Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13185 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13185 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SALERNO il 13/11/1973
avverso l’ordinanza del 27/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 27 gennaio 2025, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME già condannato in primo grado, in esito al giudizio abbreviato con sentenza confermata dalla Corte di appello di Salerno, alla pena di anni sette e e mesi dieci di reclusione in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 d.P 309/1990 e diverse ipotesi di cui all’art. 73 d.P.r. cit. per essere stat partecipe quale addetto alla introduzione e alla cessione di sostanza stupefacente all’interno del carcere di Salerno-Fuorni, sia dall’esterno che dall’interno della stessa struttura, avverso l’ordinanza con la quale il giudice procedente ha rigettato la sua richiesta di sostituzione della misura intramuraria con quella deli arresti domiciliari.
L’istanza era motivata sul presupposto dell’affievolimento delle esigenze cautelari per il decorso del tempo, della definizione del processo con sentenza della Corte di appello, sia pure pendente ricorso dinanzi a questa Corte di legittimità, nonché con la revoca delle misure cautelari nei confronti dei correi che erano stati giudicati con il rito ordinario, s presupposto che l’associazione si palesava scemata.
La difesa del COGNOME ha proposto ricorso affidandolo a due motivi.
2.1.Con il primo si lamenta la illogicità della motivazione non sorretta da argomentazioni congrue con riferimento al pericolo di recidiva soprattutto ove comparata con la motivazione del Tribunale che ha ritenuto affievolite le esigenze cautelari con riferimento ai correi. A contrario il provvedimento impugnato ha ritenuto non superata la presunzione di pericolosità nonostante il venir meno della associazione che aveva dato la stura al procedimento omettendo di confrontarsi con l’omologo provvedimento adottato dal Tribunale in esito al giudizio ordinario e che imponeva uniformità di trattamento.
2.2. Con il secondo motivo di lamenta l’erroneità del criterio adottato per la scelta della misura così violando il criterio dell’estrema ratio della custodia cautelare in carcere senza spiegare le ragioni dell’adeguatezza della eventuale misura degli arresti domiciliari.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il Tribunale di Salerno, premessa l’irrilevanza del decorso del tempo di sottoposizione alla misura cautelare, la definizione con le forme del rito abbreviato nonché la revoca delle misure cautelari nei confronti dei correi che hanno scelto il rito ordinario, stante l’autonomia delle posizioni cautelari, ha rilevato che gli argomenti posti a sostegno della difesa non sono idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare di massimo rigore fissata dall’art. 275 co. 3 cod. proc. pen. per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
Nell’esaminare le ragioni esposte dalla difesa il Tribunale ha vagliato le ragioni esposte dalla parte e quelle enucleabili dagli atti concludendo nel senso che le stesse non erano idonee a superare il meccanismo presuntivo.
In particolare, con motivazione affatto illogica e coerente con le emergenze in atti oltre che aderente ai principi giurisprudenziali in subiecta materia ha rilevato che:
-il tempo di sottoposizione alla misura carceraria è fisiologico alla esecuzione della misura e come tale rilevante esclusivamente sotto il profilo dei termini di fase (Sez. 5 n. 39792 del 29/05/2017);
-l’irrilevanza della definizione del GLYPH procedimento con GLYPH il GLYPH rito abbreviato “che ha cristallizzato la gravità indiziaria”;
-la revoca delle misure cautelari nei confronti degli altri correi stante l’autonomia delle posizioni cautelari costituisce argomento neutro.
Il Tribunale ha, dunque, posto l’accento sulle concrete modalità delle plurime condotte di introduzione e di cessione in carcere di sostanze stupefacenti, anche in forma associata, accertate nei due gradi di giudizio, e la personalità del ricorrente, desumibile dagli otto precedenti penali annoverati di cui sette specifici in materia di stupefacenti.
Non ha mancato il Tribunale di valutare, in sostanza, come improponibile la censura mossa con riferimento all’apprezzamento del diverso e meno severo trattamento cautelare riservato ai coimputati, la cui posizione giuridica è stata definita con giudizio ordinario senza che risultasse se gli stessi fossero stati assolti dal reato associativo ulteriormente precisando che non può assumere rilievo nella specie,
dovendosi considerare, oltre al diverso contributo assicurato da ciascun correo alla realizzazione dell’illecito, anche profili strettamente ineren alla personalità del singolo imputato.
Da quanto detto discende anche la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso afferente le esigenze cautelari, poiché il Tribunale, operata la superiore ricostruzione, ha argomentato che l’invocata misura meno afflittiva si palesava inidonea sul piano cautelare in quanto implicante la possibilità di contatti continui con altre persone coinvolte nel traffico di stupefacenti da parte del Gammarano il quale ha commesso i delitti per i quali è procedimento “addirittura mentre era detenuto in carcere sicché è del tutto irrealistico che l’appellante possa rispettare le prescrizioni di una misura la cui esecuzione non sia imposta coattivamente”.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali oltre che della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deve disporsi la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 – ter, disp. att. cod. proc. pen.
Deciso il 28 marzo 2025
DEPOWTO IN CANCELLEMA
oggi,