Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8157 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8157 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 29 settembre 2023, e depositata il medesimo giorno, il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Lecce che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in atto nei confronti del medesimo, con quella degli arresti domiciliari.
La misura cautelare nei confronti di NOME è stata disposta per i delitti di cui agli artt. 74, con il ruolo di promotore dell’associazione, e 73 d.P.R. n. 309 del
p
1990, e per tali reati il medesimo è stato condannato in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di diciotto anni di reclusione.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando un motivo.
Con il motivo, si denuncia violazione degli artt. 274, 275, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta perdurante sussistenza di esigenze cautelari. Si deduce che l’ordinanza impugnata ha valutato atomisticamente e non congiuntamente le circostanze indicate a sostegno della richiesta di attenuazione della misura. Si rappresenta che al Tribunale era stato segnalato che: a) le condizioni di salute evidenziate a sostegno della richiesta di sostituzione della misura non preesistevano all’attività delinquenziale; b) altri coimputati hanno beneficiato di misure diverse e meno afflittive; c) l’istante ha contributo alla definizione del procedimento, in particolare con la scelta di accedere al rito abbreviato. Si sottolinea, inoltre, che la scelta di accedere al giudizio abbreviato ha impedito il decorso dei termini massimi di custodia cautelare.
3. Il ricorso è inammissibile.
L’istante è sottoposto alla misura della custodia in carcere anche per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale sussiste una presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare, a norma dell’art. 274, comma 3, cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata, inoltre, ha preso in esame le deduzioni poste a fondamento della richiesta di concessione degli arresti domiciliari, e le ha ritenute soccombenti rispetto all’attuale e concreta pericolosità del ricorrente. In particolare, ha desunto esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei confronti dell’attuale ricorrente sia dai reati per i quali il medesimo è sottoposto a custodia, in particolare quello di capo e promotore di un’associazione finalizzata ad importare in Italia dall’Olanda e dall’Albania ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, e per il quale è stato condannato in primo grado alla pena di diciotto anni di reclusione, sia dai numerosi e specifici precedenti penali, tra cui anche quello per altro delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Ha poi evidenziato che le condizioni di salute rappresentate risultano preesistenti all’attività delinquenziale posta in essere, e che la concessione ad altri coimputati di misure cautelari non detentive non è rilevante, posta la specificità del ruolo e delle condotte dell’attuale ricorrente. Ha perciò concluso che non sono stati dedotti o p allegati elementi utili a superare la valutazione di indispensabilità dell’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
Le valutazioni del Tribunale sono immuni da vizi, sia in ordine alla individuazione di esigenze cautelari di particolare intensità, sia in ordine alla mancata deduzione di elementi dai quali inferire l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
In particolare, il giudizio sulla eccezionalità delle esigenze cautelari può essere legittimamente desunto anche dalla gravità dei fatti e della capacità criminale del soggetto sottoposto a misura (cfr. Sez. 1, n. 806 del 15/11/2022, dep. 2023, Avventurato, Rv. 284039-02). L’affermazione del Tribunale in ordine alla preesistenza delle condizioni di salute segnalate rispetto ai reati per cui si procede è contestata nel ricorso solo assertivamente, e comunque nell’atto di impugnazione non si evidenzia una situazione di incompatibilità di tali condizioni di salute con il regime carcerario. La scelta di accedere al rito abbreviato è circostanza che legittimamente può essere ritenuta inidonea a superare il giudizio di indispensabilità dell’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, perché non incide sulla gravità dei fatti o sulla capacità criminale del soggetto sottoposto a misura, né, di per sé, costituisce indice di di resipiscenza. Il riferimento al trattamento concesso ad altri coimputati, infine, è del tutto irrilevante, atteso che le esigenze cautelari sono valutate in relazione al singolo indagato, e, nella specie, il Tribunale ha indicato le ragioni da cui inferire la estrema pericolosità dell’attuale ricorrente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 12/01/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente