Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 59 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 59 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 14 giugno 2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria dei Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in linea con la memoria precedente trasmessa all’ufficio;
sentito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorso
Con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento dalla Corte di appello della stessa città tramite il quale è stata rigettata la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari in sostituzione del misura cautelare della custodia in carcere in atto applicata a NOME COGNOME, condannato in appello a nove anni e quattro mesi di reclusione per più fatti di reato tra i quali la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito stupefacenti aggravata ai sensi dell’art. 416 bis. 1 cod. pen.
Interpone ricorso la difesa di NOME COGNOME e sotto i versanti della violazione di legge processuale e del vizio di motivazione, nelle sue tre diverse declinazioni, attinge il giudizio di inalterata sussistenza del quadro da caute!are posto a fondamento della decisione impugnata evidenziando la pretermissione e comunque una manifestamente illogica devalutazione degli elementi posti a fondamento della chiesta sostituzione e in particolare della intervenuta riduzione di pena disposta in appello ( dai 17 anni di reclusione irrogati in primo grado ai 9 anni e 4 messi comminati in appello) da leggere alla luce sia del pre-sofferto in regime cautelare (pari a 2/3 della pena rideterminata in appello) sia delle motivazioni che hanno giustificato tale consistente riduzione (la dissociazione dagli ambienti criminali nei quali erano maturate le condotte contestate, manifestata innanzi alla Corte del merito).
Aspetti, questi, ad avviso della difesa, destinati ad innovare il quadro cautelare, da ritenersi ora adeguatamente neutralizzato dal luogo di suggerita esecuzione della misura, notevolmente lontano da quelli teatro di realizzazione dei relativi agiti illeciti. Il tutto senza considerare che il ricorrente è già sottoposto alla misura degli arresti nel corso di altro procedimento, senza mai violare le prescrizioni imposte; e che nel corso della esecuzione della pena irrogata per tale diverso fatto, gli è stata accordata, dal Magistrato di Sorveglianza competente, una riduzione di pena in misura di 360 giorni a titolo di liberazione anticipata. Fattori questi, pretermessi dai giudici della cautela ; che si pongono in evidente contraddizione con l’apodittica affermazione dei giudici della cautela quanto alla ritenuta indole trasgressiva del ricorrente, non compatibile con le connotazioni strutturali della misura cautelare da applicare in sostituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Con argomentare puntuale e parimenti estraneo ad incongruenze logiche, il Tribunale ha analizzato i fattori di novità del quadro cautelare addotti a sostegno della richiesta di sostituzione della misura. E ne ha depotenziato il portato segnalando, del tutto correttamente, l’inconferenza in sè del mero decorso del tempo dalla data di esecuzione della misura, laddove siffatto fattore non risulti
ulteriormente integrato da altre situazioni utili ad incidere, degradandole, sul tenore delle esigenze da cautelare; e sotto quest’ultimo specifico versante, la sostanziale indifferenza dell’elemento legato alle ragioni della riduzione di pena accordata in appello, che seppur di rilievo, è stata del tutto coerentemente ritenuta, nella sua aggiornata definizione, comunque di consistenza tutt’altro che marginale, così da incidere comunque sulla regiudicanda.
3.In particolare va rimarcato che – per quanto messo in evidenza dal Tribunale alla luce della sentenza di appello, senza che il ricorso, sul punto, si sia sostanziato in effettivi e specifici rilievi critici- la dichiarazione di dissociazione, che ha por al riconoscimento delle generiche in appello e alla consistente riduzione di pena evocata dalla difesa, è stata resa all’esito del dibattimento di secondo grado a fronte di un quadro probatorio assolutamente consolidato; di più, ha assunto contenuti meramente prospettici, non risultando agganciata a concreti elementi destinati a disvelare un effettivo allontanamento del ricorrente dai circuiti criminali di originario riferimento.
Da qui la conclusione relativa al ritenuto, inalterato, quadro cautelare pregresso, rispetto al quale è stata ribadita l’estrema gravità delle condotte contestate vieppiù se lette alla luce del ruolo svolto dal ricorrente nella consorteria di riferimento. Aspetti, questi, che il Tribunale ha coerentemente valorizzato perchè destinati a disvelare una personalità criminale connotata da profili di trasgressività non comune, non cautelabili se non con la custodia inframuraria così da rendere anche indifferente al fine il riferimento al luogo di (possibile) esecuzione della misura custodiale di minor rigore (ove accorata), parimenti addotto dalla difesa a sostegno della chiesta sostituzione con gli arresti.
Del resto, non va trascurato che la decisione gravata dall’odierno ricorso riposa su una motivazione resa senza operare acritici riferimenti alla presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale più severa, nel caso imposta dai titoli di reato addotti a supporto della misura in contestazione.
Presunzione che continua a colorare l’odierna vicenda cautelare e che non risulta, dunque, superata dalla difesa con argomenti condivisibili, tale non potendosi considerare neppure quello, assertivamente pretermesso dal giudice dell’appello cautelare, legato alla valutazione sottesa al provvedimento, indicato nel ricorso, del Magistrato di Sorveglianza con il quale sono stati accordati al ricorrente 360 giorni di liberazione anticipata in sede di esecuzione della pena irrogata per altro fatto di reato, portato in continuazione esterna con quelli immediatamente posti a fondamento dell’odierno intervento cautelare.
La lettura degli atti trasmessi, infatti, consente di evidenziare che il portato di siffatta decisione venne devoluto ai giudici della cautela rimarcandone il rilievo sempre in funzione servente rispetto al tema del tempo trascorso dalla data di
esecuzione della misura; aspetto, questo, peraltro diverso da quello ora sottoposto alla Corte facendo leva sulla medesima decisione, che, per quanto già detto, resta in sé indifferente ai fini della chiesta sostituzione, con conseguente manifesta infondatezza della censura non evasa.
6.Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. definite nei termini di cui al dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26/10/2022.