Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40303 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40303 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO che, in difesa di COGNOME NOME, illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, con ordinanza d 21/12/2022, ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza con la qual Corte di appello di Palermo in data 23/11/2022 ha respinto l’istanza con la q COGNOME NOME ha chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui agli artt. 416 bis e 416 ter cod. pen. con gli arresti domiciliari.
NOME COGNOME è stato condanNOME in primo grado per i reati di associazi a delinquere di tipo mafioso e scambio elettorale politico mafioso.
La difesa ha presentato alla Corte di appello la richiesta di sostit misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in dell’affievolimento della custodia cautelare in carcere.
La Corte territoriale ha respinto l’istanza e il Tribunale del riesame, a s dell’appello, ha confermato l’ordinanza valorizzando la presunzione di cui all 275, comma 3 cod. proc. pen.
Sotto altro profilo, comunque, il Tribunale ha anche evidenziato gli elemen sui quali si fonda anche la conclusione secondo la quale gli elementi soste dalla difesa non sono idonei a superare la presunzione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, mezzo del difensore, ha dedotto in due distinti motivi il vizio di motivazio ordine alla valutazione degli elementi evidenziati dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nei due motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in ord alla ritenuta persistenza e consistenza delle esigenze cautelari evidenziand ultimo nel corso della discussione che la presunzione di cui all’art. 275, co 3, cod. proc. pen. opererebbe nella sola fase di applicazione dovendo il giu successivamente applicare i criteri ordinari.
Le doglianze, pure formulate in termini eleganti ma senza confrontarsi co gli argomenti evidenziati nel provvedimento impugNOME, sono manifestamente infondate.
Il giudice del riesame, con gli specifici riferimenti alla sentenza di con pronunciata nei confronti del ricorrente e agli elementi emersi, com conversazioni intercettate e ai reati commessi anche nell’anno 2017, correttamente motivato quanto alla persistenza delle esigenze cautelar conseguentemente, in ordine all’adeguatezza della sola misura cautelare del custodia cautelare in carcere.
Ciò anche valorizzando l’esistenza della presunzione di cui all’art. comma 3, cod. proc. pen. la cui operatività, diversamente da quanto invocato dalla difesa, non è limitata alla sola fase di applicazione della misur efficace per tutta la durata della stessa tanto che, in presenza di es cautelari, l’unica misura che può essere disposta è la custodia cautela carcere senza che questa possa essere sostituita, a meno che le iniziali esi non vengano radicalmente meno e la misura non debba per tale ragione essere revocata (Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep. 2023, Bella, Rv. 284474 – 0 specifiche sul punto Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835 – 01 Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, dep. 2016, Notarianni, Rv. 266006 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., va
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergent ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, ch ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Il Consigl i
ire estensore
Così deciso il 21 giugno 2023