Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1068 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1068 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 09/03/1971
avverso l’ordinanza del 04/06/2024 del TRIB. LIBERTA’ di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Va premesso che, con ordinanza resa in data 22 settembre 2022, I G.i.p. del Tribunale di Trieste aveva applicato la custodia cautelare a NOME COGNOME in quanto gravemente indiziato di colpevolezza in ordine al reato, commdsso in concorso con altri, di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina (artt. 110 cod. pen., 12, commi 3, lett. a) e d), 3-bis e 3-ter, d. Igs. n. 28(,/98).
Con provvedimento del 16 maggio 2024, il Tribunale di Trieste, giudice del dibattimento, ha respinto la richiesta di sostituzione della misura in a :to con quella degli arresti domiciliari, osservando che, ferma restando la luplice presunzione relativa di legge, non risultava allegato dalla difesa nessun elemento di novità sopravvenuto che non fosse il decorso del tempo.
Sull’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso detta orc inanza reiettiva, il Tribunale del riesame di Trieste si pronunciava con il provvedimento in epigrafe, confermando quello impugnato.
A ragione della decisione, rilevava, in sintesi, che il mero decorso del tempo avrebbe potuto essere valutato solo se accompagnato da ulteriori elerr enti di novità idonei a dimostrare una modifica del quadro cautelare, elementi di novità che, nella specie, mancavano; inoltre, andava sempre considerata la presi. nzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere.
Irrilevanti, d’altro canto, dovevano ritenersi le prospettazioni della difesa inerenti alla scelta di optare per il giudizio ordinario, costituente mera espressione del diritto di difesa, così come estranea alla valutazione rimessa al Tr bunale doveva reputarsi la denunciata situazione di sovraffollamento carcerario.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, preceduto da una lunga premessa, violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen e vizio di motivazione in ord ne alla ritenuta impossibilità di tutela delle esigenze cautelari mediante la misuri meno afflittiva degli arresti domiciliari.
Il Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell’appello cautelare, avrebbe fatto malgoverno dei presupposti indicati nelle disposizioni i gdicate nell’escludere che fossero stati portati alla sua attenzione elementi nuovi i ispetto a quelli già apprezzati in sede di riesame e in occasione della valutazione di altre precedenti istanze presentate ex art. 299 cod. proc. pen.; in particolare, avrebbe omesso di valutare, oltre al decorso del tempo dai fatti, risalenti al 2022, l’indicazione, espressa per la prima volta, di un domicilio utile ai fir i del detenzione domestica, l’inesistenza del quale, al momento dell’era issione
dell’ordinanza genetica, aveva indotto il GRAGIONE_SOCIALEp. a non valutare l’ipotesi di selezione di quella misura gradata.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, inviata in forma scritta in assenza di richiesta di trattazione orale, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato.
Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale, in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata, non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata in ordine agli alleg 3ti fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o strictu sensu cautelare (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282292 – 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266675 – 01; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569 – 01).
L’effetto devolutivo segna, quindi, i confini del sindacato del Tribuna e adito ex art. 310 cod. proc. pen. e, correlativamente, quelli del giudice di leg ttimità chiamato a controllare il provvedimento emesso in sede di appello.
Nel caso in esame, il tema controverso attiene agli elementi di novità sopravvenuti che secondo la difesa il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato.
La censura è, quanto meno, infondata.
L’organo dell’appello cautelare non poteva, in primo luogo, pres indere dal ricordare che, per il reato contestato al ricorrente, vige, ai sensi dell’art. 1 comma 4-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la presunzione di adeguatezi a della custodia cautelare in carcere, che può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risult che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (sentenza C. cost. 16 dicembre 2011, n. 31).
Nel tenere conto di tale principio, il ragionamento svolto dal TribLnale di Trieste è stato correttamente imperniato sulla complessiva valutazione di :utte le evidenze disponibili, sia preesistenti che successive (a partire dalla ricl – iamata gravità dei fatti in contestazione e dal ruolo apicale rivestito dall’indagato, sintomo di pericolosità sociale), all’esito della quale ha rilevato come la difE sa de
COGNOME nel trascurare le ragioni poste alla base di tutte le pre:edenti statuizioni in ordine alla perdurante necessità della custodia cautelare in carcere, avesse fatto leva, essenzialmente, sul solo elemento del decorso del tempo, che, di per sé, come ripetutamente sancito in sede di legittimità, è privo, pe · il suo valore neutro, del carattere della novità suscettibile di giustificare l’atteni azio delle esigenze cautelari ove non accompagnato da altre circostanze tte ad incidere sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare.
In tal modo il Tribunale, muovendosi nella cornice della :)ropria discrezionalità e facendo buon governo del generale principio secondo cui la rilevanza del decorso del tempo deve essere necessariamente rapportata 31 caso concreto, ha, con argomentazione scevra da vizi logici, stimato minusval enti gli elementi addotti dalla difesa (decorso del tempo e individuazione di un domicilio domestico) rispetto a quelli negativi già oggetto delle precedenti valutazior i ed ha escluso la possibilità che l’allocazione presso la dimora scelta, rizhiesta dall’indagato, possa costituire soluzione compatibile con le esigenze precauzionali già originariamente vagliate.
A quest’ultimo riguardo, l’eccezione difensiva dedotta dalla difesa non pare confrontarsi con il complessivo ordito motivazionale, in cui si è valori2zata e condivisa un’obiezione già fatta propria dal giudice emittente il provvedimento oggetto di appello cautelare a proposito della inadeguatezza della c istodia domiciliare a fronte del ruolo di organizzazione, direzione e coordinamento ricoperto dal COGNOME.
Dal rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, I’ll ottobre 2024
Il Consigliere estensore