Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7071 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7071 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOMECOGNOMEXnato a COGNOMEil COGNOMEXXXX
avverso l’ordinanza del 04/09/2025 del Trib. Libertà di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, in sostituzione, per delega, degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che si Ł riportato ai motivi di ricorso, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 settembre 2025, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’appello cautelare avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari o con la collocazione in struttura sanitaria ex art. 11, comma 4, O.P., avanzata nell’interesse di COGNOMECOGNOME, sottoposto a custodia cautelare in carcere per numerosi reati (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di droga, reati in materia di armi e riciclaggio).
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOMECOGNOMEX, deducendo un unico, articolato, motivo, con cui si duole:
(i) anzitutto, del vizio di violazione di legge processuale per l’omessa/erronea applicazione dell’art. 11, comma 4, O.P. (ricovero esterno in strutture di diagnosi/cura).
In sintesi, il ricorso rimprovera al collegio del riesame di avere negato o, comunque, non attivato il meccanismo dell’art. 11, co. 4, O.P., nonostante una precedente ordinanza del 03/07/2025 dello stesso Tribunale avesse indicato al GIP di provvedere in tal senso, alla luce della perizia del dott. COGNOMEche riconosceva incompatibilità temporanea tra lo stato di salute del prevenuto e la detenzione carceraria. L’odierna ordinanza, invece, pur affermando la permanenza di «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», esclude la «franca incompatibilità» e non spiega perchØ non si sia dato seguito all’art. 11 O.P. e alla precedente indicazione. Si deduce, pertanto, inosservanza di norma processuale funzionale alla tutela della salute in regime cautelare;
(ii) si deduce, ulteriormente, l’erronea interpretazione dell’art. 272 cod. proc. pen. (principio di tipicità) ed il mancato ricorso agli strumenti dell’art. 275, commi 4ter e 4quater, cod. proc. pen. Secondo il ricorso, il Tribunale ha reputato incompatibile con il sistema di
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legalità RAGIONE_SOCIALE misure cautelari l’ipotesi di «arresti domiciliari a tempo», traendone l’effetto di mantenere la custodia in carcere. La difesa replica che, ferma la tipicità RAGIONE_SOCIALE misure (art. 272 cod. proc. pen.), il giudice deve modulare l’esecuzione in presenza di condizioni temporanee di salute, privilegiando il ricovero esterno (art. 11 O.P.) ovvero gli arresti domiciliari in luogo di cura/assistenza/accoglienza (art. 275, co. 4ter, cod. proc. pen.), specie laddove la detenzione pregiudichi la salute. La mancata attivazione (o motivazione) di tali strumenti integrerebbe la violazione di legge processuale in punto di scelta e graduazione della misura;
(iii) ancora, si censura la violazione dell’art. 286 cod. proc. pen. (collocamento in una struttura sanitaria). L’ordinanza impugnata ha «confermato il giudizio già enucleato dal primo giudice, non sussistendo i presupposti … per collocare il XXXXX in una struttura medica ai sensi dell’art. 286 c.p.p.». Il ricorso censura tale conclusione, ritenendo errata l’esclusione alternativa del collocamento in luogo di cura, a fronte di un quadro clinico documentato (perizia e consulenze). Il profilo Ł prospettato come erronea applicazione della normativa processuale in tema di misure custodiali in luogo di cura;
(iv) ancora, si deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (obbligo di motivazione). Pur rientrando anche nei vizi motivazionali, la difesa pone la questione in termini processuali: la motivazione sarebbe «solo apparente», perchØ non spiega le ragioni del mancato ricorso a strumenti alternativi o attenuativi (art. 11 O.P.; art. 275, co. 4ter, cod. proc. pen.), non si confronta concretamente con la perizia, le consulenze e le relazioni sanitarie, e non giustifica la contraddizione con la precedente ordinanza del 03/07/2025. Ciò integrerebbe l’inosservanza di norma processuale sull’onere di motivazione;
(v) un secondo blocco di censure, deduce il vizio di violazione di legge penale sostanziale.
In sintesi, si deduce la violazione dell’art. 32 Cost. (diritto alla salute) come limite alla compressione cautelare. Il ricorso deduce che la permanenza in carcere, nonostante la (allora) incompatibilità temporanea accertata e il rischio di pregiudizio per la salute mentale, contrasti con l’art. 32 Cost., che tutela la salute come diritto fondamentale e interesse della collettività. Ne deriva un vizio di violazione di legge sostanziale (parametro costituzionale) nella bilanciata applicazione RAGIONE_SOCIALE misure cautelari.
In secondo luogo, si deduce la violazione dell’art. 275, comma 4 quinquies , cod. proc. pen. (malattia in fase avanzata e impossibilità di mantenere la custodia). La difesa richiama il comma 4 quinquies : quando la malattia Ł in fase avanzata e non risponde alle terapie, la custodia non può essere disposta o mantenuta. A sostegno, vengono richiamate relazioni sanitarie (es.: 25/11/2024) con indicazione di trattamento farmacologico rinforzato (Olanzapina; aumento della Paroxetina), «grandissima sorveglianza» e colloqui psicologici serrati, che attesterebbero l’inadeguatezza del solo trattamento intramurario. L’ordinanza, ignorando o minimizzando tali risultanze, violerebbe l’art. 275, co. 4quinquies, cit.;
(vi) infine, vengono dedotti vizi di motivazione.
