Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2611 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2611 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Francofonte il 22/08/1967
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 del Tribunale di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
E’ impugnata l’ordinanza dell’8 ottobre 2024 con la quale il Tribunale di Catania, sezione riesame, ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del 20 aprile 20024 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al delitto di cui agli artt. 99 cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver coltivato e detenuto all’interno di un bunker sotterraneo circa 75 kg di marijuana.
Avverso l’indicato provvedimento l’Avv.to NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico
motivo con il quale deduce violazione di legge in riferimento all’art. 275, comma 2, comma 2-bis e comma 3, cod. proc. pen. rilevando che, all’esito del procedimento definito con il rito abbreviato, l’imputato è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione e che attualmente è ristretto in una abitazione diversa da quella in cui era stato tratto in arresto.
Si sostiene che l’entità della pena inflitta e l’idoneità del domicilio non giustificano l’applicazione della misura cautelare in carcere.
Si evidenzia poi che il Tribunale nell’impugnato provvedimento non ha valorizzato la circostanza che l’indagato si è scrupolosamente attenuto alle prescrizioni impostegli nel corso di tutto il periodo in cui gli è stata applicata l misura cautelare (circa sei mesi)
Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, reiterandosi, con esso, i motivi sui quali il Tribunale del riesame si è soffermato e sui quali ha ampiamente motivato illustrando le ragioni in fatto e in diritto a sostegno dell’applicazione della misura cautelare di maggior rigore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito indicati.
Il ricorrente, nel contestare l’adozione dell’ordinanza che, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata al COGNOME, con quella della custodia in carcere, ha allegato al ricorso il dispositivo – pronunciato 1’8 ottobre 2024, ossia nella stessa data in cui è stato depositato il provvedimento impugnato – con il quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa ha inflitto a NOME COGNOME in esito al giudizio di primo grado, definito con le forme del rito abbreviato, la pena di anni tre di reclusione ed euro 3600 di multa.
1.1 Nel caso che occupa, quindi, il giudizio di cognizione di primo grado si è concluso con la condanna ad una pena per la quale opera il limite previsto dall’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, l pena detentiva non sarà superiore a tre anni.
Tale regola, come noto, conosce delle espresse eccezioni, che tuttavia non ricorrono nel caso in esame, atteso che le altre misure non erano inadeguate e che la custodia in carcere non è stata disposta in conseguenza della trasgressione delle prescrizioni imposte, ai sensi degli artt. 280, comma 3 e 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.; né è stata disposta per uno dei reati previsti dall’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. o dallo stesso art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.,
rispondendo il COGNOME del delitto di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2., d.P.R. n. 309 del 1990.
1.2 Pur se le doglianze avanzate dal difensore del prevenuto nell’unico motivo di ricorso sono inammissibili per genericità, avendo il Tribunale, con motivazione logica e coerente, e pertanto in parte qua immune da censure, disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere sulla scorta di elementi che giustificano la più grave misura inframuraria – la cui esecuzione è in ogni caso sospesa per legge, trattandosi di accoglimento dell’appello cautelare proposto dal pubblico ministero – essa non può essere applicata, posto che l’operatività del limite dei tre anni di pena detentiva opera non solo nella fase genetica della misura cautelare, ma anche nel corso della stessa ed anche, come nel caso in esame, qualora la sua esecuzione sia sospesa.
1.3. Questo collegio aderisce infatti al più recente orientamento secondo cui il limite fissato dall’art. 275, comma 2-bis, cod. proc, pen, costituisce una regola di valutazione della proporzionalità, che opera anche nel corso della esecuzione della misura, e non solo nella fase genetica, sicché la custodia in carcere non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore o uguale al suddetto limite (in questo senso, da ultimo, Sez. 1, n. 5949 del 11/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284349-01; Sez. 5, n. 8231 del 17/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282860-01; Sez. 4, n. 31430 del 17/3/2021, COGNOME, Rv. 281837-01; Sez. 5, n. 28360 del 4/6/2021, COGNOME, Rv. 281629-01; Sez. 5, n. 4948 del 20/1/2021, COGNOME, Rv. 280418-01; Sez. F, n. 26542 del 13/8/2020, COGNOME, Rv. 279632-01; contra: Sez. 4, n. 13025 del 26/3/2015, COGNOME, Rv. 262961-01; Sez. 6, n. 47032 del 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265339-01; Sez. 4, n. 21913 del 25/06/2020, NOME COGNOME NOME, Rv. 279299-01).
1.4 Tale principio, espresso dall’orientamento che qui si condivide, è applicabile anche al caso, quale quello di specie, in cui l’esecuzione della misura carceraria non è in atto, ma è sospesa, in quanto la regola dell’intervenuta condanna alla pena di anni tre di reclusione – elemento questo che appare sopravvenuto, essendo stata l’ordinanza impugnata, con la quale è stato accolto l’appello del pubblico ministero, depositata nello stesso giorno della pronuncia del dispositivo di sentenza – impedisce di sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari – unica misura custodiale applicabile in ragione della pena irrogata al ricorrente nel presente procedimento – con quella del carcere, così come disposto dal tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dal pubblico ministero, ed impone quindi di annullare senza rinvio la decisione impugnata.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Così deciso il 16/12/2024.