Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 517 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 517 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Sinopoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/07/2025 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore dell’indagato, che si riporta al ricorso e alla memoria di replica depositata in cancelleria il 19 ottobre 2025.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3.7.2025, il Tribunale di Reggio Calabria, adito in sede di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di NOME COGNOME, gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 73 commi 1 e 2, e 80 comma 2, DPR 309 del 1990 per aver concorso alla movimentazione di ingenti quantitativi di cocaina (228,080 Kg).
Avverso la suddetta ordinanza, NOME COGNOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, articolando due motivi con i quali si deduce violazione dell’art. 606 lett. b) e e) in relazione agli att. 192, 273 e 274 cod. pro pen. e 73 DPR 309/90.
In particolare, con il primo motivo la difesa lamenta che il Tribunale ha offerto una motivazione apodittica ed illogica in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria, sovrastimando la presenza di NOME tra una fila di container e l’altra. La difesa ha poi evidenziato che il Tribunale: 1) afferma che NOME e il coindagato COGNOME si fossero dati appuntamento in quel determinato luogo, circostanza non provata, mentre l’odierno indagato ha spiegato che si trovava in quel punto per visionare una gru, nella sua qualità di tecnico manutentore; 2) ha valorizzato la fuga alla vista dei militari, in borghese ed armati, ritenendo che si fossero qualificati, sebbene in atti tale ultima circostanza non emerga; 3) non ha tenuto conto che il cd. “tramacco” poteva essere avvenuto giorni prima rispetto all’arresto dell’COGNOME.
La difesa ha poi sottolineato che la ricetrasmittente ritrovata era un dispositivo fornito dall’azienda portuale ai dipendenti di RAGIONE_SOCIALE (azienda presso cui era stato assunto il ricorrente) ed era stata persa dall’NOME durante la fuga.
Con il secondo motivo, la difesa censura l’ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La difesa osserva che il Tribunale ha ritenuto unica soluzione possibile la custodia cautelare in carcere senza considerare alcuni dati rilevanti come lo stato di incensuratezza dell’indagato; la sospensione dal lavoro; la richiesta di una misura gradata (anche presidiata da strumentazione elettronica di controllo) in un territorio lontano dalla Calabria e precisamente in una abitazione della compagna sita in Lombardia; circostanze tutte che imponevano un percorso argomentativo più rigoroso.
La difesa evidenzia ancora che il Tribunale del riesame ha ravvisato il pericolo di fuga che non era stato ritenuto né dal AVV_NOTAIOMAVV_NOTAIO né tantomeno dal GIP in sede di ordinanza genetica.
La difesa ha quindi chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che costituisce, invero, orientamento consolidato quello secondo cui, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito
(cfr. ex multis, Sez. 2. n. 34680 del 22/07/2025, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Rv. 270628). Ciò in quanto è consentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460-01; in senso conforme, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01).
2. Il primo motivo, sostanziandosi in censure che si appuntano sul giudizio valutativo del compendio indiziario, è manifestamente infondato, perché non è idoneo a disarticolare il ragionamento del Tribunale del riesame.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata – compiutamente analizzati e logicamente apprezzati tutti gli elementi indiziari, ricondotti ad unità, attesa la lo piena concordanza – con motivazione priva di passaggi illogici o contraddittori, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.
In particolare, il Tribunale del riesame ha escluso la presenza casuale di COGNOME sul posto sulla base dei precisi accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria che aveva notato l’indagato nello stretto corridoio che separa i due container, uno dei quali contenente la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro, e che alla vista dei militari si era dato alla fuga, venendo bloccato dopo un breve inseguimento. L’indagato era stato sorpreso in uno spazio angusto creato «ad arte» (c.d. «sistema ponte», consistente nel porre i container «donatore» e «ricevente» con i portelloni rivolti l’uno di fronte all’altro a breve distanza tra loro e un container sovrapposto in modo da coprire la visuale dall’alto dello spazio a terra tra i due container) per svolgere le operazioni cd. di «tramacco» lontano da occhi indiscreti. Nella motivazione del provvedimento impugnato si sottolinea ancora che nei pressi dei container i militari avevano rinvenuto segni inequivoci dell’attivit che il ricorrente stava compiendo con il coindagato (a terra venivano trovati due teste di sigilli di colore giallo, una tronchese, una radiotrasmittente, un chiodo d un sigillo, una busta di plastica e una parte di pellicola scura). Il Tribunale, co motivazione coerente e logica, ha escluso che una persona non interessata alla movimentazione dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, si potesse infilare in quello stretto passaggio.
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La difesa sostiene che i militari erano in abiti borghesi, motivo per il quale i due indagati, vedendo uomini armati, si erano dati alla fuga. In primo luogo, la circostanza che fossero in abiti borghesi non risulta in alcun modo provata, ma in ogni caso non assume alcuna rilevanza dal momento che il Tribunale rappresenta che COGNOME è fuggito, avvisato dal complice, senza neppure vedere i militari. Infatti, nel provvedimento impugnato si richiama l’informativa che chiarisce come il coindagato COGNOME, alla vista del militare, rientrava immediatamente nello spazio tra i due container e, quasi contestualmente, il INDIRIZZO scorgeva un soggetto, successivamente identificato nell’odierno ricorrente, che usciva dallo spazio tra i due container e si dava alla fuga.
La circostanza poi che la ricetrasmittente ritrovata a terra fosse un dispositivo fornito dall’azienda portuale ai dipendenti di RAGIONE_SOCIALE (azienda presso cui lavora il ricorrente) assume poca rilevanza, in quanto sono stati trovati segni inequivocabili, come già detto, delle operazioni relative di trasferimento dello stupefacente da un container all’altro.
