Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31201 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31201 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore, l’avvocato COGNOME NOME del foro di COSENZA in difesa di COGNOME, che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen. il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, avverso l’ordinanza emessa dal GIP di quella città, con la COGNOME è stata applicata, nei confronti della suddetta, la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di partecipazione, con ruolo di organizzatrice, ad una associazione dedita al narcotraffico e alla associazione finalizzata alla commissione di delitti ex artt. 391 ter cod. pen. e 319 cod. pen. oltre che ai reati fine di cui capi 19, 23, 27 e 38.
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse della COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce l’insufficienza e la contraddittorietà dell’ordinanza in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi, relativamente alla compartecipazione dell’imputata al sodalizio criminale dedito alla commissione di reati di narcotraffico e di cui agli artt. 391 ter e 319 cod. pen..
Ad avviso della difesa il Tribunale ha omesso di considerare adeguatamente il legame morboso che lega la COGNOME al compagno, NOME COGNOME del COGNOME è stata fedele esecutrice delle sue volontà. Ciò spiega, in termini di ricostruzione plausibile i numerosi contatti che il COGNOME, ristretto nel carcere di Catanzaro, intrattiene con la compagna, con la COGNOME riesce a comunicare con telefonini di copertura. Tutti i contatti telefonici ritenuti di interesse tra i due consistono esortazioni del COGNOME a che la COGNOME dia esecuzione alle sue volontà e non presuppongono alcun margine deliberativo nella COGNOME la COGNOME, peraltro, viene sottoposta ad un controllo asfissiante ascrivibile alla gelosia del compagno. Anche gli incontri documentati tra la COGNOME e la guardia giurata concorrente nei reati e ritenuta anello di congiunzione poiché consentiva l’ingresso in carcere di droga e telefonini, sono sempre avvenuti su esclusivo impulso del COGNOME che impartisce disposizioni rispetto alle quali la NOME non ha alcun potere discrezionale. Dalle indagini emerge il ruolo ancillare della NOME, servente alla figura egemone del compagno; un ruolo che implica contatti con persone ritenute intranee al presunto sodalizio rispetto al COGNOME la donna non si atteggia COGNOME partecipe. Il suo ruolo è stato enfatizzato rispetto ad una debole piattaforma indiziaria che documenta contatti telefonici con il compagno, a fronte di una quasi totale assenza di rapporti registrati con gli altri appartenenti ai due sodalizi, a prescindere d quelli con la guardia giurata, funzionali solo a introdurre il telefonino in carcere Elevato grado di attendibilità viene riservato al portato dichiarativo di NOME COGNOME recentemente ammesso al programma di protezione e che era nella stessa
cella del COGNOME il COGNOME, tuttavia non ha mai fatto alcun cenno alla COGNOME, alla stregua dell’altro collaboratore di giustizia, tale NOME COGNOME. A favore poi della estemporaneità degli accordi tra la COGNOME e COGNOME, depone il limitato lasso di tempo entro il COGNOME si sarebbero verificate le consegne di droga o di telefonini da smerciare all’interno del carcere (dal 17 al 29 giugno e dal 16 al 21 dicembre 2021)
2.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta la tecnica argomentativa prescelta dal Collegio giudicante che produce in larga parte una motivazione contenente ampi richiami per relationem non solo all’ordinanza custodiale genetica ma anche alla richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero, in violazione di norme processuali previste a pena di nullità, inammissibilità o decadenza per violazione dell’obbligo di autonoma valutazione da parte del Tribunale della cautela.
La Procura generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore di NOME COGNOME, in data 31 maggio 2024 ha chiesto la trattazione orale.
All’udienza il P.G. ha ribadito la richiesta di rigetto del ricorso; il difens dell’imputata ha chiesto l’accoglimento.
Considerato in diritto
1.- Il ricorso è parte infondato e parte inammissibile.
1.1. Con il primo motivo si tende ad una non consentita rivalutazione in punto di fatto delle argomentazioni diffusamente spiegate dal Tribunale del riesame e con le quali il ricorso omette di confrontarsi incorrendo, peraltro, nel vizio di aspecificità.
