Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22654 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22654 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME NOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 31/01/2024, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo del 13/01/2024, che ha applicato all’NOME la misura della custodia cautelare in carcere per l’imputazione provvisoria di rapina in concorso allo stesso ascritta (con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale).
Avverso la predetta ordinanza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, oltre che mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione in considerazione del combinato disposto degli artt. 310 e 274 cod.proc.pen., attesa la mancata considerazione da parte del Tribunale di una sere di criticità evidenziate e non prese in considerazione (ammissione di responsabilità in sede di interrogatorio, parziale risarcimento del danno), che ridimensionavano all’evidenza la pericolosità sociale del ricorrente; la difesa, inoltre, ha evidenziato che sebbene l’NOME si trovasse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al momento della commissione della rapina, tuttavia, nel corso di oltre un anno aveva mantenuto una condotta regolare, non violando le prescrizioni imposte; mancava, secondo la difesa, qualsiasi valutazione giustificativa in ordine alla permanenza della misura custodiale.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in relazione agli art. 275, 292 comma 2, lett. c -bis, cod.proc.pen.; è mancata qualsiasi effettiva valutazione in ordine alla scelta ed alla proporzionalità della misura inflitta; i giudici di merito hanno omesso di valutare la possibilità concedere una misura meno gravosa (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi del tutto generici, oltre che manifestamente infondati. In via preliminare giova ribadire il costante principio che chiarisce come,in tema di misure cautelari personali,i1 controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché son inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione GLYPH di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01).
Il Tribunale del riesame ha fornito una lettura approfondita, chiara, persuasiva quanto alla ricorrenza sia della provvista indiziaria, caratterizzata da evidente gravità (sebbene non contestata dal ricorrente già in sede di riesame), che delle caratteristiche specifiche della condotta imputata per il delitto di rapina in concorso, aggravato e in presenza di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Il Tribunale del riesame ha tratto, conformemente alle motivazioni dell’ordinanza genetica, conclusioni chiare, logicamente articolate in assenza di aporie, derivanti dalle particolari modalità di realizzazione della condotta imputata provvisoriamente, tra l’altro commessa dal ricorrente mentre si trovava iad esseri già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sottolineando conseguentemente l’inadeguatezza di tale misura, la particolare pervicacia del ricorrente e quindi la sua spiccatissima pericolosità, non avendo alcun rilievo dirimente allo stato, e quanto alla proporzionalità della misura, le circostanze allegate dalla difesa, come compiutamente evidenziato, con motivazione che non si presta a censure in questa sede, dal Tribunale.
La difesa, di fatto, omette del tutto di confrontarsi con i plurimi element evidenziati dalla motivazione e si limita a proporre una lettura alternativa della cospicua mole di elementi di indagine acquisiti, proponendo una propria personale considerazione, caratterizzata nella sostanza da una visione parcellizzata e limitata della amplia, logica e persuasiva motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame, senza reale confronto con gli elementi addotti per evidenziare l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari in relazione ad una consistente provvista indiziaria, tanto da risolversi in mere petizioni di principio, senza alcun richiamo a cospicuo materiale oggetto di indagine ed alla specifica motivazione del Tribunale sul punto (pag. 4).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc.pen.
Così deciso il 9 maggio 2024.
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