Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/11/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 25 novembre 2021 il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME di riconoscimento a titolo di presofferto della custodia cautelare subita in relazione alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 novembre 2011, custodia cautelare calcolata in modo non corretto nel provvedimento di cumulo n. 90/2017 SIEP FT:2 per anni 3 mesi 1 e giorni 15, anziché per anni 4, mesi 4 e giorni 27 di reclusione.
Nel respingere l’istanza il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che i periodi di presofferto invocati dal condanNOME, che andavano dal 9 luglio 2009 al 21 marzo 2010 e dal 16 maggio 2011 al 7 dicembre 2011, non erano stati conteggiati nel
cumulo, in quanto, in realtà, già ricompresi in precedenti provvedimenti di cumulo n. 114/09 e n. 178/11.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta vizio di motivazione sull’assunto che i due provvedimenti di cumulo invocati nel provvedimento impugNOME sarebbero stati ricompresi in quello corrente, e che i periodi di detenzione in esame non erano comunque di fungibilità ma di espiazione della pena.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
La difesa del ricorrente sostiene che i periodi di detenzione sofferti dal condanNOME tra il 9 luglio 2009 ed il 21 marzo 2010 e tra il 16 maggio 2011 ed il 7 dicembre 2011 dovrebbero essere imputati alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 novembre 2011, e non alle sentenze Tribunale Torre Annunziata 22 aprile 2008 (primo periodo) e Tribunale Torre Annunziata 5 febbraio 2007 (secondo periodo). Il difensore aggiunge che, se si legge bene il cumulo, si noterà che questi due periodi detentivi sono stati imputati a queste due sentenze non a titolo di fungibilità, ma a titolo di esecuzione pena.
Leggendo il cumulo, si comprende in effetti che il primo periodo detentivo è stato attribuito alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata a titolo di espiazione pena definitiva, perché dalla pena di cui alla sentenza del 22 aprile 2008 (10 mesi di reclusione) sono stati detratti 2 giorni di presofferto per un arresto in flagranza: residuavano a quel punto 9 mesi e 28 giórni, che il ricorrente ha iniziato a scontare il 9 luglio 2009 e cessato di scontare 1’11 marzo 2010.
Il secondo periodo detentivo è stato attribuito alla ulteriore sentenza di condanna del Tribunale di Torre Annunziata del 5 febbraio 2007 a titolo di espiazione pena definitiva, perché dalla pena della sentenza 5 febbraio 2007 (8 mesi di condanna) il cumulo detrae a titolo di fungibilità 4 mesi e 7 giorni per una detenzione del 2007; residuano a quel punto da scontare 3 mesi e 23 giorni, che il ricorrente sconta effettivamente dal 16 maggio 2011 (per errore ne sconta fino al 7 dicembre 2011, anche se quella pena – considerata isolatamente – sarebbe scaduta il 6 settembre 2011, errore poi comunque emendato nel cumulo).
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In definitiva, dal cumulo si comprende bene che, mentre il ricorrente era in custodia cautelare per la imputazione che porterà alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 novembre 2011, si sono inserite due procedure esecutive di pena definitiva per le due sentenze di Torre Annunziata.
Nei periodi dal 9 luglio 2009 al 21 marzo 2010 e dal 16 maggio 2011 al 7 dicembre 2011 il ricorrente, quindi, ha scontato contemporaneamente sia il cautelare per la sentenza della Corte di appello di Napoli sia i definitivi delle due pronunce di Torre. Nel cumulo, poi, i due periodi in esame sono stati imputati alle pronunce definitive.
La scelta del pubblico ministero, avallata dal giudice dell’esecuzione, è corretta, perché uno stesso periodo di detenzione non può essere imputato a più titoli, e la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, ove venga emesso ordine di esecuzione nei confronti di un soggetto in custodia cautelare per altro fatto, il periodo successivo all’inizio della carcerazione non è computabile nella pena detentiva che per quel fatto dovrà essere scontata qualora intervenga condanna definitiva (Sez. 2, Sentenza n. 4152 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 263192: In tema di sospensione della esecuzione di misure cautelari, il principio per cui uno stesso periodo di detenzione non può essere imputato a più titoli opera nel senso che, ove venga emesso ordine di esecuzione nei confronti di un soggetto in custodia cautelare per altro fatto, il periodo successivo all’inizio della carcerazione non è computabile nella pena detentiva che per quel fatto dovrà essere scontata qualora intervenga condanna definitiva, in quanto ai fini del computo suddetto si dovrà tenere conto soltanto di quella frazione temporale trascorsa in stato di custodia cautelare relativamente alla quale non vi sia stata sovrapposizione con l’espiazione della pena).
D’altronde, il vizio contenuto nel percorso logico della istanza di incidente di esecuzione è piuttosto evidente, laddove si consideri che l’istanza, a fronte di una pena complessiva – applicato il criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. – di anni 30 di reclusione ed euro 15.433 di multa, pretende di detrarre da essa sia 4 anni, 4 mesi e 27 gg. per il cautelare della sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 novembre 2011, che nella istanza indica come scontati senza interruzioni tra il 12 luglio 2007 ed il 9 dicembre 2011, sia i 10 mesi e gli ulteriori 8 mesi per espiazione pena definitiva delle due sentenze del Tribunale di Torre Annunziata, di cui, però, nella istanza non indica quali siano le date in cui sarebbe avvenuta la espiazione.
In definitiva, un periodo di detenzione non può essere calcolato due volte in un cumulo, e la scelta del pubblico ministero, avallata dal giudice dell’esecuzione, di imputare la detenzione alla espiazione pena definitiva, anziché al cautelare, è stata corretta.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2022.