Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37923 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/05/2024 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha richiesto il rigetto del ricorso; dato atto che il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti che hanno concluso per iscritto;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28 maggio 2024, il Tribunale di Reggio Calabria sezione per il riesame ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Locri in data 23/04/2024 che aveva respinto la sua richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
NOME era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in data 20/06/2023 per il reato di cui all’art. 12, commi 1 e 3, lettere a), b), c) e d), 3 e 3ter d.lgs. n. 289/98. Sono stati ritenuti a suo carico sussistenti gravi indiz della sua partecipazione ad operazioni di immigrazione illegale organifla sul
territorio turco; sulla base di riprese video ed intercettazioni era emerso che egli alla guida di un motoveliero aveva curato il trasporto dalla Turchia alle coste italiane di una novantina di migranti di nazionalità irachena, iraniana, afgana e siriana, stipati in locali angusti, inidonei a contenere un numero così elevato di persone per un lungo periodo di tempo e di condizioni talmente precarie da mettere in pericolo la loro incolumità.
Sul titolo genetico si era formato il giudicato cautelare a seguito di pronunciamento della Corte di Cassazione con sentenza n. 17530/24.
L’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere si basava sul tempo di presofferta detenzione, pari a undici mesi, sull’inserimento del coniuge dell’indagato in un programma di protezione e sulla possibilità di eseguire gli arresti domiciliari presso una struttura di accoglienza.
Il Tribunale riteneva che il tempo della custodia fosse, unítamente al corretto contegno durante la restrizione, elemento neutro, che la moglie dell’indagato, la quale aveva condiviso il viaggio sul natante con il coniuge, aveva solo formalizzato l’istanza di riconoscimento di protezione internazionale e non vi era prova né del suo inserimento nel programma di protezione internazionale né dell’inquadramento lavorativo di costei in una struttura di accoglienza e che infine la comunità disposta ad accogliere l’indagato non fosse idonea perché sprovvista di custode.
Avverso l’ordinanza il difensore di NOME ha proposto ricorso e ha articolato due motivi.
2.1 Con il primo motivo denuncia vizio di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli articoli 597, comma 1, e 125 cod. proc. pen.
Secondo la difesa, la motivazione del provvedimento era carente perché non aveva dato risposta ad una specifica doglianza articolata con l’appello; il giudìce di Locri aveva fatto proprie le considerazioni contenute nel parere del pubblico ministero, secondo il quale l’unico tempo da prendere in considerazione ai fini della revoca o della sostituzione di una misura cautelare è quello trascorso in pendenza di misura cautelare, mentre il tempo trascorso dal fatto poteva essere preso in considerazione solo ai fini dell’emissione della misura; così aveva considerato implicitamente rilevante il tempo trascorso in detenzione ma, sempre secondo la difesa, «non aveva dato risposta all’istanza o meglio la considerava come se la medesima fosse proposta avverso l’applicazione della misura carceraria a distanza di tempo dal commesso reato».
II giudice appello sul punto non aveva dato alcuna spiegazione e pronunciandosi direttamente sull’istanza di sostituzione aveva violato il principio devolutivo.
2.2 Con il secondo motivo denuncia vizio di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli articoli 299, 274 e 275 comma 3 cod. proc. pen.
Vi sarebbe erronea applicazione della legge nell’affermazione che il tempo trascorso in custodia ha valenza neutra, perché esso invece va valutato unitamente agli altri elementi. In particolare, sulla domanda di protezione internazionale della moglie dell’indagato che è in itinere, la difesa deduce che le ha già consentito di ottenere un permesso di soggiorno che sarà rinnovato fino al pronunciamento della competente Commissione sulla richiesta di protezione.
Inoltre la donna è stata inserita in progetti lavorativi.
Questi elementi varrebbero a scongiurare il pericolo di fuga unitamente alle prescrizioni connesse con la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la struttura della RAGIONE_SOCIALE, che, per quanto priva di custodia, si trova nella struttura del seminario arcivescovile “Casa San Luigi”, pur sempre abitata da sacerdoti e suore.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Deduce che il mero decorso del tempo non è sufficiente ad integrare quegli elementi specifici che, in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 331/2011, possono far ritenere che le esigenze cautelari siano tutelabili anche con misure diverse dalla custodia in carcere, ordinariamente prevista – per il reato contestato all’indagato – dal comma 4 bis dell’art. 12 D.L.vo 286/1998
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Il primo motivo è inammissibile. Nella motivazione del provvedimento impugnato è contenuta una specifica valutazione della questione relativa alla decorrenza del tempo trascorso sia dai fatti e fino all’emissione della misura, sia durante la sottoposizione alla detenzione; il giudice della cautela ha evidenziato che la gravità dei fatti e gli accertati collegamenti dell’indagato co organizzazioni dedite al traffico di esseri umani sono sintomatici di un pericolo di reiterazione del reato e al contempo di fuga di tale pregnanza che non si ritiene possa attenuarsi nell’arco di un periodo comunque considerato ancora troppo breve sia a tenere conto dell’epoca di commissione degli illeciti sia
conto di quella di sottoposizione alla restrizione. E’ noto che «il cd “tempo silente” (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prov dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari» (Sez. 3, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131-01); e nel tempo, da ritenersi insufficiente da solo a giustificare una rivalutazione favorevole sull’attenuazione delle esigenze cautelari, specie per fattispecie gravi assistite dalla presunzione di cui all’ar 275, comma 3, cod. proc. pen., si può ricomprendere tutto l’intero periodo trascorso ad oggi dai fatti.
Il secondo motivo è infondato. Gli elementi che non sarebbero stati presi in considerazione non incidono sul giudizio formulato dal Tribunale che evidenzia l’insussistenza di una condizione di radicamento del nucleo familiare.
Come lo stesso ricorrente ammette, la domanda di asilo politico avanzata dalla coniuge è ancora all’esame della Commissione territoriale competente e i provvedimenti emessi in suo favore sono provvisori; la possibilità per il ricorrente di essere accolto presso una struttura ecclesiastica a scopo caritativo è stata oggetto di valutazione in fatto in ordine all’adeguatezza della struttura a garantire le esigenze cautelari, con una congrua motivazione della quale il ricorso non segnala carenze o contraddizioni, limitandosi ad opporvi argomenti di merito di segno contrario.
La reiezione dell’impugnazione importa, a norma dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 5 settembre 2024 Il GLYPH nsig iere estensore GLYPH
Il Presidente