Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24611 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2024 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di BOLOGNA in difesa di: COGNOME NOME COGNOME NOME
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 gennaio 2024, il Tribunale di Bologna – Sezione per il riesame delle misure cautelari – ha confermato il provvedimento con cui la Corte di appello della stessa città aveva rigettato l’istanza presentata da COGNOME NOME al fine di ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, corredati da strumentazione elettronica di controllo a distanza e da limitazioni di comunicazioni.
COGNOME, cittadino domenicano, era sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 17 febbraio 2022 per i reati di cui all’art. 73 e 80 D.P.R. n. 309/90, descritti capi 1) e 2) dell’imputazione in atti, commessi nel febbraio 2022 e relativi a condotte di detenzione/acquisto/importazione di elevatissimi quantitativi di cocaina ( kg. 1,8 quanto al capo 1 e Kg 260 quanto al capo 2), in concorso con altri connazionali. Per tali reati era stato condannato in primo e secondo grado alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione, oltre alla multa.
La Corte di appello, quanto al concreto pericolo di recidiva specifica, aveva ritenuto il COGNOME soggetto che, nonostante l’assenza di precedenti, si rivelava profondamente inserito in un contesto di narcotraffico di elevatissima portata, dotato di contatti con soggetti altrettanto inseriti nel medesimo contesto e di importanti canali di approvvigionamento nel Paese di origine. Il pericolo di recidiva specifica non era fronteggiabile con la misura degli arresti domiciliari, corredati dai presidi di cu sopra, perché il divieto di comunicazioni avrebbe potuto facilmente essere eluso attraverso mezzi di comunicazione al COGNOME non riconducibili, mediante la collaborazione di terzi, e non potendo il cd. braccialetto elettronico evitare la ricezione di visite in sede domestica. Stante il contesto illecito ed i contatti emersi all’ester l’imputato avrebbe potuto organizzare analoghe spedizioni e commerci senza necessità di prendervi parte personalmente.
Con istanza del 15 dicembre 2023, la difesa aveva chiesto la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari in Casalecchio di Reno INDIRIZZO, presso la compagna COGNOME NOME, e la Corte di appello, acquisito il parere del p.m., rigettava l’istanza.
Il Tribunale del riesame dava atto del fatto che nell’istanza e nell’atto di appello il ricorrente aveva sostenuto l’adeguatezza della misura domiciliare osservando di essere da tempo socialmente e lavorativamente inserito, dunque, era venuto meno il
pericolo di fuga. Inoltre, si trattava di soggetto incensurato, sul quale l’esperienza carceraria aveva influito positivamente, posto che aveva confessato gli addebiti e versato cinquantamila euro, in favore di una comunità di recupero dalla tossicodipendenza, a titolo di concreta manifestazione di pentimento.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, il ricorrente aveva svolto un ruolo non puramente esecutivo nell’attività delittuosa, posta l’entità ponderale della cocaina, oggetto delle transazioni indicate nei capi 1) e 2) dell’imputazione. Dunque, a fronte di tali dati, l’incensuratezza appariva dato meramente formale e la confessione e la donazione non indicavano una univoca interpretazione.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, il difensore di COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con due motivi:
violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all’art. 275, comma 3 e 3 bis, cod.proc.pen e connesso vizio di motivazione; in particolare, il ricorrente si duole della mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità nel caso concreto dell’applicazione della misura degli arresti domiciliari sebbene corredata anche con le procedure di controllo di cui all’art. 275-bis, comma 1, c.p.p. nonché della mancanza della motivazione in relazione all’adeguatezza o meno delle misure coercitive o interdittive applicabili cumulativamente in luogo della custodia cautelare in carcere (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p.).
Osserva come il mutamento normativo, operato soprattutto dalla L. n. 47 del 2015, imponga al giudice della cautela personale, qualora non si sia, come nella specie, in presenza di presunzioni cautelari, un onere stringente di motivazione per giustificare l’applicazione della custodia cautelare in carcere al posto degli arresti domiciliari e, comunque, di motivare in ordine alle ragioni per le quali risultino inadeguate le altre misure coercitive e interdittive “anche se applicate cumulativamente”.
