Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17935 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17935 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/s2t-ite le conclusioni del PG t . a-V>, ‘ t c i-e-t CL- .> · )( t ~ i I
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Palermo – quale giudice della esecuzione – ha respinto, con decisione del 10 gennaio 2023, la domanda introdotta da COGNOME NOME in tema di computo della pena eseguibile (decreto di cumulo del 27 febbraio 2020).
1.1 In particolare, la decisione del giudice della esecuzione conferma che la frazione di custodia cautelare intercorsa tra il 10 giugno 2007 e il 17 dicembre 2009 non può essere considerata fungibile perché riguarda un periodo anteriore a quello di consumazione dei reati in corso di espiazione (art. 416 bis cod. pen. commesso pacificamente sino a maggio del 2011).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a una unica deduzione di erronea applicazione di legge.
2.1 In sintesi, la tesi sostenuta dal ricorrente è che essendo stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra le due decisioni relative alla condotta di partecipazione alla associazione mafiosa va ritenuto consumato un ‘unico reato permanente’ (sia pure frazionato in più imputazioni), sicchè l’intera custodia sofferta (in rapporto alla unicità del reato) sarebbe fungibile.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
3.1 Come è stato più volte affermato da questa Corte di legittimità la natura tendenzialmente unitaria del reato continuato non comporta l’effetto auspicato dal ricorrente in rapporto alla regola generale di cui all’art.657 comma 4 cod.proc.pen. : il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate “sine titulo” dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (così da ultimo Sez. I n.17531 del 22.2.2023, rv 284435).
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3.2 Il ricorrente, peraltro, non contesta quanto affermato dal giudice della esecuzione in punto di protrazione della condotta accertata con la seconda sentenza sino, quantomeno, al maggio del 2011, il che conduc:e alla declaratoria – per quanto detto sopra – di inammissibilità del ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 30 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presiden