Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1647 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1647 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Pozzuoli il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 11/7/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procu generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermat l’ordinanza cautelare emessa in data 29 giugno 2022 dal Giudice delle indag preliminari del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di NOME COGNOME con quale è stata applicata al predetto la misura della custodia in carcere in re al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore del COGNOME deducendo con unico motivo violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 275 e 275-bis cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione in relazione a ritenuta adeguatezza della misura in atto, con riferimento alla ammissione responsabilità da parte del ricorrente, alla occasionalità del fatto disponibilità di trasferirsi in località distante dal luogo dei fatti. Le rag ritenuta trasgressività del ricorrente è invero correlata a presunt riscontrati persistenti rapporti con ambienti criminali, sorvolando la possibi controllo con il braccialetto elettronico e non considerando la sostan incensuratezza del ricorrente e la circostanza che, ove fosse stata acco misura gradata, è la moglie a doverlo ospitare.
Il procedimento si è svolto ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d. ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti stati prorogati dall’art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall’art. 16 del d.l. 30 dicembre 20 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Invero il ricorso risulta genericamente versato in fatto risp all’incensurabile giudizio sulla esistenza di cogenti esigenze caut salvaguardabili solo con la misura carceraria conseguenti – da un lato gravità del fatto (detenzione a fini di spaccio di oltre 850 grammi di coca confezionamento di partite di droga presso il domicilio della madre del NOME protetto da un sistema di video sorveglianza), dalla quale non illogicamente s desunti rapporti con qualificati ambienti criminali, e – dall’altro – dai pr per furto e droga a carico del ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Devono essere disposti gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comm 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 21/11/2022.