Occorre premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il COGNOME si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Allorquando, poi, si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame circa la consistenza dei gravi indizi, alla Corte compete solo
di verificare, in virtù della natura del giudizio di legittimità e ai suoi l giudice abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che l’hanno indotto affermare la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico dell’in e di verificare la congruenza della motivazione relativamente alla valutazi degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di di governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 d 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
2. Fatta la superiore premessa, ad avviso di questa Corte il ricorso prop non si confronta in alcun modo con l’ampia motivazione posta dal Tribunale de Riesame che ha passato in rassegna tutti gli elementi indizianti, nel rispet canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento d risultanze acquisite nel corso della complessa indagine svolta che ha dato della esistenza di due compagini associative all’interno delle quali alla COGNOME riconosciuto un ruolo di spicco. Si è spiegato con motivazione affatto incoere che la COGNOME, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, con ruolo per nu subalterno al compagno, mantiene i contatti con gli altri sodali oper all’esterno della casa circondariale ove è ristretto il COGNOME il COGNOME, a NOME COGNOME e al co-indagato NOMECOGNOME ha un ruolo di promotore, nella detenzione della sostanza da introdurre in carcere oltre che nel reperim dei telefoni cellulari e delle sim card che vengono introdotte all’interno dell’ penitenziario.
2.1. Il Tribunale del riesame, ha dato atto, passando in rassegn intercettazioni svolte, i sequestri e i servizi di o.c.p., le dichiara collaboratori di giustizia, della emersione dell’attività di spaccio che av all’interno della Casa circondariale di Catanzaro, favorita dall’agente di P Penitenziaria NOME COGNOME il COGNOME, in cambio di denaro corrisposto Postepay, introduceva all’interno del carcere sostanza stupefacente. evidenziato il Tribunale come la COGNOME COGNOME titolare di carte postepay insiem compagno, sulle quali sono confluiti gli ingenti proventi dei traffici illeciti ( euro nel volgere di sei mesi).
Ha proseguito il Tribunale con il delineare il ruolo della COGNOME COGNOME addett reperimento dei dispositivi telefonici e delle numerosissime sim card che po compagno, approfittando dell’attività lavorativa svolta all’interno del carce addetto alla spesa dei detenuti, rivendeva agli stessi, grazie anche all’ COGNOME con il COGNOME è proprio la COGNOME a intrattenere rapporti.
Sono stati poi messi in luce gli elementi acquisiti dai quali si evince c NOME si è occupata in seno alla consorteria di gestire materialmente la “cassa sodalizio riscuotendo gli importi derivanti dagli illeciti per condividerli con i
il che porta inevitabilmente ad escludere che si versi, come genericamente si assume, in ipotesi di mero concorso nel reato o, ancora di connivenza.
2.2. A fronte della corposa quanto logica motivazione, coerente con gli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini si assume che la COGNOME sia legata in maniera morbosa al compagno che dal carcere le ha imposto esortazioni ed ordini che la COGNOME ha eseguito ma senza alcun margine deliberativo. Quasi che dall’esistenza del rapporto affettivo debba inferirsi la mancata consapevolezza della illiceità delle reiterate condotte illecite poste in essere, tutte funzionali a garantire l’esistenza e l’operatività del sodalizio criminale.
Propone la difesa una rilettura delle intercettazioni, in questa sede non consentita, per delineare una ricostruzione alternativa del legame e delle condotte illecite poste in essere dalla NOME, nell’ottica della mera esecuzione di quegli ordini impartiti dal carcere da un uomo geloso.
Sul punto, non può non osservarsi non solo come il motivo sia aspecifico ma come lo stesso si riveli del tutto apodittico in quanto non si confronta in alcun modo con i passaggi motivazionali della ordinanza impugnata che, senza enfasi, descrivono il ruolo e le attività costantemente svolte da quella che è la longa manus del COGNOME, fuori dalla struttura penitenziaria, peraltro, con piena adesione al programma criminoso del sodalizio capeggiato dal compagno. Il tutto con spregiudicatezza, noncurante degli intervenuti sequestri di droga e di telefonini frattanto operati nel corso delle indagini, come pure degli arresti dei sodali tra i quali COGNOME e COGNOME.
Manifestamente infondato è il secondo motivo di appello che attiene alla dedotta “tecnica argomentativa prescelta” dal Tribunale che ripropone tanto argomenti spesi nell’ordinanza custodiale generica quanto nella richiesta di misura cautelare.
E’ costante l’orientamento di questa Corte secondo il COGNOME in tema di riesame dell’ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato (tra tante, Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Rv. 272628, in una fattispecie in cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che si doleva, unicamente, della tecnica di redazione della motivazione, effettuata con il cd. copia ed incolla).
A parte la genericità delle doglianze espresse dal difensore, tra l’altro, del tutto specifiche, non può non rilevarsi come le stesse siano prive di fondamento atteso che il Tribunale del riesame ha diffusamente esposto le proprie valutazioni in merito tanto al quadro indiziario emerso nel corso delle indagini quanto a quello
strettamente afferente le esigenze di cautela sociale, con motivazione che no affatto una acritica adesione alla ordinanza genetica o alla richiesta del Pub Ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual Deciso il 9 luglio 2024