Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49749 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49749 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa il 10 maggio 2023 dal Tribunale di Napol visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Nessuno è presente per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli sezione del riesame ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Napoli che aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, già applicata al COGNOME con ordinanza del gip del 9 Febbraio 2022, in relazione ai delitti di rapina aggravata, sequestro di persona ed estorsione, reati per i quali all’esito del giudizio abbreviato ha riportato la condanna a 7 anni di reclusione e 2.600 C di multa.
Il tribunale con l’ordinanza impugnata ha ritenuto che nessun fatto nuovo sia intervenuto o sia stato prospettato dal difensore, da cui possa trarsi una diversa valutazione in termini di esigenze cautelari, che persistono immutate in relazione al concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati, desumibile dalle modalità del fatto e dalla personalità negativa del ricorrente.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso NOME COGNOME, deducendo:
2.1 vizio di motivazione in ordine agli elementi di novità prospettati dalla difesa e ritenut idonei ad affievolire il quadro delle esigenze cautelari. Il difensore rileva che la sentenza di primo grado ha operato un ridimensionamento delle originarie contestazioni escludendo alcune delle aggravanti e ritenendo il COGNOME meritevole delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della piena ammissione degli addebiti e del contributo offerto per la identificazione dei coimputati; con l’istanza era stato inoltre evidenziato iato temporale intercorso tra il tempus commissi delicti e l’adozione della misura cautelare, nonché il tempo trascorso in misura cautelare, quali ulteriori fattori idonei ad incidere sui requisiti dell’attualità e della concretezza del pericolo di recidiva.
Il tribunale non avrebbe effettivamente valutato gli elementi di novità dedotti limitandosi a valorizzare circostanze già note, quali la gravità delle condotte e la personalità dell’imputato, riferibili in astratto a qualsiasi vicenda. Inoltre la motivazione appa illogica poiché non considera che gli illeciti addebitati possono configurarsi come condotte occasionali e che l’imputato risulta estraneo a contesti criminali associativi.
2.2 Vizio di motivazione in relazione alla norma di cui all’art. 275 bis cod. proc.pen. poiché l’ordinanza difetta di un’autonoma valutazione della misura degli arresti domiciliari da eseguirsi in una regione diversa da quella in cui sono state eseguite le condotte delittuose e nel provvedimento impugnato non è stata operata alcuna analisi in ordine all’incidenza della diversa collocazione territoriale del domicilio rispetto pericolo di recidiva. Inoltre il provvedimento è carente di un’argomentazione a supporto della scelta di escludere la possibilità di applicare la misura cautelare elettronicamente assistita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
In tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelar personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017 Cc. (dep. 24/02/2017) Rv.
269438 )
Nel caso in esame nessuno dei vizi prospettati con l’impugnazione – violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett. E – risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata
persistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della più grave misura custodiale.
1.2 Nel resto, il ricorso si limita a reiterare le censure di merito proposte in sede riesame, invocando una diversa valutazione degli elementi offerti dalla difesa a supporto del novum.
Il tribunale nell’ordinanza impugnata ha ricostruito nel dettaglio le condotte commesse dall’imputato che ha già riportato condanna in primo grado, per evidenziare la spiccata pericolosità dell’imputato che ha assunto il ruolo di organizzatore dei delitti e coinvolto nel crimine due militari dell’Arma con i quali aveva instaurato un rapporto amicale in occasione dell’esecuzione di altra misura cautelare.
Facendo corretta applicazione dei principi più volte ribaditi in tema, la corte ha osservato che il tempo trascorso dal fatto commesso non autorizza ex se un giudizio di affievolimento delle esigenze cautelari, così come la durata della misura cautelare applicata, e ha motivatamente escluso l’adeguatezza della misura domiciliare, anche in altra regione ,non essendo stata ritenuta idonea ad evitare il rischio di recidive e a recidere i legami con gli ambienti malavitosi in cui il ricorrente ha dato prova di essere inserito.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di co nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 11 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
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Il Presidente