La difesa si sofferma poi sulla tematica dei «tempi» (pag. 10 del ricorso) allo scopo di sostenere che le operazioni di «tramacco» si fossero svolte in giorni diversi da quelli in cui è stato tratto in arresto COGNOME. Ancora una volta la difesa sollecita una rivalutazione del fatto, inammissibile in Cassazione, senza confrontarsi con la motivazione del Tribunale del riesame, ma limitandosi a fare delle ipotesi.
Anche il secondo motivo risulta generico e manifestamente infondato.
La Suprema Corte, già prima della modifica operata dalla legge n. 47/2015, ha sempre costantemente affermato che la gravità della condotta posta in essere e le modalità della stessa sono certamente idonee ad evidenziare (anche di per sé sole considerate) la carica criminale e la propensione alla commissione di altri delitti; ciò conformemente al costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui le “specifiche modalità e circostanze del fatto” e non la sola gravità del titolo di reat in astratto considerato, ben possono fondare il giudizio di pericolosità dell’indagato ai fini dell’applicazione di una misura custodiale (tra le tante: Sez. 3 n. 32188 del 10/09/2025; Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013, Rv. 258070 – 01).
Del resto, gravità del reato non significa gravità del fatto: quest’ultima, infatt ha un significato più ampio del mero addebito astratto, attenendo a quelle “modalità e circostanze del fatto”, quali connotazioni comportamentali concrete, che, nel caso delle esigenze cautelari specialpreventive, devono servire a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o, al contrario, si collochi in un più ampio sistema di vita ovvero a valle di una radicata incapacità di autolinnitarsi che possa condurre l’agente a delinquere ancora; “modalità e circostanze del fatto” che appaiono tasselli imprescindibili per una corretta prognosi di recidiva.
Si è anche precisato che il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilit di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo (Sez. 4, n. 37250 del 10.09.2025; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016 Rv. 268366 – 01 Vicini).
Il Tribunale del riesame, con motivazione assolutamente condivisibile, ha evidenziato come le modalità delle condotta dell’indagato destino notevole allarme sociale. La contiguità di COGNOME ad organizzazioni criminali internazionali estremamente pericolose è stata desunta dall’ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina che gli era stato affidato con il compito di trasferirlo in un altro container nonchè dalle modalità con cui il detto carico di stupefacente era stato importato in Italia (era stato stipato all’interno di un contain proveniente dal Sudamerica, essendo stata accertata una tappa a Panama). Il Tribunale ha evidenziato la professionalità dell’indagato, nonostante il suo stato di incensuratezza, in quanto un carico così prezioso (228,080 Kg di cocaina) viene affidato solitamente dalle organizzazioni criminali a persone di sicura esperienza nell’ambito del traffico di stupefacenti e spesso prive di precedenti per il minor rischio di essere attenzionate dalle forze dell’ordine.
Il Tribunale del riesame, confrontandosi con le deduzioni difensive, ha sottolineato l’irrilevanza della circostanza che è stato precluso all’indagato l’accesso al porto di Gioia Tauro, potendo lo stesso, se non sottoposto alla misura massima della custodia in carcere, fornire il proprio contributo (di conoscenza logistica e di soggetti da contattare per simili operazioni) alle associazioni criminal impegnate in detti traffici.
Anche sul pericolo di fuga, l’ordinanza impugnata è adeguatamente motivata, dal momento che l’indagato è fuggito alla vista dei militari, rendendo concreto il pericolo di cui all’art. 274 lett. b) cod. proc. pen.
Irrilevante è la circostanza che il pericolo di fuga non sia stato ravvisato dal AVV_NOTAIO.M. e dal GIP nell’ordinanza genetica, ma solo dal Tribunale del riesame.
Infatti, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, il Collegio, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo all insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare anche per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione (Sez. 1, n. 32188 del 10.09.2025; Sez. 1, n. 28525
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del 08/09/2020, Rv. 279643; Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Rv. 259976) e anche, quindi, in assenza di proposizione di apposito punto di valutazione da parte del p.m. in sede di richiesta presentata a sensi dell’art.291 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43731 del 08/09/2016, COGNOME, Rv. 267935).
Deve quindi ritenersi che il giudice del riesame non sia incorso in alcun vizio di extrapetizione suscettibile di perfezionare una violazione di legge.
Con riferimento ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare applicata, il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione congrua e adeguata che non è pertanto sindacabile in questa sede, evidenziando che la sola misura della custodia cautelare in carcere è idonea a salvaguardare le ravvisate esigenze cautelari relative al pericolo di recidivanza e al pericolo di fuga. La misura degli arresti domiciliari, con la contestuale applicazione dei dispositivi di controllo di cui all’art. 275 bis c.p.p., anche lontan dalla Calabria, luogo dove si sono consumati i fatti, non impedirebbe all’indagato di fornire il proprio contributo alle associazioni criminali impegnate nei traffici stupefacenti. E infatti, se il cd. “braccialetto elettronico” consente di monitorar continuamente la presenza dell’indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito muoversi, così scongiurando il pericolo di evasione, lo stesso sistema di controllo nulla può con riferimento alle altre prescrizioni che di consueto accedono alla misura degli arresti domiciliari, la cui violazione, nel caso di specie, potrebbe favorire la ripresa di contatti dell’ COGNOME con altre persone sicuramente implicate nello stesso illecito traffico ( fornitori e acquirenti) nonché il protrarsi suo rapporto con circuiti criminali in relazione ai quali una radicale scissione è garantita solo dalla custodia carceraria.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Poiché dalla presente decisione non discende la rimessione in libertà dell’interessato, deve disporsi la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell’istituto penitenziario in cui la stessa è ristretta affinché provveda a quant prescritto dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 12/11/2025