Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49740 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49740 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Taormina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/04/2023 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 27 aprile 2023 con la quale il Tribunale di Catania ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Catania, in data 31 gennaio 2023, ha respinto la richiesta di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti in relazione al reato di cui agli artt.416-bis cod. pen. e 73 d.P.R. :309/90 e 416-bis.1 cod. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi di novità idonei alla rivalutazione delle esigenze cautelari.
Il Tribunale avrebbe ignorato le doglianze con le quali la difesa ha sostenuto il venir meno dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, in particolare la difesa ha evidenziato che il decorso di ben tre anni
dall’applicazione della misura comproverebbe l’interruzione dei rapporti con i consociati.
I giudici dell’appello avrebbero fondato la propria decisione esclusivamente sulla gravità del fatto e sulle presunzioni ex lege, senza motivare adeguatamente in ordine alla valenza del cd. tempo silente.
La difesa ha, inoltre, rimarcato che le affievolite esigenze cautelari potrebbero essere adeguatamente tutelate dalla sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari presso la RAGIONE_SOCIALE sita in Oria e, quindi, in un contesto territoriale del tutto sganciato dal luogo di operatività dell’ipotizzat consesso criminoso, circostanza che renderebbe impossibile i contatti con gli altri associati.
L’unico motivo di ricorso è reiterativo ed aspecifico in quanto ha ad oggetto doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale.
Le doglianze innanzi sintetizzate hanno ad oggetto questioni, relative alla valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari ed all’adeguatezza degli arresti domiciliari a tutelare le residue esigenze, già esaminate dai giudici di appello che hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le deduzioni sviluppate nei motivi del gravame, pervenendo alla conferma dell’ordinanza di sostituzione della misura cautelare in itinere attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze logico-fattuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di manifesta illogicità perciò insindacabili in questa sede.
L’ordinanza impugnata è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla attualità delle esigenze cautelari che giustificano la prosecuzione dell’esecuzione della misura coercitiva della custodia in carcere ed alla insufficienza degli elementi addotti dalla difesa a far ritenere affievolite le esigenze cautelari poste a base del provvedimento impositivo (vedi pagg. 2 e 3 del provvedimento oggetto di ricorso).
In presenza di una motivazione approfondita e logica, che non si presenta contraddittoria o insufficiente, il ricorrente si è limita a proporre una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati, anche quanto al profilo, meramente accenNOME e del tutto privo di allegazioni, del c.d. tempo silente, in mancanza di qualsiasi elemento concreto a supporto della censura sollevata.
Il Tribunale ha correttamente ribadito che la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa, occorrendo una prova rigorosa di un
effettivo allontanamento dal sodalizio di stampo mafioso e della conseguente dimostrazione di una situazione indicativa della assenza di esigenze cautelari -ad esempio un’attività di collaborazione o di trasferimento in altra zona territoriale(vedi Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889-01), non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso dalla commissione dei reati ovvero dall’inizio della custodia cautelare.
La motivazione è adeguata e priva di manifesta illogicità anche in ordine all’irrilevanza ai fini cautelari delle condizioni di salute della moglie del ricorre e della distanza territoriale del luogo indicato per l’esecuzione della misura degli arresti domiciliari in assenza di elementi da cui desumere l’interruzione del legame con l’associazione a delinquere di stampo mafioso.
Deve essere, infatti, ribadito che, in assenza di elementi a favore, specificamente allegati dalla difesa o presenti agli atti, sul giudice di merito non grava un onere di argomentare in positivo circa la permanenza delle esigenze cautelari e della necessità della misura custodiale (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131-01; Sez. 5, n. 26371, del 24/07/2020, COGNOME, Rv. 279470-01). Pertanto, il Collegio ritiene assolutamente esaustiva, logica e persuasiva, la motivazione del Tribunale che ha ritenuto la presunzione in parola per nulla superata.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.