Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8649 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8649 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno emessa in data 18/09/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; sentito il difensore, il quale ha insistito nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 18/09/2025 il Tribunale di Salerno in funzione di tribunale del RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME, con quella della custodia cautelare carcere in relazione ai reati di usura aggravata, tentata estorsione aggravata ed esercizio abusivo di attività di finanziamento.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e cod. proc. pen.; nel dettaglio, assume la difesa che, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza del tribunale del RAGIONE_SOCIALE impugnata, il Tribunale di Salerno, nel sostituire ai sens dell’art. 299 cod. proc. pen. la misura cautelare massima con quella degli arresti domiciliari, si era fondato non soltanto sul decorso del tempo, ma anche su una valutazione di non allarmante pericolosità dell’imputato e sull’allontanamento dello stesso dal territorio campano di provenienza, e quindi dal circuito delinquenziale già di appartenenza, attraverso una delocalizzazione di quasi 1000 km; secondo la difesa, inoltre, sarebbe fuorviante il richiamo del tribunale del RAGIONE_SOCIALE ai precedenti penali del COGNOME, con riferimento in particolare alla recent condanna del 2024 per reati associativi, essendo relativa a fatti risalenti, avvenuti tra la fine 2007 e l’agosto del 2008, e relativi ad un breve lasso temporale; aggiunge la difesa che, in tale vicenda giudiziaria, il COGNOME era stato assolto già in primo grado dall’unica condotta estorsiv che gli era stata contestata e che, successivamente a tale condanna, non aveva più avuto rapporti con il clan già di appartenenza; osserva altresì la difesa che la pericolosità sociale d COGNOME non può essere desunta in modo automatico, come farebbe il provvedimento impugnato, dall’imputazione per reati di criminalità organizzata, tenuto anche conto che successivamente alla condanna per il reato associativo egli annovera un solo precedente penale per un reato di ricettazione consumato nel 2009 (come si desume dall’allegato certificato del casellario giudiziale); si segnala, infine, il corretto comportamento tenuto dall’imputato nel corso del detenzione domiciliare e l’insussistenza del rischio, paventato nell’ordinanza impugnata, che, collocato agli arresti domiciliari, possa contattare le persone offese vittima di usura, concludend quindi per l’insussistenza di attuali esigenze cautelari di gravità tale da non poter esse affrontate con la misura cautelare degli arresti domiciliari delocalizzati. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato.
A dire del ricorrente, secondo il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE – che ha emesso l’ordinanza qui impugnata di ripristino, su appello del pubblico ministero, della misura cautelare della custodia in carcere, in sostituzione di quella degli arresti domiciliari – la decisione del Tribunale di Sal
di accogliere l’istanza ex art. 299 cod. proc. pen. e di sostituire la misura cautelare massima con quella degli arresti domiciliari, si baserebbe esclusivamente sull’elemento del decorso del tempo.
L’assunto è errato. Ed invero, il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE di Salerno, nel motivare la fondatezza dell’appello del pubblico ministero avverso la sostituzione della misura cautelare, esordisce proprio precisando che la decisione del tribunale si era basata su tre elementi: il decorso del tempo, il curriculum giudiziario non allarmante dell’imputato e la delocalizzazione del domicilio e, nell’apprezzare diversamente dal tribunale tali elementi, il tribunale del RAGIONE_SOCIALE fornisc un’esaustiva e puntuale motivazione con riguardo sia alle modalità esecutive della condotta sia alla personalità negativa dell’imputato COGNOME.
Posto che nella fattispecie, in ragione del fatto oggetto di imputazione, opera il comma . 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., che pone una presunzione “temperata” di adeguatezza del presidio di massima afflittività ove il fatto sia contestato con l’aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 cod. pen., l’ordinanza impugnata, con la quale il ricorrente non si confronta minimamente, ha congruamente argomentato la sussistenza di un concreto ed attuale rischio di recidiva, desumibile dalle allarmanti modalità esecutive della condotta, caratterizzate dal contesto criminale qualificato, che il RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto neutralizzabile in esclusiva con la misura di massimo rigore, in assenza di specifici elementi suscettibili di positiv valutazione circa l’adeguatezza del gradato regime degli arresti domiciliari, anche se presidiato dalla lontananza del luogo di esecuzione rispetto a quello di commissione dei reati.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel súo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all’art. 274, comma 1, lett. cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall’apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto, e dalla personalità dell’agente (Sez. 5, 49038 del 14/06/2017, COGNOME, Rv. 271522 – 01; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, COGNOME, Rv. 267798 – 01; Sez. 3, n. 1166 del 02/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266177 – 01; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 37457 del 05/11/2025, COGNOME, non mass.).
Il Tribunale della cautela ha, nella concreta fattispecie posta al suo esame, ritenuto che la presunzione di adeguatezza scolpita al comma 3 dell’art. 275 del codice di rito non poteva considerarsi vinta da alcun segnalato elemento di novità concreta, quale la “delocalizzazione” del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari; né il tempo trascorso dalla data dei fa contestati (tra il 2019 e il 2022) e di quelli per i quali COGNOME è stato condannato (pur recente sentenza definitiva) può consentire di ritenere non attuale ed elevato il pericolo d recidiva e adeguata la misura meno afflittiva. Con motivazione congrua, non illogica e non apparente, con la quale il ricorrente non si è minimamente confrontato, il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE di Salerno ha valutato tutti gli elementi posti a base della decisione del tribunale sulla scorta criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 275786 – 01; Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, COGNOME, Rv. 275851 – 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, COGNOME, Rv. 250093 – 01).
E segnatamente, ha spiegato che il tempo decorso presenta valore neutro, atteso che l’imputato non ha dimostrato “alcuna forma di seria e manifesta resipiscenza” e che COGNOME presenta un curriculum criminale “tutt’altro che poco allarmante in quanto connotato anche da una sentenza di condanna per la partecipazione ad un’associazione camorristica attestata fino al 2008 finalizzata alla perpetrazione di estorsioni e, quindi, di reati omologhi a quelli per cu procede in questo procedimento, in concorso, tra l’altro, con COGNOME NOME ossia con il correo di questo procedimento nella perpetrazione di usure ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso”. Quanto all’elemento della “delocalizzazione del domicilio”, infine, il tribunale d RAGIONE_SOCIALE di Salerno ha spiegato che, nel concreto caso di specie, si tratta di elemento “del tutto irrilevante al fine di neutralizzare i contatti dell’imputato con il contesto illecito in qua COGNOME NOME non ha avuto remore a videochiamare COGNOME NOME allorquando costui era in carcere a farlo parlare con le vittime di usura, così minacciandole, né ad accompagnarle in casa di costui personalmente, allorquando COGNOME NOME ottiene la concessione della misura cautelare, proprio degli arresti domiciliari delocalizzati, al fine di aumentare la carica intimidatoria v costoro. Con tale condotta, l’imputato ha dimostrato di non avere alcun rispetto delle prescrizioni connesse a misure cautelari; alcun timore delle limitazioni provenienti da un’Autorità Giudiziaria. L’imputato, dunque, una volta collocato in casa, potrebbe trovare il modo per ricontattare le vittime di usura siccome … diversi debitori non hanno ancora estinto il proprio debito e risenti, il correo COGNOME NOME per concordare, con costui, rinnovate strategie criminali finalizzate recupero dei crediti illeciti avendo costoro dialogato anche dal carcere” (p. 7 ordinanza impugnata).
Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Présidente