Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5790 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5790 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a
COGNOME (ALGERIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/09/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Caltanissetta sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’indagato NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame, che, rigettando l’istanza proposta, confermava il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere emesso nei suoi confronti in relazione al reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990.
Il ricorso è affidato a tre motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti dell’ipotizzato reato in ragione dei seguenti elementi:
-la sostanza stupefacente di cui all’imputazione non è stata sottoposta a narcotest;
-il dato ponderale della sostanza rinvenuta e il rinvenimento, altresì, del bilancino di precisione non escludono la destinazione ad uso personale della sostanza;
-l’argomento, utilizzato dal Tribunale, dell’assenza di fonte di reddito da lavoro, non è sufficiente ad integrare il fumus del contestato reato.
Inoltre, il ricorrente deduce, sempre con riferimento al fumus, la carenza di motivazione sul punto, anche con riferimento alla dedotta qualità di assuntore abituale, offerta dalla difesa in sede di motivi aggiunti, ed alla destinazione del bilancino, finalizzata alla verifica del quantitativo di sostanza acquistata, appunto, per uso personale.
Con il secondo motivo, il ricorrente contesta il mancato riconoscimento, in sede di riesame, dell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/1990.
Il terzo motivo, censura violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in riferimento all’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazio alla insussistenza del periculum e, comunque, alla carenza di motivazione sul punto.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso è inammissibile. Deve, preliminarmente, ribadirsi che, in tema di impugnazione RAGIONE_SOCIALE misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino
la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178 – 01). La giurisprudenza della Corte ha chiarito inoltre che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazion alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, s il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie. (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01). Alla luce della premessa sopra riportata, in riferimento ai singoli motivi di ricorso si osserva quanto segue.
1.1. Il primo motivo di ricorso è generico non confrontandosi con la motivazione svolta dal Tribunale del riesame nell’ordinanza impugnata, anche attraverso il rinvio per relationem alle argomentazioni del pubblico ministero e a quelle del GIP. Con riferimento alla omessa esecuzione del narcotest ed alla contestata sussistenza di indizi gravi con riferimento alla natura stupefacente della sostanza, il provvedimento impugnato valorizza le dichiarazioni rese dall’indagato in sede di interrogatorio all’udienza di convalida, che ne confermano la natura di sostanza stupefacente, contestando il profilo relativo alla destinazione della medesima (asseritamente acquistata, e quindi detenuta, per uso personale, anziché per la cessione a terzi). Il Tribunale ha, sul punto, valorizzato altresì le complessive emergenze fattuali, richiamando le modalità di occultamento della sostanza, rinvenuta in diversi punti dell’abitazione (all’interno di un pacchetto di sigarett di un accappatoio appeso nel balcone, in una grondaia), il quantitativo complessivo, la presenza di singole dosi già confezionate, il rinvenimento di un bilancino di precisione. Tali considerazioni si pongono nel solco del costante orientamento della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione che, ai fini dell’accertamento della natura di una sostanza ritenuta stupefacente, consente di valorizzare, in punto di qualità della sostanza ritenuta drogante, dichiarazioni testimoniali o confessorie ed anche il risultato degli accertamenti di polizia o di una pluralità d’indizi, gravi, specif concordanti, quali quelli utilizzati dal Tribunale per il riesame nel caso di speci (cfr. sul punto Cass. Sez. 4, n. 4278 del 13/01/2009, COGNOME, Rv. 242516; Cass. Sez. 5, n. 5130 del 04/11/2010, Moltoni, dep. 2011, Rv. 249703), valorizzando,
altresì, l’assenza di elementi probatori (e non meri argomenti) di segno opposto propalanti dalla difesa. Quanto alle deduzioni difensive relative al dato ponderale della sostanza sequestrata, al rinvenimento del bilancino di precisione, alla assenza di reddito da lavoro in capo all’indagato, si osserva che, anche per tali aspetti, la prospettazione difensiva non si confronta con la motivazione addotta dal Tribunale del riesame, offrendo una lettura parcellizzata degli indizi valutati, invece, complessivamente dal Tribunale con motivazione non censurabile in questa sede.
Con riferimento al secondo motivo, lo stesso è generico, non confrontandosi con la motivazione svolta sul punto dal Tribunale del riesame: l’ordinanza impugnata, oltre a richiamare espressamente gli elementi valorizzati nell’ordinanza genetica dal GIP e fondati sul dato ponderale della sostanza in sequestro, in parte suddivisa in dosi in parte detenuta in panetto, sul rinvenimento del bilancino, sulla disponibilità di due cellulari in capo all’indagato nonché sull ulteriore circostanza costituita dal fatto che la contestata condotta fosse consumata nel luogo in cui l’AIT si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico (pagina 3 dell’ordinanza impugnata), valorizza l’ulteriore elemento costituito dalla circostanza che dalle indagini non sarebbe emersa alcuna attività lavorativa del ricorrente, che neppure vi è prova di rimesse economiche provenienti dai genitori, ritenendosi quindi che egli tragga i propri proventi economici dall’attività illecita con conseguente non occasionalità della condotta.
Anche il terzo motivo è generico poiché non si confronta con la compiuta motivazione svolta dal Tribunale del riesame, limitandosi a prospettare una lettura alternativa, parcellizzata e più favorevole al ricorrente degli elementi fattual valorizzati nell’ordinanza impugnata, peraltro neppure allegando concreti atti del processo utili a sostenere la opposta ricostruzione proposta.
L’ordinanza impugnata, sul punto, oltre a richiamare le considerazioni sopra riepilogate, ritiene che il pericolo di reiterazione del reato sia concreto ed attual allo scopo valorizzando tutti gli argomenti richiamati dal GIP nell’ordinanza genetica sopra sinteticamente riepilogati, ulteriormente evidenziando che la misura cautelare gradata già applicata al ricorrente non aveva realizzato effetti di dissuasione, avendo l’indagato violato con tutta evidenza le prescrizioni ad essa correlate.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese,
4 COGNOME
u;
procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 21/01/2026