Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42473 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42473 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2023 del TRIB. LIBERTA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 30.5.2023 il Tribunale di Ancona ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa ex art. 27 cod.proc.pen. in data 19.5.2023 con cui il Gip del Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere per plurimi episodi di furti di auto, aggravati dalle circostanze dell’esposizione alla pubblica fede, dell’uso di violenza sulle cose e della minorata difesa realizzati nelle Marche, in Molise ed in Abruzzo tra l’agosto ed il settembre del 2021 avendo ravvisato la gravità indiziaria ed il pericolo di reiterazione di altri reati stessa specie nonché l’adeguatezza e l’indispensabilità del vincolo.
Il Tribunale, adito in sede di riesame unicamente sul profilo delle esigenze cautelari, aveva motivato il diniego dell’istanza in ragione della sussistenza nella specie del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione atteso che COGNOME risulta aver realizzato in modo professionale ed organizzato una pluralità di furti agendo attraverso trasferte dettagliatamente pianificate; inoltr lo stesso annovera due precedenti penali specifici e numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio di talché la misura della custodia cautelare in carcere appare l’unica adeguata a fronteggiare il pericolo di recidiva. Ha ritenuto invero che vincoli non detentivi risultano inefficaci né l’indagato offr garanzie di spontaneo rispetto delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari.
Avverso detta ordinanza l’indagato a mezzo del suo difensore ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo.
Con detto motivo deduce la nullità dell’ordinanza per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari a carico dell’indagato in relazione all’art. 275 bis cod.proc.pen.
Si evidenzia che non è stato valutato il tempo passato dalla commissione dei fatti e che non é stata fornita alcuna motivazione in ordine al diniego della misura degli arresti domiciliari con l’ausilio del braccialetto elettronico invocato qua misura alternativa.
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso é infondato.
L’ordinanza impugnata ha motivato esaustivamente e correttamente, senza incorrere in alcuna illogicità, circa le ragioni per le quali la gravità obbiettiva d reati contestati, la modalità professionale dei furti perpetrati, la accertata programmazione di altri furti non consumati per cause indipendenti dalla volontà degli agenti, i precedenti penali specifici e i numerosi precedenti di polizia sono tutti elementi che evidenziano l’allarmante personalità del ricorrente, e palesano come concreto il pericolo di reiterazione del reato; elementi quindi che superano quelli valorizzati dal ricorrente ed in particolare il lasso di tempo trascorso tra l commissione dei fatti e l’applicazione della misura.
Con riguardo alla dedotta mancata motivazione in ordine alla misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico, va rilevato che il giudiz del tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bi cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463).
In conclusione il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 21.9.2023