Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25884 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Vasto il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/11/2023 del Tribunale di l’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 novembre 2023, il Tribunale di l’Aquila, ha rigettato l’appello proposto dall’interessato avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Vasto del 31 ottobre 2023, con cui era stata applicata all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere, per il reato di cui all’artt. 73 del d.P.R. n. 30 del 1990.
Avverso l’ordinanza l’indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di impugnazione, si censurano la violazione dell’art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato oggetto di contestazione provvisoria. A parere della difesa, la condotta delittuosa posta in essere da COGNOME non può essere riconnessa al ricorrente, il quale è esclusivamente il suo datore di lavoro in un commercio lecito ed è assolutamente estraneo all’uso di armi da guerra, non essendovi alcuna prova idonea a dimostrare il contrario; inoltre il modesto quantitativo di principio attiv della rinvenuta sostanza stupefacente, pari a 418 grammi, non giustificherebbe la contestata aggravante ad effetto speciale e neanche un eventuale collegamento tra la condotta del COGNOME e quella di COGNOME. Il Tribunale si sarebbe limitato ad analizzare solo parzialmente il quadro probatorio, senza considerare che la prova principale, ovvero il principio attivo drogante, avrebbe dovuto condurre ad escludere la sussistenza del delitto di spaccio aggravato. Infine, si sarebbe erroneamente ritenuto che il COGNOME fosse il destinatario delle munizioni, senza alcun elemento indiziario atto a collegarlo con la condotta del suo dipendente e sarebbe stato valorizzato questo elemento al fine di confermare la custodia cautelare in carcere.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano la violazione degli artt. 273, comma 1 e 1-bis, e 280 cod. proc. pen., oltre che il vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta irrilevanza delle censure in punto di qualificazione giuridica del reato. La pronuncia risulterebbe illogica, posto che non sarebbe stata indagata, nonostante le puntuali censure della difesa, la possibilità di riqualificazione giuridica del reato per l’insussistenza dell’aggravante contestata. Contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, la questione sarebbe tutt’altro che irrilevante, in quanto dipenderebbe proprio da tale circostanza la possibilità o meno di confermare la custodia cautelare.
2.3. Con una terza censura, si denunciano la violazione dell’art. 274, cod. proc. pen. e il vizio della motivazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa ribadisce quanto già sostenuto in sede di appello, ovvero che il ricorrente risulta essere incensurato, giovane, nonché di agiate condizioni economiche, e che pertanto non avrebbe motivo di commettere altri delitti, e non avrebbe altresì modo di reiterare condotte delittuose della stessa specie, giacché tutto il materiale per la coltivazione sarebbe stato sequestrato. Inoltre, la motivazione sul pericolo di reiterazione risulterebbe illogica, facendo principalmente leva su elementi relativi alla coltivazione, irrilevanti per una misura cautelare irrogata per il solo delitto di detenzione ai fini di spaccio e non
per la coltivazione dello stupefacente. Si sostiene, infine, che la coltivazione svolta in forma domestica denoterebbe un nesso oggettivo con la destinazione all’uso personale della sostanza.
2.4. Con un quarto motivo di ricorso, si censurano la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta adeguatezza della misura applicata. Il Tribunale avrebbe posto in essere una motivazione di mero stile, valorizzando elementi irrilevanti quali il rapporto con COGNOME, quando invece il ricorrente non risulterebbe neanche indagato per il delitto riferito al suo dipendente. Non si sarebbero tenuti in adeguata considerazione molteplici elementi favorevoli al ricorrente quali: la pena minima per il delitto del quale è indagato, pari a 2 anni di reclusione; lo stato incensuratezza; la disponibilità economica del COGNOME, che non avrebbe dunque bisogno di commettere reati per il suo sostentamento; la buona famiglia alle spalle, in grado di garantirgli un ambiente sano ed idoneo alla rieducazione e alla formazione positiva, a differenza del carcere che potrebbe metterlo in contatto con realtà criminali.
