Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51059 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51059 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Reggio Calabria avverso l’ordinanza 19/07/2023 del Tribunale di Genova, sezione per il riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Genova – sezione per il riesame – ha rigettato la richiesta di riesame nei confronti dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 28 giugno 2023, che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME
COGNOME, indagato per il delitto di partecipazione a un’associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui all’art. 74, commi 1-2-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309 (capo 21) e per plurimi reati fine di cessione di stupefacenti di cui all’art. 73 commi 1 e 4, d.P.R. cit. (capi 7, 8, 12, 13).
Al capo 21) è contestato il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 ne confronti di numerosi indagati, con attribuzione dei singoli ruoli da essi rivestit all’interno di una stabile struttura organizzativa, finalizzata all’acquist trasporto, detenzione e cessione di cocaina e hashish nel territorio delle province di La Spezia, Massa Carrara e Genova e diretta da NOME COGNOME, con la partecipazione – fra gli altri – di COGNOME, quale uomo di fiducia del capo nonché incaricato di custodire apprezzabili quantitativi di sostanza stupefacente e rilevanti somme di denaro. A COGNOME sono poi contestati quattro reati-fine di detenzione a fini di cessione di considerevoli quantitativi di cocaina e hashish.
Il Tribunale narrava le vicende concernenti l’esistenza e le modalità operative dell’associazione, del suo capo e dei partecipi, sulla base degli esiti investigativi risultanti da captazioni telefoniche e ambientali, dall’analisi del immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, dai servizi di osservazione e controllo a distanza, compendiati nelle informative di polizia giudiziaria, che consentivano di ricostruire il quadro indiziario sopra sinteticamente descritto.
Circa la specifica posizione di COGNOME – pur non essendo motivo di doglianza il requisito della gravità indiziaria – il Tribunale ne evidenziava, alla stregua de consistenza probatoria degli acquisiti elementi investigativi, il ruolo di fiduciar del capo, che si metteva a disposizione per la custodia della sostanza stupefacente e del denaro, svolgendo anche in un’occasione il ruolo di corriere trasportando la droga in un veicolo dotato di doppio fondo.
Quanto alle esigenze cautelari, la presunzione di sussistenza del pericolo di recidivanza e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere non era superata dall’eventuale stato detentivo dell’indagato, né dal mero decorso di un lasso temporale, in ragione delle concrete manifestazioni di partecipazione al sodalizio criminoso. Il Tribunale riteneva, infatti, che il grado di inseriment dell’indagato nello specifico settore criminoso, l’utilizzo di telefoni criptati eludere le intercettazioni, l’assenza di stabile attività lavorativa (stante scadenza assai prossima del contratto di lavoro) evidenziassero la sussistenza di un elevato e attuale rischio di reiterazione delle condotte criminose. Riteneva pertanto la misura di massimo grado come l’unica in grado di fronteggiare le descritte esigenze di cautela in relazione al peculiare ruolo di custode di droga e denaro ricoperto dal medesimo.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, denunziando con un unico e articolato motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza e attualità delle esigenze cautelari. Evidenziava in tal senso che l’indagato era stato attinto, nell’agosto del 2022, da ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 comma 4, 80, comma 2, d.P.R. 309/90, 23, comma 4, I. 18 aprile 1975, n. 110, 648 cod. pen., 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 / nell’ambito di diverso procedimento iscritto presso la Procura di La Spezia, con cui gli era stata applicata dapprima la custodia in carcere, poi sostituita con la più lieve misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, cui aveva fatto segui anche l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa. Sottolineava quindi che, risalendo i fatti di reato contestati nel procedimento in esame ad epoca risalente rispetto a quelli oggetto della ordinanza citata, che a loro volta si pongono in evidente continuazione con quelli per cui oggi vi è ricorso, il Giudice del riesame avrebbe erroneamente valutato l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, già ritenute affievolite dal Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di La Spezia, tanto più che non era stata segnalata alcuna violazione alle prescrizioni imposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono per un verso aspecifici e per altro verso manifestamente infondati.
L’apparato argonnentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, nell’interpretazione offerta dalla Corte di legittimità. Ciò anche con riferimento al reato associativo, per il quale, anche se (trattandosi di reato fra quelli di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati all’indagato, il giudice ha l’obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze cautela ri
Orbene, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, ha rimarcato l’irrilevanza sia dell’eventuale, perdurante stato detentivo dell’indagato che del mero decorso di un lasso temporale – peraltro assai modesto dal momento che il reato associativo è contestato dal 2021 in
permanenza e che i reati fine si collocano tutti fra aprile e giugno 2022 – fra fatti contestati e accertati e l’adozione della misura coercitiva, sul rilievo verosimile stabile inserimento di COGNOME nel circuito criminale del traffico d stupefacenti, desumibile dalla posizione di “uomo di fiducia” del capo COGNOME in seno all’associazione dedita al narcotraffico, dall’utilizzo di telefoni criptati eludere le intercettazioni, dalla pluralità e sistematicità degli episodi di detenzio a fini di cessione di quantitativi importanti di sostanze stupefacenti di diverso tip (cocaina e hashish), dall’assenza di stabile attività lavorativa.
Le argomentazioni difensive circa la misura più lieve applicata nell’ambito della diversa ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia sono inconferenti, dal momento che riguardano fatti diversi, emersi a seguito dell’arresto in flagranza del 3 agosto 2022, allorché nell’appartamento di COGNOME venivano rinvenuti 44 panetti di hashish del peso complessivo loraodi 27 kg., una pistola TARGA_VEICOLO con matricola illeggibile, munita di silenziatore, 113 proiettili del medesimo calibro. I reati oggetto del procedimento in esame dimostrano piuttosto la ben più ampia caratura criminale del soggetto, tanto che, oltre alla fattispecie associativa per la quale vale la doppia presunzione di cu all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sono in contestazione altri importanti reati di detenzione al fine di cessione di sostanze diversificate.
Quanto al lasso cronologico che separa l’adozione del provvedimento restrittivo dai fatti (peraltro, come già osservato, modesto), va ricordato ch l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non devono essere concettualmente confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. pr pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217). A fronte delle argomentazioni del giudice del riesame, dunque, le censure introdotte con il motivo di impugnazione appaiono meramente enunciative ed inidonee ad intaccare la logica e l’efficacia della motivazione, risolvendosi nella mera riproposizione delle richieste presentate al Tribunale del riesame senza effettivo confronto con la motivazione resa nell’ordinanza.
Di talché, anche per questo profilo, non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all’apprezzamento fattuale compiuto dal giudice del merito cautelare.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 22/11/2023