Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16376 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16376 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Sentito il difensore AVV_NOTAIO, che insisteva per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale per il riesame delle misure cautelari di Roma rigettava l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME confermando l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari e, dunque, la legittimità dell’applicazione allo stesso della custodia cautelare carcere in relazione a tre condotte di trasferimento fraudolento di valori aggravate dall’agevolazione mafiosa.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione non sarebbero stati considerati né dal giudice per le indagini preliminari, né dal tribunale gli eleme “nuovi” allegati dalla difesa con la richiesta di sostituzione; si allegava anzi che il Giud per le indagini preliminari avrebbe offerto argomenti riferibili al coindagato NOME COGNOME, come emergerebbe dalla identità delle ordinanze e che il tribunale si sarebbe sostituito al primo giudice, che non avrebbe valutato la specifica istanza proposta dalla difesa;
2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al sussistenza delle esigenze cautelari: non sarebbe stato considerato il tempo intercorso tra la consumazione del reato e la applicazione della misura che rileverebbe anche in caso di richiesta di sostituzione; sarebbe illogica e carente anche la motivazione relativa alla scelt della misura, tenuto conto che sarebbe stata confermata la legittimità della custodia in carcere, senza considerare il fatto che il ricorrente non abita più a San Luca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. In via preliminare il collegio riafferma che in tema di appello cautelare, il tribun del riesame, sia pure nei limiti del principio devolutivo, che demanda al giudice di appell la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, non può, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, disporne l’annullamento ma, in applicazione del principio generale in tema di impugnazioni di cui all’art. 604 cod. proc. pen., deve provvedere a redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante (Sez. 6 , n. 1114 del 07/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284165 – 01; Sez. 1, n. 1137 del 17/3/1993, COGNOME, Rv. 193948). Tale conclusione, come condivisibilmente rilevato dalla sentenza citata «è insita nella natura stessa dell’appello e non implica affatt l’estensione della previsione di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., norma non richiamata nel rinvio contenuto all’art. 310, comma 1, cod. proc. pen. Deve ritenersi pienamente applicabile all’appello cautelare il consolidato principio, secondo cui l mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la n della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante» (Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2022, cit; Sez.6, n.58094 del 30/11/2017, Amorigo, Rv. 271735; Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep.2009, R., Rv. 244118).
Deve dunque riaffermarsi con riguardo all’appello cautelare, che il principio devolutivo che lo informa ed il mancato richiamo nel corpo dell’art. 310, di quanto previsto dall’art 309, comma 9, cod. proc. pen. consentono di ritenere che il tribunale per il riesame possa integrare la motivazione anche quando la stessa sia del tutto mancante.
1.2. Il collegio ribadisce, inoltre, che il c.d. ”tempo silente” trascorso commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l’unico tempo assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278999 – 01; Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590).
1.3. Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento reiettivo del giudice per le indagini preliminari (invero sovrapponibile, come allegato a quello del coindagato COGNOME) esprime, comunque, la necessità di contenere il persistente pericolo cautelare rilevato con la massima misura, che veniva ritenuta essere l’unica proporzionata.
Il tribunale, in coerenza con la giurisprudenza richiamata al paragrafo che precede, con specifico riguardo ai punti devoluti, riteneva sia l’irrilevanza – in astratto- del t c.d. “silente”, sia la sussistenza in concreto di esigenze cautelari, ritenute attuali e contenibili con misure meno afflittive.
Tanto premesso è infondato anche il secondo motivo che contesta sia il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, che la proporzionalità della misura.
In coerenza con le indicazioni ermeneutiche espresse dalla Corte di legittimità il Tribunale rilevava, infatti, che la sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionali della misura dopo la “validazione” della stessa in sede di riesame non dipendono dal tempo silente, dato che rileva, al più, solo il tempo trascorso dalla applicazione della misur (pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
Il tribunale, peraltro, rilevava anche che la disarticolazione del conglomerato soggettivo agente in Roma non costituiva un elemento idoneo a ritenere attenuate le esigenze cautelari, tenuto conto che era emerso che il ricorrente e i suoi complici commettevano le condotte illecite non solo in prima persona, ma anche tramite terzi.
A ciò si aggiungeva che, nel caso in esame, come rilevato dall’ordinanza impugnata, sia la sussistenza delle esigenze, che la adeguatezza della misura sono supportate dalla
presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 299 cod. proc. pen. per i reati aggravati dalla finalità di agevolare le associazioni mafiose
Il tribunale rilevava, sul punto, che gli arresti domiciliari, qualora imposti in provi di Reggio Calabria, dunque in un luogo distante da Roma, non avrebbero impedito al ricorrente di reiterare delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, tenuto c dei collegamenti tra i gruppi criminali agenti nella capitale e quelli sedenti in Calabria (p 5 dell’ordinanza impugnata).
3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricors la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito d comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condannai ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter disp. att. Cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 21 febbraio 2024
L’estensore GLYPH
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