Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18378 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18378 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Melito di Porto Salvo il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 511/23 RGTRS del Tribunale di Milano del 13 settembre 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttive;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l’AVV_NOTAIO COGNOME, del foro di Milano, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 settembre 2023 il Tribunale di Milano, operando in qualità di giudice dell’appello dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato l’istanza con la quale NOME aveva impugnato il provvedimento con il quale, in data 31 maggio 2023, il Gip del Tribunale di Milano aveva rigettato la istanza, da lui formulata ai sensi dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, a lui applicata in quanto indagato in relazione a condotte delittuose in materia di stupefacenti, con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.
L’attuale ricorrente ha impugnato con ricorso per cassazione la decisione assunta dal Tribunale di Milano sviluppando due motivi di impugnazione.
Con il primo di essi egli ha impugnato il provvedimento reso dal Tribunale ambrosiano, lamentandone la contraddittorietà, in quanto in esso, diversamente da quanto aveva fatto il AVV_NOTAIO in occasione della adozione dell’originario provvedimento cautelare, si era ritenuto che non ricorressero le condizioni ostative alla applicazione della misura intramuraria di cui all’art. 274, comma 4, cod. proc. pen., laddove, come accennato, tali condizioni, secondo il ricorrente, sarebbero state ritenute pur sussistenti dal AVV_NOTAIO ma le stesse sarebbero state superate dalle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza presenti nella fattispecie in esame.
Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la ordinanza impugnata con riferimento alla omessa o manifesta illogicità della motivazione della medesima in relazione alla sussistenza, appunto, delle eccezionali esigenze cautelari tali da superare i fattori ostativi alla adozione della misura cautelar intramuraria indicati dall’art. 274, comma 4, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve essere dichiarato.
Giova, preliminarmente, ricordare che, sulla base di quanto disciplinato dall’art. 274, comma 4, cod. proc. pen., costituisce fattore ostativo alla applicazione della misura cautelare della custodia in carcere la condizione di padre di prole convivente in età anagrafica inferiore ai sei anni laddove la madre sia deceduta ovvero sia assolutamente impossibilitata a prestare ad essa la opportuna assistenza; costituisce, a sua volta, fattore che consente di
derogare alla detta condizione ostativa la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
E’, pertanto, evidente che lo scrutinio concernente la sussistenza o meno di tali esigenze diventa rilevante solo nel caso in cui ricorra la prima descritta situazione ostativa all’applicazione della misura cautelare di massimo rigore.
Operata questa premessa si rileva che, nel caso in esame, il ricorrente lamenta il fatto che, sebbene il Gip del Tribunale di Milano, nel disporre a carico del COGNOME la misura della custodia in carcere, abbia, secondo la tesi del ricorrente, provveduto in tale senso “pur essendo valide le esigenze familiari connesse alla cura dei figli e alla collaborazione in famiglia” (come si legge nella ordinanza applicativa della misura) e, quindi, valorizzando – quale fattore che consenta di superare l’esistenza della condizione ostativa alla applicazione della misura custodiale – la ricorrenza delle ricordate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il Tribunale di Milano, in sede di riesame, violando il principio del devolutum, avrebbe, invece, ritenuto insussistente già il presupposto della impossibilità del genitore di dare assistenza alla prole.
La ricostruzione compiuta dal ricorrente è, però, frutto di una interpretazione del provvedimento genetico fondata su espressioni che non appaiono incontrovertibilmente rappresentative del contenuto provvedimentale dallo stesso ricorrente postulato; invero il fatto che il Gip abbia affermato che le esigenze familiari allegate dal COGNOME siano “valide” non vuol necessariamente significare che le stesse avrebbero costituito un motivo ostativo alla applicazione a carico dello stesso della misura cautelare della custodia in carcere, potendo essere riferita l’espressione utilizzata da AVV_NOTAIO ad una solo astratta validità di esse; cioè al fatto che le stesse sarebbero rientrate – in linea di principio e non con riferimento al caso di specie – fr quelle che, ove ricorrenti, avrebbero costituito un ostacolo alla applicazione della misura in questione.
Va d’altra parte segnalato che, per come incontestatamente riportato dal Tribunale di Milano nel riassumere i motivi del gravame presentato dal COGNOME avverso il rigetto della richiesta di modifica della misura cautelare disposto dal Gip di Milano con provvedimento del 31 maggio 2023, la difesa ora ricorrente, in tale modo in sostanza ammettendo che il punto era rimasto, pur a seguito della citata ordinanza di rigetto, tuttora controverso, aveva sottoposto al giudice dell’appello cautelare il fatto che ricorressero le condizioni di cui all’art. 274, comma 4, cod. proc. pen. legate al contesto personale e familiare del ricorrente; nessuna extrapetizione è, pertanto,
ravvisabile nel provvedimento ora impugnato, avendo il Tribunale di Milano, nell’esaminare, peraltro in senso negativo per il ricorrente, la questione riguardante la sussistenza degli elementi legittimanti l’innesco della fattispecie di cui all’art. 274, comma 4, cod. proc. pen., corrisposto ad un motivo del gravame proposto dal COGNOME avverso l’originario rigetto della istanza di sostituzione della misura cautelare a lui applicata.
Va, peraltro, considerato che, in tale modo fugando ogni profilo di eventuale vizio del provvedimento ora impugnato, che il Tribunale di Milano ha, in ogni caso, verificato anche la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, anche in questo caso dando risposta ad un motivo del gravame cautelare, avendo esso segnalato plurime ragioni attestanti, data la intraneità del COGNOME in ambienti delinquenziali di primissimo rango, l’esistenza della esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Ciò risulta attestato, fra le altre cose, dalla assai allarmante disponibilità da parte del medesimo di mezzi di comunicazione – í telefoni cellulari che utilizzano un segnale magnetico criptato non suscettibile, con gli ordinari mezzi investigativi, di essere intercettato e decrittato – significativamente considerati indice sia di elevata scaltrezza organizzativa che di accorta prudenza operativa, la cui quasi esclusiva destinazione è quella di consentire lo scambio di informazioni fra soggetti dediti, non a livelli di criminalità disorganizzata ed occasionale, alla malavita.
Né va, infine, trascurata la circostanza che, secondo quanto di fatto riconosciuto dalla stessa difesa del prevenuto, il compito dall’indagato svolto di corriere di somme di danaro non è ragionevolmente conferito a soggetto del quale sia dubbia l’affidabilità delinquenziale, ma ad individui di cui i conferenti hanno piena fiducia, potendo, quindi, contare su una ampia ed incondizionata dedizione ai loro interessi.
Fattori questi che, pertanto, ove fosse necessario rendono giustificato il giudizio in ordine alla eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari che con la misura disposta si intende garantire.
Visto l’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente, stante l’inammissibilità del suo ricorso, va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Visto l’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. perì., copia del presente provvedimento va trasmesso alle Autorità da tale disposizione elencate.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, c:omma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH Il Presidente