Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6241 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6241 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la ordinanza del 28/10/2025 del Tribunale di Catanzaro;
sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in esito alla camera di consiglio del 28/10/2025, il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’appello del Pubblico Ministero, ed in accoglimento dello stesso, applicava a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in sostituzione di quella degli arresti domiciliari.
Avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro propongono ricorso i difensori di fiducia del COGNOME, articolando due motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in rapporto agli artt. 3, 13 e 27 Cost., nonchØ erronea applicazione di legge penale processuale ed omessa motivazione in relazione alle deduzioni difensive di cui alla memoria depositata alla udienza del 28 ottobre 2025.
Al riguardo, rileva il ricorrente come il Tribunale di Catanzaro, nel ritenere operante, in ipotesi, una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, abbia omesso di operare quella interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ponendosi in contrasto con l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale nelle varie pronunce di incostituzionalità che hanno investito la norma in questione.
2.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà, con riferimento agli artt. 275, comma 3, e 299 cod. proc. pen., in rapporto agli artt. 3, 13 e 27 Cost., nonchØ erronea applicazione di legge penale processuale ed omessa motivazione in relazione alle deduzioni difensive di cui alla memoria depositata alla udienza del 28 ottobre 2025.
Al riguardo, evidenzia il ricorrente come il Tribunale abbia omesso di considerare, o
considerato in modo inadeguato, elementi fattuali specifici valutati invece dal Giudice per la udienza preliminare, ed individuati non solo nel decorso del tempo ma anche nel notevole lasso temporale trascorso dai fatti ed in custodia cautelare, nelle precarie condizioni di salute e nella personalità dell’imputato, soggetto incensurato e alla prima esperienza giudiziaria, che ha dato segni di ravvedimento.
La motivazione viene inoltre censurata come intrinsecamente contraddittoria nella misura in cui il Tribunale, pur concordando circa l’affievolimento delle esigenze cautelari, ne trae poi la necessità di applicare la piø afflittiva misura.
3. Il ricorso Ł inammissibile.
In premessa, ritiene la Corte che la motivazione debba essere redatta in forma semplificata, atteso che con il ricorso vengono poste questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi già affermati in precedenza, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi.
Ciò premesso, il Tribunale risulta avere fatto corretta applicazione della norma di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
A tal fine, va ricordato il costante orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di soggetto indagato/imputato del delitto d’associazione di tipo mafioso, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857 – 01; Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, COGNOME, Rv. 275826 – 01; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Pm in proc. Iannazzo, Rv. 271855 -01; Sez. 1, n. 13593 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 269510 – 01; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 268726 -01).
La presunzione assoluta di adeguatezza non può essere superata avuto riguardo alle considerazioni fatte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 48 del 25/02/2015, in cui Ł stata dichiarata la illegittimità costituzionale della norma solo nella parte in cui prevede la presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere nei confronti del concorrente esterno nel delitto di associazione mafiosa. Al contrario, Ł la stessa Corte costituzionale, nella pronuncia indicata, a confermare la compatibilità costituzionale della presunzione di adeguatezza esclusiva della misura carceraria per l’associato, rimarcandone la differenza con la figura del concorrente esterno e ritenendo che solo il piø pregnante vincolo di adesione permanente al gruppo criminale sia in grado di legittimare la scelta legislativa.
Analogamente, ed ancora una volta sottolineando il diverso statuto cautelare che connota il delitto punito dall’art. 416 -bis cod. pen., la Corte costituzionale ha ritenuto, anche con la sentenza n. 57 del 12/02/2013, costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. nella parte in cui prevedeva la presunzione assoluta di idoneità della sola misura custodiale massima per gli indagati di delitti solo aggravati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991.
Orbene, ciò premesso, nella specie nessuna questione Ł posta circa la sussistenza attuale di residue esigenze cautelari (neppure escluse dal primo giudice) ed essendo intervenuta condanna per il delitto di cui all’art. 416 -bis cod. pen., correttamente il Tribunale ha ritenuto l’operatività della presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche delle ulteriori deduzioni difensive circa gli elementi che deporrebbero per l’affievolimento delle esigenze cautelari (su cui peraltro il Tribunale si Ł pronunciato ritenendo, con motivazione logica e compiuta e non
sindacabile in questa sede, non venute meno le esigenze cautelari: vds. pag. 3 della ordinanza impugnata).
Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi ed ai profili di colpa che hanno dato causa alla pronuncia, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 16/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME