Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40835 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40835 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIMBADI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ed udito lo stesso, che ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 2 marzo 2023, il Tribunale del Riesame di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse di COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Catanzaro del 10 gennaio 2023 con la quale era stata applicat COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto indagato p delitti di cui agli artt. 110, 112 comma 1 n.2, 629 comma 2 in relazione al 628 comma 3 n. 3 e 416-bis 1 cod,pen. (capo F), 110, 112 comma 1 n.2 629 comma 2 in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3 e 416-bis 1 cod, pen. (capo 110, 112 comma 1 n.2, 56-629 comma 2 in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3 e 416-bis i. cod, pen. (capo L).
1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di COGNOME lamentando la violazione dell’art. 309 comma 9 -bis e 125 comma 3 cod. proc. pen. e la violazione di legge e motivazione apparente con riferimento provvedimento del 01.02.2023 con il quale era stata rigettata l’istan differimento dell’udienza, motivato con la genericità dell’istanza, quan richiesta poteva essere rigettata solo in caso di omessa indicazione dei mot di loro inidoneità.
1.2 II difensore eccepisce la violazione dell’art. 297 cod. proc. pen. sot profili: il primo, perché era stata affermata l’inammissibilità dell’ec ritenendo erroneamente non dimostrata la intervenuta decorrenza del termine in quanto il termine di fase era decorso, posto che non potevano risul eventuali vicende interruttive relative al primo procedimento (RAGIONE_SOCIALE Sc viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui retrodatazione dei termini di custodia cautelare di cui all’art. 297 comma 3 proc. pen. deve essere effettuata computando l’intera durata della cust cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee”); il secondo, perch errata l’affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe stata prodotta da p del Pubblico AVV_NOTAIO una informativa successivamente alla data di rinvi giudizio di COGNOME nel procedimento “RAGIONE_SOCIALE“, visto che il Pubbl AVV_NOTAIO era assente all’udienza, e perché vi era una informativa di reato luglio 2019, antecedente alla esecuzione della misura nel procedimen “RAGIONE_SOCIALE“, in cui vi erano tutti gli elementi investigativi a c COGNOME posti a fondamento dei capi di imputazione F), G) e L); inoltr contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l’associazione contestata primo procedimento aveva tra i propri obiettivi proprio quello di otte
,
vantaggi di natura economica attraverso la perpetrazione di condotte estorsive, per cui sussisteva connessione tra il programma elaborato dalla consorteria e le condotte estorsive contestate.
1.3 II difensore osserva che, per quanto riguardava la contestazione di cui al capo F), rispetto al compendio intercettivo di riferimento la ricostruzione peccava di logicità, essendo stato attribuito al ricorrente un ruolo concorsuale del tutt inconsistente.
1.4 Analoghe considerazioni valevano per il capo G), per il quale la provvista indiziaria tratteggiata dal Tribunale non delineava alcun coinvolgimento di COGNOME nella vicenda.
1.5 Per quanto riguardava il capo L), il difensore censura l’iter argomentativo dei giudici della cautela, che non si erano confrontati con tutti i rilievi difen prospettati nel corpo della memoria depositata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 Relativamente alla prima eccezione, deve essere ribadito che “La decisione con la quale il tribunale del riesame rigetta l’istanza di differimento della dat dell’udienza, presentata ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non è impugnabile, fatta eccezione per le ipotesi in cui la stessa sia nulla per carenza assoluta di motivazione ovvero presenti una motivazione solo apparente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di rigett dell’istanza di differimento, ritenendo apparente la motivazione, in quanto incentrata sul non pertinente profilo del diritto della parte a ottenere copia degl atti di indagine)” (Sez.2 22961 del 31/05/2022, Manzoni, Rv. 283408); mentre il caso esaminato dalla sentenza sopra riportata riguardava una ordinanza motivata soltanto con il richiamo ad una massima giurisprudenziale, nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto generica l’istanza in quanto “motivata in relazione ad esigenze difensive di ascolto di tracce audio di intercettazioni e deposito di documentazione difensiva” ed ha fatto riferimento ad un tempo precedente e congruo, nel quale la difesa non aveva dimostrato di attivarsi per lo svolgimento di tali attività; pertanto, non si può dire che ci si trovi di fronte ad motivazione apparente; l’eccezione, pertanto, risulta manifestamente infondata. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso,si deve premettere che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adotta
in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l’autorità giudiziaria abbia
invece prescelto momenti diversi per l’adozione delle singole ordinanze; il gi deve, perciò, verificare se al momento dell’emissione della prima ordina cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli eleme emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi – come sottolineato Giudici delle leggi – come “elementi idonei e sufficienti per adotta provvedimento cronologicamente posteriore.
Infatti, ai fini dell’applicazione dell’istituto processuale in esame la cond conoscenza tratta da un determinato compendio documentale o dichiarativo va intesa in termini di pregnanza processuale la quale si verifica quando il pub ministero procedente si trovi nella effettiva condizione di servirsi di un indiziario connotato da gravità sufficientemente compiuto ed esaurien (ancorché modificabile in fieri nel prosieguo delle indagini), tale da consenti esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravita delle fonti indiziarie (art.273 cod. proc. pen.), suscettibili di dare presenza di concrete esigenze cautelari (art.274 cod. proc. pen.) – alla ri ed all’adozione di una (nuova) misura cautelare.
Nel caso in esame, il motivo di ricorso propone una diversa valutazione de elementi fattuali valutati dal Tribunale del riesame: in particolare, il Trib osservato che l’informativa di reato posta a sostegno dell’ordinanza impugn era pervenuta in data successiva a quella del rinvio a giudizio di COGNOME p processo “RAGIONE_SOCIALE“, ritenendo anche non sussistente la connessione t reati per cui si procedeva ed il reato associativo oggetto della prec ordinanza; dalla produzione effettuata dalla difesa, non risulta poi che il AVV_NOTAIO fosse assente all’udienza camerale, ma soltanto che non ha concluso
1.3 Quanto alle censure relative ai singoli capi di incolpazione, si deve r che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, giurisprudenza consolidata, è circoscritto all’esame del contenuto dell impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congr argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra l Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pe pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violaz specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazio risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimi particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamen giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e conclude
dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur invest formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una dive valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sen 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezz demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli st mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il dec abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad afferma la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congr della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispe canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, COGNOME, 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed Rv. 202001).
Nel caso in esame, il Tribunale ha richiamato: quanto al capo F) la conversazi tra COGNOME e COGNOME del 4 febbraio 2019 da cui emergeva che COGNOME aveva indicato COGNOME NOME come intermediario per la consegna del denaro oggetto della pretesa estorsiva, denaro di cui COGNOME era beneficiario finale; quan capo G), le intercettazioni riportate a pag.9 e le immagini da cui si v consegna di una busta all’indagato; quanto al capo L le intercettazioni di pag.10; il Tribunale ha anche motivato sulla sussistenza dell’aggravante d all’art. 416-bis.1 cod. pen.; su tali aspetti, si deve ribadire che in intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’e competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del conte delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezz motivazione con cui esse sono recepite (vedi sez.2, Sentenza n. 50701 d 04/10/2016, COGNOME e altri, Rv. 268389), per cui i motivi di ricforso inammissibili in quanto tendono a dare alle intercettazioni un significato diverso da quello ritenuto dal Tribunale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma i favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte stima equo determinare in euro 3.000,00
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa de ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27/09/2023