Il ricorrente, peraltro, ricorda come, in materia di arresti domiciliari, l’art. 2 comma 3-bis, c.p.p. richieda espressamente al giudice della cautela che, qualora intenda disporre la custodia cautelare in carcere, “deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275-bis, comma 1”, onerandolo pertanto di una stringente e immancabile motivazione in proposito.
Diversamente, nel caso di specie, il Tribunale del Riesame avrebbe omesso qualunque motivazione sul punto, senza tener conto né della nuova formulazione dell’art. 275, comma 3, c.p.p., né del nuovo disposto di cui all’art. 275, comma 3-bis stesso codice, violazione che disattenderebbe non solo i criteri cui si ispirano i citati articoli del codice di rito, ma altresì il principio secondo cui la compressione della libertà personale deve essere contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze del caso concreto, disponendo il giudice di un ventaglio di misure con pluralità graduata, tali da rendere inaccettabili interpretazioni che comportino automatismi nell’applicazione della misura custodiale in carcere.
In altri termini, ad avviso del ricorrente, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulterebbe del tutto apparente, oltre che non correlata alla reale regiudicanda ed alla affermata centralità organizzativa dello stesso ricorrente, e fondata su mere clausole di stile, frutto di una valutazione congetturale ed apodittica, anche laddove è stato affermato che il ricorrente avrebbe dimostrato di non possedere alcuna capacità autocustodiale;
violazione dell’art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione in relazione alla concretezza ed attualità del pericolo di fuga.
Si sostiene che anche il giudizio sul pericolo di reiterazione della condotta criminosa risulta del tutto disancorata da elementi concreti, dai quali poter dedurre la reale intenzione dell’imputato di sottrarsi alle conseguenti giudiziarie del proprio operato. In contrasto con il dato normativo, secondo il quale le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Nello stesso senso, va il mancato rilievo concesso agli atti di concreto pentimento dimostrati dalla confessione e dalla donazione effettuata alla Comunità di recupero dalla tossicodipendenza.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato memoria.
Le parti hanno discusso oralmente ribadendo le indicate conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, quanto ad entrambi i motivi, non supera il vaglio di ammissibilità.
Il Tribunale ha chiarito che non vi sono elementi per ritenere che COGNOME NOME abbia svolto un ruolo puramente esecutivo nell’attività criminale, e ciò in ragione dell’entità ponderale della cocaina che gli era stata affidata. Anzi, si è ritenuto che da ciò si desume che lo stesso gode di stabili e risalenti legami fiduciari con i vertici dell’organizzazione criminale emersa nel corso dell’indagine, capace di trattare continuativamente ingenti quantitativi di droga. Dunque, il valore da attribuire alla piena confessione e al versamento in favore della Comunità terapeutica non è riferibile al piano cautelare, ma solo a quello della responsabilità penale in ragione della concessione delle attenuanti generiche. Viceversa, la verifica, in giudizio abbreviato, sul ruolo centrale svolto dal ricorrente all’interno della organizzazione aveva dimostrato che lo stesso si occupava anche della custodia e della successiva distribuzione dello stupefacente. Tutto ciò mantenendo i contatti diretti con i vertici dell’organizzazione criminale, che consentiva l’importazione dalla Repubblica Dominicana di ingenti quantitativi di droga. Per tale ragione, non si può ritenere adeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Anche al proprio domicilio, infatti, l’attività di rilievo avrebbe potuto essere portata avanti, così come con braccialetto elettronico.
Il ricorrente lamenta infondatamente la apparenza della motivazione, quanto alla necessità di applicare la custodia cautelare in carcere ed al fatto che le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.
Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, iI ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non è consentito quando propone censure concernenti la ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze, esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, RV.270628 -01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 -01).
5.Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti
ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Come si ricorda nel provvedimento impugnato, il pericolo concreto ed attuale che il COGNOME, se non adeguatamente contenuto, possa reiterare fatti di reato in materia di stupefacenti era stato ritenuto dimostrato, in primo luogo, dalle circostanze di commissione dei fatti, caratterizzate da modalità circolatorie organizzate relative a ingenti quantitativi di droga, chiaramente espressive dell’appartenenza dell’appellante a un circuito di criminalità di medio-alto livello, anche con profili di internazionalità
Suggella tale assunto -come si legge nell’ordinanza impugnata- il riconoscimento della circostanza di cui all’art. 80 del testo sugli stupefacenti, dal momento che la ratio dell’aumento di pena legato a tale aggravante è correlata proprio ad una maggior pericolosità insita nell’ingente quantità cli stupefacenti che, secondo l’id quod plerumque accidit, non si inserisce mai in scenari estemporanei.
In secondo luogo, viene evidenziato come nessuno degli elementi messi in luce dal ricorrente consenta, allo stato, di ritenere mutato il quadro cautelare.
Nel corso del procedimento -come ricorda il provvedimento impugnatol’imputato, già condannato in due gradi di giudizio, non ha realizzato alcun comportamento espressivo dell’effettuazione di una scelta univocamente di abbandono della condotta criminosa registrata in passato. In tal senso non possono leggersi, secondo il Tribunale del riesame, le dichiarazioni confessorie rispetto alla condotta accertata in flagranza, né la donazione effettuata; si tratta pertanto di condotte – evidentemente finalizzate ad ottenere un migliore trattamento cautelare e di quantum di pena – da cui, per i giudici del gravame cautelare, non è possibile desumere il venir meno della accertata pericolosità sociale.
Ciò in sostanziale adesione al principio giurisprudenziale costante secondo cui, ai fini della sostituzione della misura, la condotta collaborativa dell’indagato non può comportare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 3488 del 02/12/2009, dep. 2010, Rv. 245984).
Come si legge nel provvedimento impugnato, il tempo trascorso in costanza di misura cautelare da COGNOME, appare ampiamente proporzionato, ai sensi dell’art. 275 co. 2 cod. proc. pen., rispetto alla pena (ad anni 10, mesi 8 di reclusione) irrogata all’esito del giudizio di secondo grado, che, nonostante la decurtazione connessa alla
scelta processuale del rito abbreviato, risulta di certo non trascurabile, in linea con la gravità dei fatti per i quali l’imputato è sottoposto a misura custodiale.
In punto di idoneità della misura in atto, poi, il giudice del gravame cautelare ha ribadito che la collocazione agli arresti domiciliari, anche attuata con le modalità di cui all’art. 275 bis cod. proc. pen., si rivela non solo soluzione non proporzionata rispetto alla pena irrogata per i fatti in contestazione ex art.275 comma 2 cod. proc. pen., ma anche non adeguata alla prevenzione di fatti delittuosi della stessa indole da parte dell’imputato, considerato che gli stessi ben potrebbero essere commessi anche dall’interno del domicilio da parte del prevenuto, impartendo direttive ad altri, dirigendo a distanza analoghe vicende circolatorie, tenuto conto che il fatto in esame denota senza dubbio un inserimento non occasionale nel mercato di spaccio e dunque il contatto con ambiti delinquenziali di un certo rilievo dai quali l’imputato non ha manifestato l’intenzione di prendere le distanze.
Il ricorrente, ha tralasciato di considerare che il Tribunale ha ritenuto sussistente anche il pericolo di reiterazione del reato, che da solo può giustificare la misura cautelare applicata. Nei confronti del ricorrente, infatti, il Tribunale h ravvisato un concreto e attuale rischio di recidiva specifica, in ragione sia della gravità dei fatti -relativi a due ingenti partite di cocaina, sia della personalità del ricorren il quale, si mostra inserito in modo stabile negli ambienti criminali.
Manifestamente infondate, dunque, risultano le doglianze attinenti al profilo della ricorrenza delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura in atto rispetto ad esse, risultando applicato il principio secondo il quale, in tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale del presunzioni sancito dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’apprezzamento circa l’inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull’esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell’inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell’esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela. (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Rona, il 21 maggio 2024.