Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9197 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9197 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME nata a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/10/2025 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persone del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
udite le conclusioni dei difensori della ricorrente, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 07/10/2025 il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’appello proposto dal AVV_NOTAIO Ministero avverso l’ordinanza del G.u.p. di Catanzaro del 24/06/2025 (con la quale era stata concessa a NOME la misura degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere) ed ha conseguentemente applicato alla stessa la misura cutelare massima in relazione alla imputazione alla stessa ascritta quale partecipe ad associazione per delinquere ai sensi dell’art. 416bis cod. pen.
2.NOME, a mezzo dei propri difensori, ha proposto due ricorsi per cassazione deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Ricorso AVV_NOTAIO.
2.1.1.Violazione di legge e violazione di norme processuali in relazione agli artt. 178, lett. c), 180, 182 cod. proc. pen. e artt. 24 e 111 Cost. per avere omesso di considerare la ‘nota di replica’ depositata dalla difesa prima della udienza camerale del 07/10/2025, perchØ ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 127, comma 2, cod. proc. pen., disposizione che, tuttavia, doveva ritenersi riferibile alle sole memorie e non alle note di replica. La difesa ha sottolineato come proprio la natura di nota di replica non renderebbe possibile la applicazione al caso di specie del termine di cui all’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. ed il Collegio aveva erroneamente ricondotto tale atto al novero delle memorie, così incidendo radicalmente sulla completezza del contraddittorio. La decisività della nota di replica risiedeva nella possibilità di condividere la decisione emessa dal G.u.p., che all’esito del giudizio di primo grado, aveva attenuato la misura, ciò anche mediante la prospettazione di
una alternativa interpretazione delle conversazioni poste a sostegno dell’appello cautelare.
2.1.2.Vizio della motivazione perchØ difettosa, contraddittoria ed illogica quanto alla ritenuta sussistenza della presunzione ostativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nonchØ in ordine al pericolo di reiterazione dei reati. Secondo la prospettazione della difesa era del tutto mancata una valutazione centrata sul caso concreto, specialmente atteso il ridimensionamento del ruolo della ricorrente all’interno della associazione per delinquere imputata e la possibilità di risiedere in altra regione in assenza di possibili contatti con il coniuge o i suoi familiari, in mancanza di qualsiasi riscontro quanto all’attualità del pericolo di reiterazione ai sensi dell’art. 274, lett. c) cod. proc. pen. ed avendo il Tribunale omesso di considerare il tempo già trascorso in misura custodiale e il tempo trascorso dal fatto oggetto di imputazione.
2.2.Ricorso AVV_NOTAIO.
2.2.1.Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perchØ omessa o contraddittoria quanto alla intervenuta dichiarazione di inammissibilità della ‘memoria’ difensiva perchØ depositata oltre il termine previsto dall’art. 127, comma 2, cod. proc. pen.; il fatto che la memoria fosse stata inoltrata via pec tre giorni prima della udienza era da ritenere elemento sufficiente ad integrare un termine congruo con rispetto del contraddittorio, attesa la natura non perentoria del termine; il Tribunale aveva sul punto adottato una motivazione generica ed aspecifica e non si poteva ritenere alcuna violazione del contraddittorio, atteso che erano stati prodotti elementi già conosciuti, ovvero la sentenza di condanna in primo grado della ricorrente e stralci della richiesta di misura cautelare; non era stato allegato alcun atto nuovo o successivo al giudizio ordinario.
2.2.2.Erroneità della decisione del Tribunale che non aveva ritenuto generico ed aspecifico il ricorso del AVV_NOTAIO Ministero, che, nelle sue deduzioni, non aveva fatto altro che richiamare in modo del tutto aspecifico i legami familiari della ricorrente, senza articolare alcuna effettiva considerazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari. Queste ultime sono state ritenute in modo apodittico, senza considerare che la condotta della ricorrente non poteva considerarsi di particolare pericolosità, era priva di pervicacia ed impossibile da reiterare, anche tenuto conto della distanza del luogo di detenzione domiciliare.
3.Il Procuratore Generale ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono.
