Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7649 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7649 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMENOMENOMEX
avverso l’ordinanza del 21/07/2025 del Tribunale del riesame di Palermo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata;
sentito l’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 21 luglio 2025, il Tribunale del riesame di Palermo respingeva l’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza della Corte di appello di Palermo che aveva rigettato la richiesta principale di revoca della misura cautelare della custodia in carcere e quella, proposta in via subordinata, di sostituzione della misura con quella gradata degli arresti domiciliari.
In ordine alla attenuazione delle esigenze cautelari, osservava di aver recentemente valutato la questione, ritenendo la sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di reiterazione del reato, sulla quale, quindi, vi era preclusione processuale alla loro rivalutazione.
Quanto alle esigenze invocate ai sensi dell’art. 275, comma 4 cod. proc. pen., osservava che i figli del ricorrente erano tutti maggiori di anni sei, che non era provata l’assoluta impossibilità per la madre di occuparsi dei figli e, in particolare, del minore
NOME, in situazione di invalidità; che gli altri due figli minori avevano, comunque, 15 e 16 anni, età cui andava parametrato l’impegno di assistenza; che la coppia aveva una figlia convivente di anni 25 di età che poteva supportare la madre. Rigettava, quindi, l’istanza.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente con un motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Censura la decisione con riferimento alla valutazione della situazione di cui all’art. 275, comma 4 cod. proc. pen., lamentando che la Corte ha valutato solo la situazione del figlio NOME, senza, invece, considerare le problematiche di salute anche dell’altro figlio, NOME, e l’incidenza che la situazione di NOME ha sulla necessità di accudimento
di NOME, in tal modo valutando la ricaduta della situazione sulla madre, anzichØ gli effetti che la stessa determina sui figli a causa del deficit assistenziale che ne consegue.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservato che l’ordinanza Ł motivata sia con riferimento alle esigenze cautelari, sia con riferimento alla mancata dimostrazione dell’assoluta impossibilità per la madre di accudire i figli minori, anche tenuto conto dell’età degli altri figli della coppia conviventi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato.
2.In via generale, deve premettersi che l’art. 274, comma 4 cod. proc. pen., si applica solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori degli anni sei. Nel caso di specie tale presupposto non sussiste in quanto, oltre al minore COGNOME, di anni 10, purtroppo affetto dalle patologie evidenziate nel ricorso, gli altri tre figli hanno rispettivamente 25, 16 e 15 anni.
3.Deve, altresì, premettersi che «In tema di misure cautelari personali, l'”assoluta impossibilità” per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione per escludere l’applicabilità o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, richiede una situazione in cui si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio, dovuto alla mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori.» (Sez. 3, n. 43141 del 07/11/2024, Rv. 287138 – 01). La Corte ha chiarito che ‘l’assoluta impossibilità’ di dare assistenza al minore, cui fa riferimento la norma, deve essere interpretata non con riferimento al solo soggetto chiamato a dare assistenza, ma, anche e soprattutto, alla situazione del figlio.La norma, infatti, mira ad evitare che dalla mancanza di una valida ed efficace presenza di entrambi i genitori possa derivare ai figli minori un deficit assistenziale, tale da compromettere il loro processo evolutivo ed educativo. Da ciò consegue che l’assoluta impossibilità di cui all’art. 275, comma 4 cod. proc. pen. si può prospettare anche quando, pur in presenza della madre, la situazione sia tale da non assicurare un livello adeguato di assistenza al processo evolutivo dei figli minori.
4.Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che: i figli sono tutti maggiori degli anni sei; che il ricorrente non ha neanche dedotto che, dalla descritta situazione familiare, derivino deficit assistenziali al figlio NOME; che, nonostante, certamente, la situazione clinica del minore NOME assorba la maggior parte delle attenzioni materne,sono solo genericamente dedotti deficit assistenziali al figlio NOME (di anni 15) e al figlio
NOME (di anni 16), la cui patologia, secondo quanto riferito nella certificazione riportata in ricorso, Ł controllata farmacologicamente; che, infine, la famiglia può contare sull’apporto della figlia maggiore convivente, di anni 25, ed ha, conseguentemente, rigettato l’istanza.
5.La motivazione, logica e conforme all’interpretazione giurisprudenziale, deve essere confermata. Gli elementi fattuali valorizzati dalla Corte hanno evidenziato l’insussistenza del presupposto applicativo dell’art. 275, comma 4 cod. proc. pen. ovvero quella situazione di impossibilità della madre che determini un deficit di assistenza ad uno o a tutti i figli minori degli anni sei, suscettibile di creare l’irreversibile compromissione del processo evolutivoeducativo che la norma mira ad evitare. La difesa, nel confrontarsi con tali motivi, non ha fornito argomenti, valutabili in questa sede, idonei a superarli. Ne consegue l’impossibilità di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere di Fontana Giovanni, con altre meno afflittive.
6.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve mandarsi alla cancelleria per la comunicazione ex art. 94, comma 1ter ,
disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 21/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.