Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9837 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9837 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Benevento il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 01/12/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/06/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento applicava a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.
La seconda Sezione di questa Corte, decidendo sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale per il riesame aveva confermato l’ordinanza genetica, con sentenza n. 1967/2025 del 11/11/2025, ne disponeva
l’annullamento con rinvio per difetto di motivazione in ordine alla adeguatezza della misura custodiale.
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale per il riesame, decidendo in sede di rinvio, ha confermato il provvedimento genetico.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME denunciando un unico motivo di annullamento, per violazione degli artt. 274 e 285 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale per il riesame si sarebbe limitato a richiamare gli indici del rischio di recidiva -nonostante al momento del suo arresto il ricorrente risultasse incensurato, essendo stata emessa nei suoi confronti solo una sentenza di non punibilità per tenuità del fatto- e non avrebbe motivato in ordine a ll’adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere e, quindi, all ‘ inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con applicazione del braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente non contesta né la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza né la sussistenza di esigenze cautelari e censura il provvedimento impugnato nella parte in cui avrebbe solo apparentemente motivato in ordine all’ inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con strumenti elettronici di controllo.
Ebbene, l’apprezzamento in ordine alla inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi su specifiche ragioni in base alle quali ritenere la persona sottoposta ad indagini incapace di adempiere alle prescrizioni inerenti la misura, tanto da rendere necessaria la custodia in carcere quale unico presidio idoneo a contenere le esigenze cautelari.
Nel caso in esame, il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla adeguatezza della sola misura della custodia in carcere, ritenuta l’unica idonea a salvaguardare le esigenze cautelari, alla luce della personalità del ricorrente, che ha dimostrato di non riuscire a contenere i propri impulsi aggressivi (avendo, tra l ‘ altro, aggredito i pubblici ufficiali che lo avevano identificato come autore di una rapina pluriaggravata ai danni di un esercizio commerciale), dei procedimenti pendenti, relativi a reati contro la persona (estorsione), il patrimonio (furto) e in materia di stupefacenti (fatto per cui è stato arrestato il 08/03/2024), commessi in un significativo lasso temporale che va dal 2018 al 2025, dei contatti con ambienti criminali in cui appare essere inserito alla luce di dette pendenze.
In tale quadro, misure meno afflittive sono state ritenute non sufficienti alla salvaguardia delle esigenze di tutela della collettività, tanto più che la misura degli arresti domiciliari anche con l’ausilio di strumenti di controllo elettronici avrebbe dovuto essere scontata nello stesso territorio comunale ove sono stati commessi i fatti.
Tale motivazione, adeguata rispetto alle deduzioni difensive e immune da vizi, non è efficacemente contrastata con il ricorso che va, dunque, rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10/02/2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME