Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26381 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26381 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Cetraro il 31/03/1987
avverso l’ordinanza del 13/03/2025 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito l’Avvocato NOME COGNOME anche in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello di NOME COGNOME, indiziato per il delitto di detenzione a fini di spaccio di stupefacente con l’aggravante dell’ingente
quantità, avverso il diniego del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, del 22 novembre 2024, di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari a Roma, presso la sorella.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato, con argomenti presuntivi, ha escluso l’adeguatezza degli arresti domiciliari in altra regione ritenendo NOME COGNOME inserito in circuiti criminali in base al solo delitto contestato e così non consentendogli di allontanarvisi.
Inoltre, la personalità del ricorrente è stata ritenuta poco tranquillizzante, sebbene COGNOME sia incensurato, dotato di un contesto familiare e lavorativo, e non potendosi valorizzare l’esercizio della facoltà di non rispondere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di NOME ritenendo che solo la custodia cautelare in carcere sia in grado di assicurare che NOME COGNOME non reiteri il reato contestato, espressivo di un radicato inserimento in circuiti criminali di tale spessore da non essere arginabili con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche considerata la «personalità non tranquillizzante» dell’indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha riferito circa la provenienza della sostanza stupefacente detenuta.
La motivazione va ritenuta apparente ed in parte illogica non avendo il Tribunale fornito alcuna concreta motivazione in ordine all’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, peraltro in altra regione a significativa distanza dal luogo di commissione del reato e con braccialetto elettronico, eventualmente corredata da rigorosi obblighi accessori, quali i divieti di comunicazione, ai fini di escludere il pericolo di recidiva e il mantenimento di rapporti con i circuiti criminali di riferimento.
Peraltro, nel caso di specie, non solo il reato contestato al ricorrente è sottratto al regime speciale delle presunzioni in ordine alla inidoneità della cautela domiciliare, ma il provvedimento impugnato ha valorizzato l’esercizio della facoltà di non rispondere o di non collaborare dell’indagato che, come è noto, in tema di misure cautelari personali non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole
in ordine al pericolo di commissione di altri reati (Sez. 5, n. 39523 del 06/07/2018,
COGNOME, Rv. 273887), senza tenere in adeguato conto, ai fini dell’adeguatezza della misura richiesta, né della personalità del ricorrente (incensurato, con un
lavoro e un contesto familiare), né dell’eventuale efficacia dell’allontanamento di
Tripicchio dall’ambito territoriale e delinquenziale in cui è stato commesso il reato contestato in via provvisoria.
3. Sulla base degli argomenti che precedono l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro,
competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12 giugno 2025
La Consigliera estensora