Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20122 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20122 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIOCOGNOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Napoli, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui il tribunale di Torre Annunziata, in data 21.6.2023, aveva rigettato l’istanza volta a ottenere, per scadenza dei termini di fase di cui all’art. 303, co. 1, lett. b), n. 2 e 3 bis, c.p.p., la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere imposta al suddetto COGNOME dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli in data 16.2.2023, in relazione al reato di cui all’art. 416 bis, co. 1, 3, 4, 5, 6, 8, c.p.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il COGNOME lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’intervenuta esclusione, in altro procedimento sorto per il medesimo fatto, della circostanza aggravante di cui al sesto c:onnma dell’art. 416 bis, c.p., non considerata dal tribunale di Torre Annunziata, che, sul punto, ha evidenziato, oltre alla generica preclusione derivante dall’esistenza del giudicato cautelare, l’irrilevanza’ come valido elemento nuovo, della sentenza di condanna pronunciata nei confronti dei coimputati del COGNOME nel diverso procedimento definito in sede di giudizio abbreviato, all’esito del quale, per l’appunto, era stata esclusa la configurabilità della menzionata circostanza aggravante.
A sostegno della propria tesi il ricorrente cita un precedente di questa sezione, secondo cui in tema di misure cautelari personali, l’esclusione, con sentenza non passata in giudicato, di una o più circostanze aggravanti ad effetto speciale nei confronti dei coimputati, giudicati separatamente, costituisce elemento nuovo valutabile dal giudice ai fini della revoca della misura ai sensi dell’art. 299, comma 1, c.p.p., quando l’applicazione della medesima soluzione nel procedimento in corso determini una riduzione dei termini di custodia cautelare e la conseguente scadenza degli stessi (cfr. Sez. 5, 26561 del 17/05;2021, Rv. 281655).
Rileva, al riguardo il ricorrente, che erroneamente il giudice dell’appello cautelare ha ritenuto che l’esclusione della menzionata circostanza aggravante abbia riguardato solo alcuni dei coimputati del COGNOME, in quanto come si evince dalla lettura della motivazione e del dispositivo dell’indicata sentenza, tale esclusione ha riguardato tutti i coinnputati, come appare chiaro, del resto dalla entità delle pene irrogate a COGNOME NOME, a COGNOME NOME e a COGNOME NOME, incompatibili con il riconoscimento della circostanza aggravante di cui si discute, la cui incontestata natura oggettiva è un altro argomento a favore della tesi difensiva non considerato dal giudice dell’appello cautelare, che, nel rigettare l’impugnazione, ha fatto riferimento a un orientamento della giurisprudenza di legittimità da ritenersi superato alla luc:e del precedente da ultimo citato.
Il ricorso non può essere accolto, stante l’infondatezza del rilievo articolato dal ricorrente.
Non ignora il Collegio che questa Sezione ha avuto modo di affermare il principio, secondo cui in tema di misure cautelari personali, l’esclusione, con sentenza non passata in giudicato, di una o più circostanze aggravanti ad effetto speciale nei confronti dei coimputati, giudicati separatamente, costituisce elemento nuovo valutabile dal giudice ai fini della revoca della misura ai sensi dell’art. 299, comma 1, cod. proc. pen., quando l’applicazione della medesima soluzione nel procedimento in corso determini una riduzione dei termini di custodia cautelare e la conseguente scadenza degli stessi (cfr. Sez. 5, n. 26561 del 17/05/2021, Rv. 281655).
Tuttavia, anche a volere condividere tale impostazione, che supera un più risalente orientamento alla luce del quale l’effetto estensivo dell’impugnazione opera a condizione che il procedimento, riguardante un unico reato con pluralità di imputati, non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Rv. 260445), non può non rilevarsi l’esistenza di un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo
cui, in tema di misure cautelari personali, l’elemento nuovo costituito dall’esclusione di una o più circostanze aggravanti ad effetto speciale, stabilita da una sentenza definitiva emessa nei confronti di coimputati giudicati separatamente, pur essendo valutabile nel procedimento in corso ai fini dell’apprezzamento di una riduzione dei termini di custodia cautelare, con eventuale scadenza degli stessi, non soggiace ad alcun automatismo, attesa la libera valutazione del compendio probatorio da parte del giudice cautelare, né, comunque, pur se condivisa, comporta la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima per le precedenti fasi del procedimento, stante l’autonomia di ciascuna di esse (cfr. Sez. 6, n. 14943 del 07/03/2018, Rv. 272775; Sez. 1, n. 44424 del 23/03/2017, Rv. 271235).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame non può non rilevarsi come il tribunale del riesame abbia operato una libera valutazione del compendio probatorio, rilevando, con logico argomentare, proprio sulla base della incontestata natura oggettiva circostanza aggravante di cui di discute, che, ove anche dovesse ritenersi effettiva, e non meramente fittizia, la gestione da parte dell’imputato del bar “INDIRIZZO“, non può escludersi che vi siano altre attività economiche finanziate con il provento dei delitti dall’omonima associazione RAGIONE_SOCIALE, profilo, che, a fronte di una specifica contestazione nel capo d’iimputazione relativo al reato associativo, avrebbe dovuto essere specificamente affrontato dal ricorrente, che, invece, a tanto non ha provveduto (cfr. p. 3), nemmeno attraverso il ricorso per cassazione.
4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1 ter, disp. att., c.p.p.
Così deciso in Roma 1’11.1.2024.