quanto da ritenere supportato dal confronto con le correlative foto segnaletiche; valutando quindi come pienamente sussistente il presupposto della gravità indiziaria.
Ha altresì ritenuto sussistente il pericolo di recidiva sulla base dell concrete modalità del fatto ascritto e dei plurimi precedenti penali gravanti sull’indagato, ritenendo adeguata la sola misura di massimo rigore.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e) – la violazione di legge, in relazione all’art.275, comma 3bis, cod.proc.pen., nella parte dell’ordinanza in cui la stessa non aveva indicato le ragioni in base alle quali la misure diverse dalla custodia in carcer dovessero ritenersi inadeguate in relazione alla salvaguardia dal pericolo di recidiva.
Ha dedotto che il GIP procedente avrebbe originariamente giustificato la mancata applicazione della misura degli arresti donniciliari accompagnata da modalità elettroniche di controllo sulla base dell’asserzione – non sorretta da alcun dato oggettivo – della indisponibilità dei relativi strumenti; che, pur illegittimamente, il GIP aveva sottolineato la presenza di precedenti condanne – in realtà non sussistenti – per il reato di evasione.
Ha quindi dedotto che la motivazione adottata dal giudice del riesame in punto di esigenze cautelari si sarebbe risolta in scarne e tautologiche argomentazioni, sostanzialmente caratterizzate dall’uso di mere formule di stile, con conseguente vizio dell’ordinanza in punto di criteri di scelta dell misura; in tale modo non fornendo adeguate risposte rispetto alle argomentazioni avanzate dalla difesa.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In riferimento alle argomentazioni spiegate dalla difesa del ricorrente in GLYPH ordine ai dedotti errori motivazionali contenuti nell’originaria ordinanza applicativa, va premesso che – per consolidata giurisprudenza di questa Corte – il provvedimento emesso dal giudice procedente e quello di conferma emesso dal Tribunale del riesame si integrano tra di loro reciprocamente, in modo che le eventuali carenze di motivazione dell’uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall’altro (Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj, Rv. 261085; Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, Berlingeri, Rv. 266765).
Ciò posto, la censura spiegata nel ricorso – attinente al rispetto dei criteri dettati dall’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. in punto di adeguatezza della sola misura cautelare maggiormente afflittiva – è inammissibile in quanto, di fatto, del tutto privo di specificità e quindi omissivo de necessario confronto con il contenuto del provvedimento impugnato.
A tale proposito, deve quindi rilevarsi che l’apprezzamento della pericolosità dell’indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, s congruamente e logicamente motivato con specifico riferimento alla
prognosi negativa in ordine all’attitudine dell’indagato medesimo all’effettivo rispetto delle prescrizioni connesse all’applicazione di una misura più gradata (Sez.6, n. 53026 del 21/11/2017, COGNOME, RV. 271686; Sez.3, n.7268 del 24/1/2019, COGNOME, RV. 275851).
Ciò posto, la difesa dell’indagato ha dedotto un vizio motivazionale asseritamente conseguente alla mancata esposizione delle ragioni specifiche in base alle quali doveva ritenersi inidonea, nel caso concreto, l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, eventualmente accompagnati delle procedure di controllo regolate dall’art.275bis, comma 1, cod.proc.pen..
In relazione a tale profilo, va ricordato che Sez.U., 28/04/2016, n.20769, COGNOME, Rv. 266651 avevano ritenuto (punto 4.1 del “considerato in diritto”) che, all’indomani della riforma introdotta dalla I. 16 aprile 2015 n.47 e ove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati.
Il principio espresso dalle Sezioni unite ha peraltro trovato una successiva elaborazione da parte delle Sezioni semplici, le quali hanno ritenuto che il giudizio del Tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti donniciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull’inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275bis cod.proc.pen.; con la conseguenza che deve ritenersi assolto l’onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria – in relazione all’art.275, comma 3bis, cod.proc.pen. – quando si esclude in radice l’idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico in relazione all’art.275bis cod.proc.pen., il quale dispone che tali modalità sono sempre disposte dal Giudice procedente «salvo che le ritenga non necessarie» (in termini, Sez.2, n.31572 del 2017, Caterino, RV. 270463; sez.2, n.43042 del 2019, COGNOME, RV. 277762); ciò in quanto la prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronico” non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell’indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente
sull’inidoneità degli arresti, pur se connotati dall’adozione del braccialet (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja Rv. 286343).
Tutto ciò premesso, deve quindi rilevarsi come la motivazione del Tribunale (che, in virtù del richiamato principio di reciproca integrazione, deve ritenersi sanante di qualsiasi omissione argomentativa ascrivibile sul punto al giudice procedente) non si risolva – come ritenuto dal ricorrente nell’esposizione di tautologiche clausole di stile ma che la stessa ha invece specificamente esaminato i profili tali da far ritenere adeguata e proporzionata la sola misura di massimo rigore.
In particolare, il Tribunale distrettuale ha fatto riferimento al grado dell esigenze cautelari ricavabili – in riferimento al disposto dell’art.274, lett. cod.proc.pen. – dalle specifiche modalità della condotta (ritenute indice di un particolare pericolo di recidivanza) nonché alla sussistenza di plurimi precedenti penali, con condanne irrevocabili pronunciate per reati contro il patrimonio oltre che per quello previsto dall’art.416bis cod.pen.; elementi sulla base dei quali è stato quindi formulato un giudizio di inadeguatezza di misure meno afflittive rispetto a quella di massimo rigore.
Si tratta di affermazioni univoche e intrinsecamente logiche – oltre che coerenti con i richiamati principi – con le quali la difesa del ricorrente ha, fatto, omesso del tutto di adempiere all’onere del necessario confronto, derivando da questo l’inammissibilità dell’impugnazione.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Segue altresì la trasmissione degli atti alla cancelleria per g adempimenti di cui all’art. 94, comma lter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen..
Così deciso il 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente