Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42342 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42342 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROCCA DI NETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/01/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
tsentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale della liberta’ d Catanzaro.
udito il difensore, l’avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, associandosi alle conclusioni del P.G..
RITENUTO IN IFATTO
Con ordinanza del 22/12/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Crotone convalidava il fermo di P.G. di AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO eseguito in data 19/12/2022 ed emetteva nei confronti del predetto ordinanza di custodia cautelare in carcere in relazione a partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE, operante nel territorio di Rocca d Neto (capo 163) ed alla detenzione e porto di armi per conto del gruppo mafioso (capo 178), dichiarando la propria incompetenza per territorio, a favore del giudice per le indag preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, dinanzi al quale il P.M. avanzava richiesta rinnovazione della misura cautelare, che veniva accolta con ordinanza del 5/1/2023.
La difesa avanzava, quindi, richiesta di riesame di quest’ultima ordinanza ed i Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 25/1/2023 ha confermato il provvedimento impugnato.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione la difesa dello AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi di impuqnazione:
3.1. Con il primo si è diffuso sulla dedotta violazione di norme processuali stabili pena di nullità: all’udienza di riesame la difesa aveva dedotto la nullità del decreto e dell’a di fissazione dell’udienza del 24/1/2023 per l’incertezza dell’orario di inizio conseguent alcune correzioni sullo stesso, ma il tribunale si era riservato di provvedere sull’eccezi insieme al merito e, poi, il provvedimento ha riconosciuto la nullità dell’avviso dedotta difesa, assumendo però trattarsi di nullità relativa, sanata dalla stessa difesa nel merit frattempo intervenuta. Il ricorrente ha dedotto essere state portate variazioni all’orar udienza fissato nell’atto, con modalità difformi da quanto prescritto dall’art. 53 legge nota dall’art. 69 del relativo regolamento di esecuzione. Rilevata, quindi, l’inidoneità dell’indic dell’orario, ha dedotto non potersi ritenere sanata la nullità dalla difesa nel merito, dopo però, il difensore aveva sollevato l’eccezione, ed ha altresì dedotto che comunque osterebbe alla sanatoria anche l’assenza dell’imputato all’udienza in parola.
3.2. Vizio di motivazione per mancato esame dei motivi dedotti dalla difesa, vertent non già sull’esistenza o meno del sodalizio di ‘RAGIONE_SOCIALE, bensì sulla partecipazione ad ess del ricorrente: si deduce non essere stati esaminati gli argomenti difensivi volti a smen l’assunto secondo cui lo AVV_NOTAIO sarebbe stato coinvolto nella ripartizione degli utili associati, né le deduzioni relative alla durata di soli nove minuti dell’incontro del 4/3/202 NOME COGNOMECOGNOME del quale non è stato captato il contenuto, né quelle relative al tenore dell conversazioni con NOME COGNOME. Nemmeno si era data risposta alle deduzioni difensive secondo cui doveva ritenersi materialmente impossibile che le armi rinvenute presso NOME COGNOME fossero state ivi depositate da NOME COGNOME, comunque recatosi da solo nel fondo del fratello, non risultando agli atti alcun elemento dal quale desumere la disponibilità d armi da parte del ricorrente, che ha subìto una perquisizione con esito negativo e non è stat mai rinvenuto in possesso di armi. La difesa contesta anche il vizio di motivazione in ordi
all’asserita bonifica dell’autovettura che sarebbe stata effettuata dallo NOME, anche perché non riuscita, avrebbe indotto l’autore ad astenersi dall’uso della stessa.
3.3. Violazione di legge per omessa motivazione sugli argomenti addotti dalla difesa nel corso dell’udienza.
3.4. Mancanza di motivazione per essere stati acriticamente riproposti gli assunt accusatori. A titolo di esempio il ricorso richiama alcuni brevi passaggi della richies applicazione della misura cautelare e dell’ordinanza del riesame per evidenziare il difetto un’autonoma valutazione degli elementi a carico del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.