2.5. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali si insiste pe l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo – con il quale si censurano la violazione dell’art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato oggetto di contestazione provvisoria – è inammissibile, perché diretto ad ottenere una sostanziale rivalutazione del quadro indiziario, preclusa in sede di legittimità. In ogni caso, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la valutazione operata dal Tribunale deve considerarsi adeguata e coerente, in quanto frutto di un esame completo degli elementi emersi dalle indagini. Si è correttamente fatto leva su vari elementi posti alla base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quali: l’ingente quantità di sostanza stupefacente rinvenuta nell’abitazione dell’indagato, pari a ben 12,4 chili di marijuana, contenuta in varie buste ubicate in diversi piani dell’immobile, nonché la presenza di un bilancino di precisione e materiali per il taglio ed i confezionamento dello stupefacente, che non lasciano dubbi circa la sua destinazione ai fini di spaccio. La prospettazione di un uso personale a fronte del ritrovamento di ben 12,4 chili di marijuana appare evidentemente illogica oltre che non suffragata da alcun elemento di riscontro; in tal senso sono irrilevanti le
censure mosse dal ricorrente con riferimento alla quantificazione del principio attivo presente nello stupefacente, posto che l’indicazione di 418 grammi di principio attivo è puramente assertiva. Infine, la prospettazione difensiva secondo cui Il Tribunale avrebbe ritenuto che il COGNOME fosse il destinatario delle munizioni trasportate da COGNOME risulta essere totalmente illogica. Infatti, l’ordinanza ha esclusivamente – e correttamente – rilevato che un dipendente dell’indagato, COGNOME, è stato sorpreso in possesso di munizioni per armi da guerra proprio mentre si stava recando ad un incontro con l’odierno ricorrente, circostanza questa che è stata tenuta in considerazione solo ai fini della logica valutazione circa il carattere non occasionale della scelta criminale del COGNOME.
1.2. Il secondo motivo di ricorso – riferito alla qualificazione giuridica de reato – è prospettato in modo generico e, in ogni caso, inammissibile. Come correttamente sostenuto dal Tribunale del riesame, le censure mosse in punto di configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità devono considerarsi irrilevanti; infatti, la fattispecie di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 30 1990 è ex se idonea a soddisfare le condizioni di applicabilità della misura di massimo rigore e, in ogni caso, a fronte del rinvenimento di ben 12,4 chili di marijuana la sussistenza dell’aggravante contestata può essere allo stato ritenuta in via indiziaria, salvi eventuali ulteriori accertamenti nel giudizio merito. Né possono avere alcun seguito le mere asserzioni difensive circa il carattere domestico della coltivazione, ampiamente smentito dalle dimensioni e caratteristiche tecniche della stessa.
1.3. La terza e la quarta doglianza – relative alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura applicata – possono essere valutate congiuntamente e devono considerarsi inammissibili, perché basate su un’arbitraria ricostruzione alternativa del quadro indiziario. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, si ritiene che gli elementi positivi richiamati dalla difesa non siano in grado di elidere su un piano logico la particolare gravità dei fatti oggetto di contestazione. Si deve infatti ritenere coerente il giudizio d Tribunale in tema di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di delitt della stessa indole. Dalla notevole quantità di stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, dalle modalità di suddivisione e confezionamento della stessa, nonché dall’esistenza di un vero e proprio laboratorio con impianti predisposti per la trasformazione dello stupefacente risultano dimostrati, in via indiziaria, lo stabile inserimento dell’indagato in un contesto dedito al narcotraffico e la concreta ed attuale possibilità che lo stesso possa riprendere le proprie attività illecite. Quanto poi alla sola adeguatezza della misura inframuraria, il giudizio effettuato dal Tribunale appare aderente al dato
indiziario, posto che l’indagato deteneva lo stupefacente presso la propria abitazione ed aveva adibito la stessa a centro operativo per la produzione, il taglio e la suddivisione dello stupefacente da immettere nel mercato illecito; tale condotta ben potrebbe reiterarsi in regime di arresti domiciliari con controllo elettronico a distanza, tenuto conto che questa misura non potrebbe evitare né rilevare eventuali contatti con narcotrafficanti presso il domicilio.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 7 febbraio 2024
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