Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40175 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Villa Literno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento COGNOMEto ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore gimerale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME:o, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto dei propri difensori, NOME COGNOME COGNOME l’ordim nza del Tribunale di Napoli del 12 marzo scorso, che ha respinto l’appello da lui roposto a norma dell’art. 310, cod. proc. pen., avverso la decisione di rigetto della sua istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti doniciliari, avanzata ai sensi dell’art. 299, stesso codice, nel processo che lo vede nputato per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d,P.R. n. 309 d :211990,
per aver custodito una partita di seicento chilogrammi di cocaina, altresì curandone la successiva spedizione in Australia.
2. Il ricorso consta di due motivi.
2.1. Il primo consiste nell’erronea applicazione degli artt. 274 e 275 commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto l’esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, valutando in modo atomistico e non nella loro complessiva e reciproca interazione, come invece avrebbe dovuto, le cin:Dstanze addotte dalla difesa appellante, ovvero: a) la sostituzione della custodia carceraria con quella domiciliare avvenuta nel frattempo per altri imputati, ben:hé più gravati, dovendo rispondere anche del reato associativo; b) l’attuale inoperatività del sodalizio, che il Tribunale del riesame, trattando di un’altra posizi )ne, ha ritenuto trovarsi in una «fase di stallo»; c) la lontananza nel tempo delle 1:ondotte ascritte al ricorrente; d) il lungo periodo di custodia sin qui da lui sofferte, pari al momento dell’ordinanza COGNOMEta – a circa sedici mesi; d) la lontanz nza del domicilio indicato per l’esecuzione dell’eventuale custodia domiciliare, o “fero il comune di Cono Canavese, in provincia di Torino, distante circa mille chlometri da Napoli, luogo di abituale residenza del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio della motivazione sul medesimo profilo.
Il pericolo di reiterazione criminosa sarebbe stato affermato ir modo apodittico, senza spiegare come possa ritenersi tutt’ora operante un’asse. :iazione criminale i cui massimi esponenti hanno avviato una collaborazione con gli inquirenti e che – come detto – lo stesso Tribunale ha ritenuto versar in una “fase di stallo”, e senza adeguatamente considerare il profilo sogget Uva del ricorrente, persona inserita in un sano contesto sociale, lavorativo e fi:miliare, nonché priva di precedenti specifici.
Inoltre si lamenta: la mancanza della dovuta motivazione sulla – itenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico, per: itro da eseguirsi a grande distanza dal luogo dei fatti; la contraddittorietà della c cisione rispetto a quella adottata dallo stesso Tribunale nei confronti di altro imputato, benché più gravato, perché ritenuto anche partecipe dell’associazione, per I quale, invece, la distanza del luogo della custodia domiciliare è stata positir,amente considerata; l’illogicità del ritenuto pericolo di recidiva in presenza del se n iuestro, disposto in distinto procedimento di prevenzione, dei beni aziendalil del COGNOME, da lui utilizzati per la commissione del reato; la genericità della motivazi )ne che fa leva su un suo supposto “know how” in tale settore criminale, $enL: essere sorretta da dati specifici; l’incoerenza logica di un pericolo di reiteraziOne criminosa
con l’intervenuta collaborazione con gli inquirenti del capo dell’associazio le, tale NOME COGNOMECOGNOME unico soggetto con il quale COGNOME aveva contatti.
Ha depositato memoria scritta la Procura generale, chiedendo di r gettare Il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e dev’essere respinto.
Le relative doglianze possono essere trattate congiuntamente, attingendo i medesimi contenuti del provvedimento COGNOMEto, benché sotto i div :q -si ma concorrenti profili del vizio della motivazione e della violazione di legge che ne sarebbe derivata.
Va dunque rilevato, anzitutto, che le circostanze evidenziate in ricolso sono per lo più dirette a revocare in dubbio la persistenza del pericolo di reitrrazione criminosa, sul quale è fondata la misura, piuttosto che la necessità della custodia cautelare in carcere: tanto dicasi per l’attuale “fase di stallo” del :odalizio criminale, per la sopraggiunta collaborazione del ritenuto capo di esso con gli investigatori, per la lontananza dei fatti nel tempo, per il lungo periodo di custodia già sofferto dall’indagato, per il sequestro dei suoi beni aziendali disposto nell’ambito di altro procedimento.
Benché su questi aspetti si sia soffermato anche il provvedimento imrugnato, si tratta, tuttavia, di rilievi non conferenti, dal momento che l’originaria istanza avanzata ex art. 299, cod. proc. pen., che ha dato avvio all’incidente cautelare e ne ha definito il petitum, era volta esclusivamente ad ottenere la sostituzic ne della misura in atto e non anche la revoca, con ciò dando per presuprosta la permanenza della già ritenuta esigenza cautelare, che non può dunqu: essere posta in discussione nei successivi gradi del procedimento incidentale.
Quanto, poi, agli ulteriori aspetti evidenziati in ricorso, nessun riti 2vo può assegnarsi alla prospettata disparità di trattamento rispetto ad altri indagati: non solo perché, in generale, essa non è prevista dalla disciplina di rito come criterio selettivo per l’applicazione e la scelta di misure cautelari; ma altresì, nel caso specifico, perché il diverso trattamento del COGNOME è stato deb .amente giustificato dal Tribunale, in ragione del suo ruolo essenziale nell’ambito di una vicenda criminale di grande rilievo, del suo consistente vissuto delinquenziale e dell’assenza di qualsiasi collaborazione con gli inquirenti, che ragionevplmente sono stati ritenuti più qualificanti, agli effetti cautelari, della pura e empli
incolpazione per il delitto associativo, magari con un ruolo secondario o seguita dalla presa di distanza dell’indagato dal sodalizio nel corso delle indagini.
Ma, anche sulla questione centrale dell’COGNOMEzione, quella rigu.: rdante, cioè, l’esclusiva adeguatezza della custodia in carcere e non anche degl arresti domiciliari, quantunque con il controllo elettronico ed a notevole distanza c ìlluogo in cui COGNOME ha operato, la motivazione del Tribunale è present) ed è logicamente inattaccabile, avendo posto in rilievo: il ruolo dell’RAGIONE_SOCIALE quale grande broker mondiale del narcotraffico, operante a Dubai e in affari con la RAGIONE_SOCIALE; la risalente collaborazione tra lui e COGNOMECOGNOME il peculiare ruolo di organizzatore della transazione internazionale, e non di semplice esecutore materiale, svolto da quest’ultimo e le sue specifiche competenze in tale corriplesso settore, di cui ha così dato prova; i suoi significativi trascorsi crimin9li, con precedenti per reati molto gravi, oltre che per evasione; l’insufficiem a della custodia domiciliare ad impedire i contatti con quegli ambienti criminali organizzati, a prescindere dal luogo di esecuzione della misura, conside :ando il ruolo organizzativo e non esecutivo del COGNOME e l’agevole possibilità pi m – lui di mantenere tali relazioni attraverso i più comuni strumenti di comunicione a distanza, senza necessità di muoversi dal domicilio (v. pagg. 14 s., ord.).
Al rigetto del ricorso segue per il proponente l’obbligo di soppor arne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comrr i 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 1’11 settembre 2024.