L’incertezza dell’orario di inizio dell’udienza camerale, conseguente ad alcune correzioni sull’avviso, della quale il ricorrente si duole con il primo motivo di ricorso, dà luogo a relativa, anche perché ciò non causa incertezza assoluta sul momento di celebrazione dell’udienza dato che, ove non sia possibile desumere l’ora del ruolo affisso all’ingres dell’aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata all’orario di apertura dell’udi stabilito in via generale dal dirigente (così sez. 3, n. 12516 del 24/02/2011, Rv. 249777; c anche Sez. 1, n. 6686 del 01/12/1999 Rv.).
La nullità in parola deve, pertanto, ritenersi sanata dal raggiungimento dello scopo, attes la comparizione nell’udienza camerale del difensore che, pur eccependo l’irregolarità del decreto e dell’avviso di fissazione dell’udienza del 24/1/2023, comunque esercitava la difes nel merito, senza chiedere termine a difesa, ai sensi del secondo comma dell’art. 184 cod. proc. pen.; né alcuna nullità può riconoscersi in considerazione dell’assenza del ricorrente NOME COGNOME all’udienza, non risultando che lo stesso abbia fatto richiesta di presenziar alla sua celebrazione.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, anche laddove non attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata che, invece, risulta avere dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno indotto a riconoscere la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato: sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze di intercett telefoniche, ambientali e telematiche, dell’analisi di immagini estrapolate da telecamere videosorveglianza, di servizi di osservazione e controllo, di perquisizioni e sequestri, nonché dichiarazioni di collaboratori di giustizia, infatti, il Tribunale del riesame ha riconosci solo l’esistenza della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – già riconosciuta, peraltro, sentenze richiamate nell’ordinanza – ma anche gravi indizi della partecipazione dello COGNOME al stessa, in ragione del contributo apportato alle azioni delittuose del gruppo, in primo luogo c la sua partecipazione ad una pluralità di incontri con il boss NOME COGNOME detto “COGNOME“, tra i quali il provvedimento impugnato ha ricordato non solo quello del 4/3/2022, menzionato nel ricorso, ma altro in data 1/4/2021 e la partecipazione ad un summit con lo stesso COGNOME
ed altri il 19/3/2022, nonché una pluralità di captazioni di conversazJoni su rilevanti quest associative, quali la spartizione dei proventi di estorsioni e la detenzione di armi in sodalizio.
A tal proposito, anche il rilievo difensivo volto a valorizzare l’esito negativo perquisizione subita dal ricorrente non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, laddove questa, dopo aver richiamato conversazioni captate dalle quali appariva evidente l’interessamento dello AVV_NOTAIO alle armi ed alla persona ch avrebbe dovuto fornirle (tale COGNOME, poi effettivamente rinvenuto in possesso di armi), evidenziato anche che proprio l’intercettazione ch conversazioni alle quali partecipava ricorrente ed il monitoraggio dei soggetti intercettati, tramite geolocalizzazione, ha consen di addivenire al sequestro di armi nel terreno di proprietà del fratello del COGNOMECOGNOME prin interlocutore dello NOME, indicato anche in conversazioni tra diversi associati come la pers alla quale era affidata la gestione di armi.
Anche sul punto, pertanto, deve riconoscersi la congruenza della motivazione dell’ordinanza impugnata riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai cano della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, invece, per la sua genericità, non avendo difesa in alcun modo specificato a quali censure o argomentazioni l’ordinanza avrebbe omesso di dare adeguata risposta.
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, no potendosi in alcun modo riconoscere, nell’articolata motivazione del provvedimento, volta ad approfondire le censure rivolte all’ordinanza genetica, il difetto di un’autonoma valutazio sulla base della mera coincidenza di alcune espressioni: in tema di misure cautelari personali infatti, ricorre un’autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett.c) cod. proc. pen. – anche in sede di gravame – anche quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione “per incorporazione”, con condivisione RAGIONE_SOCIALE considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, semprechè – come nel caso di specie – emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale. (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, 27440301)
All’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 516 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp..att. co proc. pen.
Così deliberato in camera di consiglio, il 14 settembre 2023
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