Anzitutto, il vizio di contraddittorietà interna e contrasto con precedenti statuizioni. Il Tribunale afferma l’assenza di «franca incompatibilità» tra salute e carcere, ma riconosce che nella ordinanza del 03/07/2025 era stata ravvisata la necessità di attivare l’art. 11 O.P. per incompatibilità temporanea. Il ricorso denuncia una contraddizione non spiegata: da un lato si valorizza il precedente indirizzo, dall’altro si nega l’incompatibilità senza motivare il mutamento.
In secondo luogo, la motivazione apparente sul mancato utilizzo di strumenti alternativi (art. 11 O.P.; art. 275, co. 4 ter , cod. proc. pen.). Pur dinnanzi a «esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza», il Tribunale non argomenta perchØ non si sia preferito un ricovero esterno o arresti domiciliari presso un luogo di cura, rimettendo il prevenuto al regime carcerario senza esplicitare l’insufficienza RAGIONE_SOCIALE soluzioni alternative. La motivazione Ł definita «solo apparente».
In terzo luogo, si deduce l’omesso confronto con perizia/consulenze/relazioni sanitarie. Il ricorso lamenta che l’ordinanza non si confronta concretamente con la perizia medicolegale del dott. COGNOME, con le consulenze di parte (dott. COGNOME) e con le relazioni dell’area sanitaria della Casa circondariale di Catanzaro (tra cui quella del 25/11/2024), che segnalano un quadro clinico delicato e la necessità di contesti protetti o familiare per la stabilizzazione. L’assenza di confutazione integrerebbe mancanza/illogicità della motivazione.
Infine, si deduce l’inadeguata considerazione del precedente provvedimento del GIP (08/05/2025) e della richiesta al DAP. Il ricorso ricorda che il GIP, nella precedente ordinanza, aveva indirettamente preso atto della non piena compatibilità, sollecitando il DAP a collocare l’imputato in un istituto piø vicino ai figli; il riesame, però, avrebbe disatteso tale contesto senza motivare. Anche qui si denuncia mancanza di motivazione e contraddittorietà. La difesa richiama un precedente di legittimità (Sez. 1, n. 42713 del 19/07/2019) per sostenere che, in presenza di esigenze di salute, il giudice debba ricorrere allo strumento dell’art. 11 O.P. anzichØ mantenere la custodia in carcere.
E’ pervenuta requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in data 5 gennaio 2026, con richiesta di inammissibilità del ricorso, richiesta cui si Ł riportato in udienza. Andrebbe per il PG ribadito l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui in tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere fondata sulle condizioni di salute di cui all’art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., per patologia psichiatrica, costituente stato morboso tale da incidere sulla compatibilità con il regime detentivo, deve intendersi quella condizione che si risolva anche in malattia fisica. Corretta appare pertanto la decisione impugnata, fondata sull’assenza di una effettiva incompatibilità RAGIONE_SOCIALE condizioni carcerarie con la stato psicofisico del soggetto, ma al piø della ricorrenza di esigenze psicologiche dello stesso eventualmente affrontabili con lo strumento di cui all’art. 11 O.P.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato oralmente a seguito RAGIONE_SOCIALE tempestive richieste di discussione orale proposte dalla difesa del ricorrente, Ł inammissibile.
L’ordinanza impugnata ha esaminato l’appello proposto da COGNOMECOGNOME, sottoposto a custodia cautelare in carcere per numerosi reati (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di droga, reati in materia di armi e riciclaggio), avverso il rigetto da parte del GUP della richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari o con la collocazione in struttura sanitaria.
2.1. La difesa aveva fondato la richiesta sulla presunta incompatibilità RAGIONE_SOCIALE condizioni di salute psichica dell’imputato (grave stato depressivo, insorto dopo la morte della moglie e aggravato dalla lontananza dai figli minori) con la detenzione carceraria, producendo una consulenza di parte e una perizia che evidenziava una ‘incompatibilità temporanea’ con il regime carcerario.
2.2. Il Tribunale, richiamando le precedenti decisioni (ordinanze del 28.11.2024 e 03.07.2025), ribadisce che:
(i) le esigenze cautelari sono di ‘eccezionale rilevanza’, non solo per la gravità dei reati contestati, ma soprattutto per il ruolo apicale e la pericolosità sociale dell’imputato, dedito in modo sistematico e professionale al traffico internazionale di stupefacenti, con capacità
organizzative e relazionali di rilievo, nonchØ coinvolto in reati in materia di armi e riciclaggio;
(ii) la difesa non ha contestato in questa sede la sussistenza di tali esigenze, che quindi non sono oggetto di ulteriore scrutinio;
(iii) quanto alle condizioni di salute, il Tribunale rileva che non emergono profili di ‘franca incompatibilità’ tra lo stato depressivo dell’imputato e la custodia in carcere (la perizia del dott. COGNOME, pur riconoscendo un beneficio psicologico da un eventuale riavvicinamento ai figli, non attesta una incompatibilità assoluta, ma solo temporanea e parziale, che può essere gestita in ambito penitenziario);
(iv) il detenuto Ł seguito dal servizio sanitario della casa circondariale, sottoposto a monitoraggio e trattamento farmacologico, come attestato dal diario clinico aggiornato;
(v) l’istituto di cui all’art. 11, comma 4, O.P. (collocazione in struttura sanitaria esterna) Ł applicabile solo quando le cure non siano erogabili in carcere, circostanza che non ricorre nel caso di specie;
(vi) non Ł possibile accogliere la richiesta di arresti domiciliari ‘a tempo’, in quanto il sistema RAGIONE_SOCIALE misure cautelari Ł dominato dal principio di legalità e non consente soluzioni temporanee non previste dalla legge;
(vii) la salvaguardia del rapporto genitoriale, pur apprezzabile, Ł recessiva rispetto alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel ‘dissenso’ sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la ordinanza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nØ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, COGNOME, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552).
Quanto, infine, al denunciato vizio di contraddittorietà, la doglianza difensiva all’evidenza difetta di decisività. In tema di ricorso per cassazione, infatti, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni – testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente -concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l’affermazione dell’una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell’altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635 – 01). Circostanza, questa, che non emerge nel caso qui esaminato.
Le argomentazioni esposte nell’ordinanza impugnata, del resto, sono anche del tutto corrette in diritto. L’art. 275, commi 3 e 4, cod. proc. pen. disciplina la custodia cautelare in carcere, prevedendo presunzioni di adeguatezza della misura per determinati reati e la possibilità di deroga solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. L’art. 11, comma 4, O.P. consente il trasferimento in struttura sanitaria esterna solo se le cure non sono praticabili in carcere. Ancora, l’art. 286 cod. proc. pen. disciplina la sostituzione della misura cautelare con il ricovero in luogo di cura. In base al principio di legalità RAGIONE_SOCIALE misure
cautelari, infine, non Ł consentita una modulazione ‘a tempo’ degli arresti domiciliari se non prevista dalla legge.
La giurisprudenza interna e convenzionale, del resto, Ł in linea con l’esegesi operata dal tribunale nel caso in esame.
6.1. Questa Corte ha, infatti, affermato che la presunzione di cui all’art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., che esclude l’applicabilità della custodia in carcere nei confronti di determinate persone che versino in particolari condizioni salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, prevale rispetto alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui al comma terzo del medesimo articolo prevista ove si proceda per determinati reati (Fattispecie nella quale la ricorrente era madre di prole in tenera età; la Suprema Corte ha anche precisato che la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203 del 1991, in difetto RAGIONE_SOCIALE predette condizioni personali, avrebbe attratto i reati ascritti alla ricorrente – artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 – nella sfera RAGIONE_SOCIALE criminalità mafiosa, giustificando il mantenimento della presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere: Sez. 2, n. 11714 del 16/03/2012, COGNOME, Rv. 252534 – 01; conformi, Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015, COGNOME, Rv. 263088 – 01; Sez. 1, n. 13111 del 19/02/2025, T., Rv. 287809 – 01). Si Ł poi ulteriormente specificato che in tema di misure cautelari personali, le qualificate esigenze cautelari richieste dall’art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, in quanto, a fronte dell’elevata probabilità di rinnovazione dell’attività delittuosa richiesta dall’art. 274 cod. proc. pen., Ł necessaria la certezza che l’indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167 – 01).
6.2. Sul piano convenzionale, poi, la Corte di Strasburgo (Corte EDU, Mouisel c. Francia, 14 novembre 2002, n. 67263/01), ha affermato che la detenzione di soggetti in condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario può integrare violazione dell’art. 3 CEDU, ma solo in presenza di una effettiva impossibilità di cura in ambito penitenziario.
6.3. Fa eco a tale giurisprudenza, l’esegesi del Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (Corte Cost., sent. n. 99/2019), da cui può desumersi che il diritto alla salute del detenuto deve essere garantito, ma il trasferimento in struttura esterna Ł subordinato all’impossibilità di cure in carcere.
6.4. La questione giuridica Ł stata pertanto affrontata correttamente. Il Tribunale ha valutato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, motivando in concreto sulla pericolosità sociale dell’imputato e sulla inadeguatezza di misure meno afflittive. Ha correttamente applicato il principio secondo cui la sostituzione della custodia cautelare con misure meno gravose Ł possibile solo in presenza di una incompatibilità assoluta, non meramente temporanea o parziale, tra lo stato di salute e la detenzione, e solo se le cure non sono praticabili in carcere. Ha escluso la possibilità di arresti domiciliari ‘a tempo’, in ossequio al principio di legalità. Ha dato atto della presa in carico sanitaria del detenuto e della possibilità, in caso di aggravamento, di ricorrere all’art. 11, comma 4, O.P.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 21/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.