Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41020 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41020 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2023 del TRIB. RIESAME di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udite le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO anche quale sostituto processuale del codifensore AVV_NOTAIO COGNOME, per il ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 giugno 2022 la prima sezione di questa Corte accoglieva il ricorso proposto avverso l’ ordinanza del 24 febbraio 2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro il quale in accoglimento dell’impugnazione del P.M., aveva annullato l’ordinanza emessa in data 21 luglio 2021, con la quale il GIP del Tribunale della stessa città aveva rigettato l’istanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, condannato in primo grado alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 416-
bis cod. pen. (partecipazione alla cosca “RAGIONE_SOCIALE“) e aveva quindi disposto nei confronti dell’imputato la misura inframuraria.
La prima sezione di questa Corte accoglieva il ricorso quanto alla non corretta applicazione dei principi in tema di presunzione legale della adeguatezza della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell’indagato del delitto di associazione di tipo mafioso.
La presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza di una rescissione del vincolo associativo, dimostri – in modo obiettivo e concreto – l’effettivo e irreversibile allontanamento dell’indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari (fra molte, Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, (2017), Curcio, Rv. 269510).
Inoltre, il tempo trascorso dai fatti contestati deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulterior condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (fra le più recenti, Sez. 1, n. 13044 de 16/12/2020, (2021), P., Rv. 280983).
Il giudice del rinvio era dunque chiamato a rivalutare la condotta tenuta dallo COGNOME nel triennio successivo alla sua ultima scarcerazione (risalente al 2019), alla luce degli elementi forniti dalla difesa in una memoria con allegata documentazione di cui non era stata fornita una sufficiente valutazione.
Inoltre, in mancanza della indicazione del momento di effettiva cessazione della condotta di partecipazione associativa ascritta allo COGNOME (da verificarsi anche in caso di c.d. contestazione “aperta”), era necessario verificare in concreto, la effettiva dimensione della distanza temporale dai fatti alla data dell’applicazione della misura cautelare a suo carico e, conseguentemente, la condotta, in ipotesi, lecita serbata dal predetto in quella frazione di tempo.
2.A seguito dell’annullamento con rinvio, il Tribunale del Riesame con ordinanza del 21 febbraio 2023 accoglieva l’appello del PM e applicava la misura della custodia in carcere.
3.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’imputato attraverso i difensori di fiducia, i quali con due distinti atti, hanno articolato i seguenti motivi.
3.1. Con il ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia AVV_NOTAIO è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla presunzione legale di pericolosità.
Diversamente da quanto sostenuto nella impugnata ordinanza, il decorso del tempo, la disarticolazione dei vertici, la presenza di soli due partecipi
dell’associazione ancora in libertà consentono di escludere la sussistenza di esigenze cautelari.
La ordinanza non ha risposto alle indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio dal momento che lo COGNOME appartiene ad una mafia non storica in relazione alla quale, per espressa indicazione della giurisprudenza di questa Corte rileva anche il decorso del tempo. Nel caso di specie la difesa ha valorizzato ai fini del superamento della presunzione anche lo svolgimento di una lecita attività da parte del ricorrente, indice rivelatore di un allontanamento effettivo da logiche mafiose.
3.2. Con il ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia AVV_NOTAIO è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione ai temi oggetto del giudizio di rinvio.
La impugnata ordinanza ha riprodotto i medesimi vizi che la sentenza di annullamento con rinvio aveva censurato continuando a sostenere apoditticamente che lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente unitamente al decorso del tempo non sono sufficienti al fine di ritenere rescisso il legame con l’associazione mafiosa.
3.3. In data 5 settembre 2023 sono pervenuti attraverso posta certificata motivi aggiunti ex art. 311 comma quarto cod. proc. pen. sottoscritti dal difensore di fiducia AVV_NOTAIO con i quali sono state ribadite le censure formulate con il ricorso principale attraverso il richiamo agli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME sono inammissibili.
1.1 motivi contenuti nei due atti, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi risultano manifestamente infondati, non confrontandosi con i contenuti della ordinanza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte.
Il principio fissato in tempi recentissimi da questa Corte quanto alla interpretazione RAGIONE_SOCIALE presunzioni legali per gli imputati RAGIONE_SOCIALE fattispecie associative riconducibili alla criminalità organizzata è del seguente tenore: In tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest’ultima superabile nei soli casi previsti dall’art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen., ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l’esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibil con la detenzione intramuraria. (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Rv. 284857)
1.1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro evidenzia che all’imputato è contestato il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per la partecipazione alla cosca “RAGIONE_SOCIALE“, condotta in relazione alla quale ha riportato condanna non definitiva alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione.
L’ordinanza impugnata ha affrontato i temi indicati nel giudizio rescindente avuto riguardo:
GLYPH Alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari;
Al tempo trascorso dalla data di commissione dei fatti contestati.
1.1.1. Quanto al primo dei temi, coperto da presunzione relativa, l’ordinanza ha valutato analiticamente gli elementi indicati dalla difesa in base ai quali le esigenze cautelari dovevano ritenersi cessate, con motivazione in fatto immune da vizi logici.
In primo luogo- si legge nell’ordinanza impugnata- la dedotta detenzione dei vertici di una cosca non ne comporta automaticamente la estinzione quanto piuttosto la riorganizzazione con altri vertici (p.3 ord. imp.).
La ulteriore circostanza evidenziata dalle difese -prosegue l’ordinanzarelativa all’assenza di segnalazioni di attività delittuose in capo al ricorrente è sconfessata dalla imputazione provvisoria a carico dello COGNOME per un’attività estorsiva di matrice mafiosa posta in essere successivamente alla sua liberazione ad opera del Tribunale del Riesame per la contestazione associativa, condotta per la quale ha poi riportato condanna nell’ambito del presente procedimento (p.4).
Lo svolgimento di attività lavorativa lecita, elemento di fatto ulteriore che la difesa richiama al fine di dimostrare il definitivo allontanamento da qualsivoglia contesto associativo, è sconfessato dall’ordinanza impugnata che ne sottolinea l’irrilevanza/insufficienza in ragione ” della gravità dei fatti, per cui lo COGNOME stato condannato, le strettissime relazioni sussistenti tra la RAGIONE_SOCIALE e le altre articolazioni, gli evidenti collegamenti tra le stesse, nonché la forte compenetrazione della ‘RAGIONE_SOCIALE all’ interno del territorio.”
Risulta indimostrato il definitivo allontanamento dalla cosca che richiede degli elementi di fatto idonei a vincere la presunzione relativa di pericolosità che comporta una inversione dell’onere della prova.
1.1.2 Quanto al tema del “tempo silente” dalla manifestazione di partecipazione al sodalizio criminale, la sentenza richiama e dà continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui la presunzione di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri
di attualità e concretezza del pericolo. (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021 (2022) Rv. 282865; Conformi n. 35847 del 2018 rv. 274174 – 01; n. 21900 del 2021 rv. 282004 – 01, n. 23113 del 2019 rv. 276316 – 01, n. 4321 del 2021 rv. 280452 01, n. 26371 del 2020 rv. 279470 – 01, n. 35848 del 2018 rv. 273631 – 01, n. 91 del 2021 rv. 280248 – 01, n. 33051 del 2016 rv. 268664 – 01, n. 33139 del 2020 rv. 280450 – 02, n. 24135 del 2019 rv. 276193 – 01 ).
2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen