Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1309 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1309 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA a Scutari (Albania)
avverso l’ordinanza del 21/07/2022 del Tribunale del riesame di L’Aquila visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della difesa che si è riportata ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila, emessa in data 7 gennaio 2022, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74 d.P.R.309/1990, capo 1) della rubrica, con ruolo di promotore o organizzatore; di quattro episodi di illecita detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, capi 2, 5, 6, 9 della rubrica), di estorsione
(art. 629 cod. pen., capo 16 della rubrica), di lesioni aggravate (artt. 582, 585 in relazione all’art. 576 n. 1 cod. pen., capo 17 della rubrica), di due episodi di tentata estorsione (artt. 56 e 629 cod. pen. capi 18 e 19 della rubrica); di uccisione di animali e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 544-bis e 336 cod. pen., capo 20 della rubrica); di porto in luogo pubblico di fucile (artt. 4 e 7 I. 895/1967, capo 24 della rubrica); di porto in luogo pubblico di arma clandestina (art. 23 I. 110/1975, capo 26 della rubrica), di sparo sulla pubblica via (art. 703 cod. pen., capo 28 della rubrica).
Con ordinanza resa il 17 febbraio 2022, il Tribunale di L’Aquila, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila, limitatamente ai capi 6, 16, 17, 24 e 28, confermando la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari in ordine alla misura cautelare di massimo rigore.
1.1. Le indagini hanno riguardato un’associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di vario tipo (cocaina, eroina, hashish e marijuana). Alla individuazione di tale organizzazione e alla identificazione dei partecipanti, il personale dedito alle attività investigative è pervenuto attraverso indagini tecniche di vario tipo, sviluppate in un rilevante arco temporale, consistite in intercettazioni telefoniche, ambientali, rilevazioni di spostamenti di autovetture attraverso il sistema positioning. Tali indagini tecniche sono state accompagnate da attività di osservazione e controllo dei soggetti intercettati, che hanno condotto al sequestro di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Si pensi, a titolo di esempio, al rinvenimento e sequestro di 900 grammi di cocaina presso l’abitazione di NOME, NOME e NOME.
1.2. COGNOME ricorreva avverso tale ordinanza per cassazione e questa Corte rigettava il ricorso con sentenza del 15 luglio 2022.
Nel frattempo, il G.i.p., il 28 giugno 2022, sostituiva la misura in essere con quella degli arresti domiciliari in Lombardia.
Proponeva appello il Pubblico ministero e il Tribunale del riesame di L’Aquila, con l’ordinanza impugnata del 21 luglio 2022, accoglieva l’appello e, per l’effetto, sostituiva nei confronti di NOME la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, COGNOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1.Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione alli applicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Il difensore, con la memoria ex art. 121 cod. proc. pen, in sede di discussione innanzi al RAGIONE_SOCIALE della cautela, aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello
interposto dal Pubblico ministero in quanto redatto in violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Il Tribunale, ritenendo, invece, ammissibile l’appello, avrebbe violato i citati articoli del cod. proc. pen, in quanto tale mezzo impugnatorio non presentava alcuna specificità dei motivi, in ordine, sia alle ragioni di diritto, che agli elementi di fatto, non avendo indicato la norma violata ed essendosi limitato a una astratta critica del decisum del G.i.p., tramite una generica comparazione con altre decisioni del Tribunale del riesame rese in relazione alla posizione di altri coindagati.
2.2.Col secondo motivo, il difensore deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sulla notevole distanza del luogo degli arresti domiciliari dal luogo dell’asserita genesi ed operatività del sodalizio criminoso. Il Tribunale citato avrebbe adottato una “riedizione” della sua precedente ordinanza, ascrivendo alla misura, anche a distanza di quasi sei mesi, la attualità e concretezza richiesta dalla legge.
Non avrebbe, in particolare, considerato che il COGNOME aveva allegato elementi nuovi e sopravvenuti alla primigenia ordinanza applicativa, tra cui anche un sostanziale mutamento dell’iniziale quadro indiziario: il decorso del tempo (carcerazione avvenuta il 24 gennaio 2022), la notifica ex art. 415-bis cod. proc. pen. con la chiusura delle indagini; la sentenza nei confronti di NOME COGNOME, n. 234/2022 resa dal Tribunale di Vasto, collegata al capo 18) della imputazione, con la quale quest’ultimo era stato condannato per “sue condotte esclusive e sue iniziative personalissime”; l’ordinanza del Tribunale del riesame di L’Aquila del 17 febbraio 2022, che aveva annullato l’ordinanza applicativa in relazione ai capi 6, 16, 17, 24 e 28; la revoca e/ o attenuazione della misura nei confronti di altri coindagati; la circostanza che l’ultimo episodio dell’imputazione provvisoria era risalente al luglio 2020, mentre l’asserito sodalizio criminoso avrebbe operato dal settembre 2019 al 24 gennaio 2022.
Su detti elementi il Tribunale non avrebbe motivato o lo avrebbe fatto in maniera contraddittori g e/o illogica.
Gli annullamenti dei capi 6), 16), 17), 24) e 28) erano, inoltre, un elemento di novità per il G.i.p., se coniugati agli altri elementi nuovi sopravvenuti, allegati nella istanza.
Il Tribunale non avrebbe dato rilievo al periodo di carcerazione di sei mesi e all’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen, cui era seguito il congelamento delle prove raccolte nella fase delle indagini preliminari. Nella sentenza riguardante il NOME non si faceva alcun riferimento al NOME e l’azione del NOME era stata ritenuta del tutto autonoma, con conseguente
ridimensionamento del quadro indiziario. Il difensore ha poi richiamato l’orientamento secondo cui occorre che in termini di alta probabilità all’imputato si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, al fine di ritenere l’attualità delle esigenze cautelari. Il giudizio sull sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art, 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen si fonderebbe su elementi non concreti, ma solo congetturali. Le ulteriori quattro imputazioni oggetto dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen non sarebbero ricomprese nella originaria ordinanza applicativa della misura.
2.3.Col terzo motivo di ricorso, il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen.
Il Tribunale avrebbe giustificato illegittimamente l’idoneità della misura in base alla gravità del titolo di reato. La sussistenza delle esigenze cautelari rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, dovrebbe essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità, in quanto tale fattispecie è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l’esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previsto per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. La motivazione del Tribunale, secondo la quale non sarebbe precluso al NOME ogni contatto con l’esterno in caso di arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, si baserebbe su dati congetturali.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l’intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.11 primo motivo è manifestamente infondato. La struttura complessiva del giudizio di appello cautelare è analoga all’appello ordinario e, pertanto, allo stesso si applicano le regole generali previste per le impugnazioni.
Tra queste, per quanto rileva nel caso di specie, gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. prevedono che l’atto di appello non debba solo indicare i capi ed i punti della decisione impugnata, ma che nello stesso siano enunciati i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Cimino, Rv. 269098). La verifica dell’ammissibilità dell’atto, d’altro canto, non può prescindere dall’analisi della motivazione del provvedimento con lo stesso impugnato. Ciò premesso, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale con motivazione logica, l’appello del Pubblico ministero non era generico. L’oggetto della impugnazione era
indicato specificamente nell’atto in questione ed era rappresentato dalla scelta della misura, nel quale si censuravano gli argomenti contenuti del provvedimento impugnato, in quanto il Pubblico ministero aveva rilevato che il giudice dell’udienza preliminare non aveva tenuto nella dovuta considerazione il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, sviluppando in fatto e in diritto argomentazioni idonee a confrontarsi con l’impianto motivazionale dell’ordinanza da lui impugnata.
3. Il secondo motivo appare aspecifico in quanto non si confronta adeguatamente con quanto correttamente affermato nella pronuncia impugnata e, comunque, è manifestamente infondato. Al riguardo, occorre considerare che il Tribunale territoriale si è riportato a quanto puntualmente affermato dal provvedimento emesso in sede di riesame (confermato dalla Suprema Corte), che ha ritenuto che gli elementi addotti dal difensore fossero inidonei ad escludere la prognosi negativa predeterminata dal legislatore in relazione alla fattispecie associativa elevata a carico del ricorrente nella contestazione provvisoria.
In particolare, quanto al decorso del tempo, nell’ordinanza impugnata si è correttamente sostenuto che non possa attribuirsi rilevanza a tale elemento, in assenza di sopravvenienze di segno positivo in grado di rivelare una presa di distanza del ricorrente dal contesto delinquenziale organizzato. Si è, quindi, fatto richiamo all’aspetto, per il quale l’attività illecita si è protratta fino alla d dell’arresto, avvenuto nel 2019, stante il ritrovamento della cocaina e delle armi nello stabile abitato dal NOME e a lui ricollegabile. Si è, inoltre, messQ in riliev l’inadeguatezza di ogni altra misura cautelare meno afflittiva, evidenziando come il ruolo apicale rivestito dall’indagato, puntualmente argomentato in motivazione, potrebbe consentirgli di continuare a gestire l’organizzazione anche agli arresti domiciliari, come già avvenuto in occasione dell’episodio di cui al capo 9) della contestazione.
Il RAGIONE_SOCIALE della cautela ha, inoltre, preso in considerazione le c.d. “sopravvenienze”, valorizzate dal provvedimento del G.i.p. Al riguardo, in ordine al tempo decorso dai fatti, i giudici hanno fatto buon governo delle direttive della Suprema Corte, secondo la quale costituisce consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di misure cautelari personali (cfr., Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832) che, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non possa essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura (o di altra che la preceda) o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare: e questo in quanto il “tempo trascorso dalla commissione del reato”
deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 46368 del 14/9/2016, COGNOME, Rv. 268561; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, COGNOME, Rv. 252050). Ciò tanto più in caso in cui opera la presunzione di persistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura di massimo rigore.
Il Tribunale del riesame ha, quindi, valorizzato, al riguardo, proprio il rinvenimento, in sede di esecuzione della misura, di 900 grammi di cocaina e di un’arma con matricola abrasa nel sottoscala dell’immobile, oltre all’ulteriore ritrovamento, nella camera da letto di NOME COGNOME, di un bilancino di precisione e di 0,22 grammi di cocaina.
Le circostanze indicate dalla difesa come “fatti nuovi”, d’altro canto, non sono costituite da elementi quanto, piuttosto, da considerazioni fondate sul tenore del contenuto di provvedimenti pronunciati in relazione alle specifiche situazioni di altri indagati, in quanto tali non comparabili con quella dell’odierno ricorrente.
In particolare, correttamente, la ordinanza impugnata ha osservato, da un lato, che la sentenza emessa dal Tribunale di Vasto nei confronti di NOME COGNOME per le tentate estorsioni presso dei night nel territorio di Casta, conferma che nell’incolpazione provvisoria il fatto viene ascritto anche al COGNOME quale concorrente, e, dall’altro, che il mancato riferimento al ruolo dell’odierno indagato in quella pronuncia trova spiegazione nel fatto che in detto processo era imputato solo NOME COGNOME.
Puntualmente si è, infine, osservato che non costituisce sopravvenienza l’annullamento della misura cautelare in relazione ad alcuni capi dell’incolpazione provvisoria da parte del Tribunale del riesame, perché tale circostanza è stata già valutata con l’ordinanza del 17 febbraio 2022, la quale, pur pervenendo al citato annullamento, ha ritenuto imprescindibile la misura cautelare in relazione agli altri capi di incolpazione.
Le sopravvenienze, nel caso in esame, devono, invece, riferirsi ad elementi nuovi non valutati dal Tribunale del riesame nel ricorso contro l’ordinanza genetica.
Anche il terzo motivo non si confronta adeguatamente con la convincente motivazione del provvedimento impugnato. Congruo è, infatti, il giudizio adottato dal provvedimento in questione, avuto riguardo al quadro cautelare di rilevante gravità sinora descritto, secondo il quale l’applicazione degli arresti domiciliari in una località del milanese non sarebbe adeguata, considerato che NOME è il capo indiscusso di un’associazione fortemente strutturata e imperniata sulla
famiglia COGNOME, che ha continuata ad operare nonostante diversi arresti e la consapevolezza di numerosi atti di indagine da parte della polizia giudiziaria.
Il Tribunale del riesame ha puntualmente osservato che l’indagato potrebbe continuare a coordinare l’attività dei suoi sodali pur in regime di arresti di domiciliari, in quanto il rispetto delle prescrizioni aggiuntive, quali il divieto d utilizzare strumenti di comunicazione, sarebbe comunque rimesso ai normali controlli di polizia, che, per loro natura, sono saltuari.
Peraltro, non è emersa alcuna prova dell’allontanamento del COGNOME dalla sua stessa associazione, sì che lo stesso non può essere ritenuto minimamente affidabile. Come correttamente osservato dalla pronuncia impugnata, il ragionamento non è congetturale, basandosi su condotte, come quelle oggetto dell’incolpazione provvisoria, con le quali il NOME ha gestito la cessione di stupefacenti, tramite subì’ sodali, proprio mentre si trovava in regime di arresti domiciliari, rispetto a persona, a sua volta, agli arresti domiciliari.
Infine, il Tribunale del riesame ha, in modo del tutto congruo, conferito rilievo al fatto che alcuni associati, e lo stesso COGNOME risultavano implicati in importati traffici di stupefacenti svolti in tutta Italia.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 7 novembre 2022
Consigliere lestensore
Il Presi COGNOME te