2.Il primo motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO e il primo motivo dell’AVV_NOTAIO possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro. I due motivi criticano, seppure con argomentazioni in rapporto di contraddizione tra loro, la valutazione effettuata dal Tribunale del riesame quanto alla nota di replica (secondo la prospettazione dell’AVV_NOTAIO) o memoria difensiva (secondo la prospettazione dell’AVV_NOTAIO) ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. Le argomentazioni proposte dalle difese sul tema specifico, al fine di sostenere l’illegittimità della decisione del Tribunale del riesame, con asserita e conseguente nullità del provvedimento impugnato, sono in evidente contraddizione tra loro. Invero: – da una parte nel motivo dell’AVV_NOTAIO si lamenta la violazione del diritto di difesa della COGNOME quanto alla possibilità della stessa di replicare alle richieste del AVV_NOTAIO Ministero appellante (sostenendo la difesa la sostanziale irrilevanza del termine previsto di cinque giorni, proprio attesa la sostanza di tale atto, da individuare quale nota di replica); – dall’altra nel motivo dell’AVV_NOTAIO, richiamata la natura di memoria dello scritto in questione, si evidenzia non tanto una lesione del diritto di difesa
della ricorrente, quanto piuttosto la oggettiva presenza di un termine congruo, seppure inferiore ai cinque giorni, per la controparte appellante, sulla base degli elementi introdotti, al fine di poter esplicare le proprie attività a sostegno della richiesta modifica in contraddittorio pieno tra le parti, anche in considerazione del fatto che la difesa (elemento questo richiamato in modo concorde da entrambi i ricorsi) non aveva introdotto nova , ma elementi del tutto noti sia al AVV_NOTAIO Ministero che alle difese, perchØ relativi all’esito del giudizio di primo grado nel quale la ricorrente era stata condannata alla pena di anni otto di reclusione quale partecipe ad associazione per delinquere ex art. 416bis cod. pen.
I motivi appaiono, dunque, articolati in modo generico ed aspecifico non essendo stato in concreto evidenziato l’eventuale pregiudizio subìto e l’interesse sottostante alla censura articolata, considerato che, nell’insieme, sono le parti stesse a sottolineare che l’allegazione introdotta con l’atto in questione era relativa ad elementi del tutto noti alle parti ed era avvenuta con deposito oggettivamente posto in essere in violazione del disposto normativo evocato quanto al termine previsto, facendone tuttavia discendere conseguenze diverse, in assenza di un riscontro normativo valido in tal senso, anche considerato il regime tassativo delle nullità, evocato nel caso di specie in modo apodittico.
Il Tribunale ha, quindi, correttamente ritenuto tardiva la memoria ed ha però acconsentito alla acquisizione di documentazione su richiesta dalla difesa che non poteva in alcun modo rappresentare, proprio per le considerazioni espresse anche in questa sede dai ricorsi, elemento nuovo, in assenza di qualsivoglia violazione del principio del contraddittorio tra le parti, che nel caso in esame avrebbe dovuto eventualmente riguardare la posizione del AVV_NOTAIO ministero appellante (nel senso di consentire allo stesso la piena conoscenza di eventuali elementi nuovi allegati dalle difese). Inoltre, si deve osservare che le difese neanche allegano la portata e la rilevanza contenutistica, quanto al regime devolutivo ed al rispetto del principio del pieno contraddittorio tra le parti, dell’atto depositato dinnanzi al Tribunale del riesame e da una parte tendono a connotarne la natura in senso diverso rispetto alla disciplina dell’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. (nota di replica) per escludere che sia necessario il deposito nel rispetto dei termini previsti e, dall’altra, evidenziano una portata dello stesso meramente descrittiva con allegazioni di atti già noti, in assenza di elementi di novità, al fine di escludere la violazione del contraddittorio. In un caso e nell’altro non emerge un profilo di illegittimità della decisione del Tribunale a fronte di deduzione delle parti generiche ed aspecifiche sul punto.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto tardiva la memoria, che comunque non si caratterizzava per la produzione di nova . Nel caso di specie lo stato degli atti era del tutto noto alle parti e le stesse hanno interloquito con piena conoscenza degli elementi devoluti alla valutazione del Tribunale. Le parti hanno ovviamente la possibilità di veicolare nel procedimento cautelare, con le memorie, le proprie conclusioni, ma la memoria o nota di replica, per come definita in uno dei due ricorsi, risulta oggettivamente depositata oltre i termini previsti (Sez. 1, n. 33 del 20/11/2018, COGNOME, Rv. 274662-01; Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286155-01, che richiama esplicitamente la celebrazione dell’appello cautelare nelle forme e con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 127 cod. proc. pen.).
3.Il ricorso si appalesa inammissibile anche quanto al secondo motivo proposto dall’AVV_NOTAIO ed al secondo motivo proposto dall’AVV_NOTAIO, che possono essere trattati congiuntamente in quanto sovrapponibili nel censurare la valutazione resa dal Tribunale in tema di esigenze cautelari ed applicazione nel caso di specie della misura della custodia in carcere. In via preliminare, giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema
dimisurecautelaripersonali il controllo di legittimità non concerne nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicchØ sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazionedi circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01).
4.Il Tribunale del riesame ha fornito una lettura approfondita, chiara, persuasiva sia quanto alla provvista indiziaria (caratterizzata da evidente gravità, richiamata ampiamente al fine di applicare la diversa misura cautelare della custodia in carcere) che quanto alle caratteristiche specifiche della condotta imputata ex art. 416bis cod. pen., in relazione alla quale, tra l’altro, Ł intervenuta sentenza di condanna in primo grado alla pena di anni otto di reclusione (Sez. 1, n. 40133 del 30/04/2019, Vertinelli, Rv. 277488-01) e ne ha tratto conseguentemente, sulla base dell’appello proposto dal AVV_NOTAIO ministero, e in chiara correlazione con le motivazioni dell’ordinanza genetica, conclusioni logiche derivanti dalle particolari modalità di commissione del reato e della imputazione ascritta, attesa la ricorrenza, nel caso di specie, della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
5. Ritenuta, quindi, la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza (confermati ampiamente dall’esito del giudizio di primo grado) e richiamato il ruolo ricoperto dalla ricorrente nel sodalizio, nonchØ la assoluta mancanza di qualsiasi valido elemento per poter ritenere intervenuta la rescissione del legame con il sodalizio criminale, invece rafforzato dalla presenza di rilevanti e non contestati legami personali e familiari, non incisi dal diverso luogo di residenza dei genitori della ricorrente (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285908-03; Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 268184-01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 261426-01), il Tribunale ha correttamente ritenuto la ricorrenza dei presupposti di cui alla normativa appena richiamata, con conseguente adeguatezza della sola misura della custodia in carcere.
6. In tal senso, si deve sottolineare come il Tribunale abbia correttamente applicato la disciplina di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto del fatto che, a seguito dell’intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione sovversiva, con finalità di terrorismo o di stampo mafioso, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all’adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. Sotto il primo profilo ricorre, infatti, una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l’affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare. Quanto al secondo aspetto, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta.
7. Inoltre, quanto al tema del c.d. tempo silente (introdotto seppure in modo non del tutto esplicito nei motivi di ricorso in esame), occorre ricordare che, pur dovendo il fattore tempo entrare nella valutazione cui Ł chiamato il giudice della cautela nel riscontrare, in concreto, l’attualità del pericolo di recidiva, tuttavia la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all’attuale dettato dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il partecipe ad
associazione mafiosa può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa.
Pertanto, in assenza di elementi a favore, specificamente allegati dalla difesa o presenti agli atti, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze con particolare riferimento al fattore temporale (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280889-01; Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, COGNOME, Rv. 282131-01; Sez. 5, n. 26371, del 24/07/2020, COGNOME, Rv. 279470-01; Sez. 1, n. 231113 del 19/10/2018, COGNOME, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, C., Rv. 271855-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, COGNOME, Rv. 27006201; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 268726-01; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268197-01).Nel caso di specie, nessun elemento in tal senso risulta effettivamente allegato dalla difesa ed, anzi, Tribunale ha ampiamente motivato, sottolineando l’irrilevanza del tempo trascorso dalla applicazione della misura, la mancanza di qualsiasi elemento indicativo della effettiva rescissione del legame con la associazione per delinquere ex art. 416bis cod. pen., attesa, tra l’altro, l’intervenuta condanna della ricorrente alla pena di anni otto di reclusione nel giudizio di primo grado per l’imputazione alla stessa ascritta.
In presenza di una motivazione adeguata e logicamente articolata sul punto Ł bene ricordare che la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva Ł superabile solo dalla prova circa l’affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, in difetto della quale l’onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un’attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, COGNOME, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01; Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112-01; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 268664-01).
9.In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 03/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME