Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48478 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48478 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Caivano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/6/2023 emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura
generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale della libertà di Napoli confermava l’ordinanza con la quale e stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confron ricorrente, al quale si contesta la partecipazione all’associazione di s camorristico diretta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché la tentata estorsione, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod.pen. commessa ai dann NOME COGNOME.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, formulando una pluralità di censure che concernono, essenzialmente, la ricostruzione in punto di fatto della vicenda.
Assume il ricorrente che difetterebbe la prova della partecipazione all’associazione, ponendo in dubbio l’esistenza stessa del sodalizio criminale, rispetto al quale si indica un periodo di operatività che va dal novembre 2019 al maggio 2020, in un territorio sul quale risultava già operante un altro gruppo denominato COGNOME, come emergente dalla sentenza emessa dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 26/7/2021. La compresenza di due associazioni camorristiche, sul medesimo territorio e con una sovrapposizione temporale, non risponderebbe alla basilare logica criminale che non consente tale forma di sovrapposizione.
A ciò si aggiunge il fatto che i collaboratori di giustizia non hanno riferito elementi utili a sostenere l’appartenenza all’associazione del ricorrente, né tale carenza risulterebbe sopperita dai risultati delle intercettazioni.
Le uniche captazioni eventualmente rilevanti a carico di NOME sono collocate nel mese di maggio 2020, il che renderebbe incompatibile la tesi dell’appartenenza all’associazione per un solo mese, posto che la contestazione indica quale data finale proprio maggio 2020.
Per quanto concerne, invece, la tentata estorsione aggravata ex art.416-bis.1 cod.pen., la difesa sottolinea la mancanza della gravità indiziaria, posto che dalle intercettazioni – lette nella loro completezza – non emergeva affatto che NOME avesse realmente posto in essere l’azione estorsiva, della quale dubitava lo stesso coindagato NOME COGNOME. In ogni caso, non risulterebbe sussistente la contestata aggravante.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della sola adeguatezza della custodia cautelare in carcere, sottolineando, in particolare, come le condotte si collocherebbero in epoca risalente.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato
Il primo motivo introduce plurimi elementi di contestazione della
motivazione impugnata che, tuttavia, sono tutti contraddistinti dal prospettare una richiesta di rilettura in punto di fatto degli elementi posti a fondamento della gravità indiziaria, senza che siano individuati profili di manifesta illogicità contraddittorietà.
Il primo aspetto problematico è quello concernente l’esistenza dell’associazione cui avrebbe partecipato il ricorrente, sostenendosi che, nel territorio di riferimento e per il medesimo periodo temporale, risulterebbe operante altra associazione camorristica.
Il Tribunale del riesame, invero, si è fatto carico di tale aspetto, motivando esaustivamente circa il fatto che, nel territorio di Caivano, operava il sodalizio capeggiato da COGNOME e dai fratelli COGNOME, ma dopo l’arresto di questi ultimi vi è stata l’affermazione dell’associazione capeggiata da NOME (cui avrebbe aderito anche l’odierno ricorrente), il tutto nell’ambito dell’avvicendamento di diverse compagini camorristiche (si veda pp.5-8 ordinanza riesame).
Si tratta di una valutazione in fatto, fondata su elementi obiettivi (l’arresto dei fratelli COGNOME e la conseguente possibilità dell’affermazione della nuova compagine), rispetto alla quale le doglianze difensive sollecitano una rivisitazione nel merito degli elementi acquisiti che, tuttavia, non è consentita in sede di legittimità.
2.1. Parimenti infondate sono le censure concernenti la ritenuta partecipazione di NOME al sodalizio, posto che nel ricorso si sollecita una rivalutazione nel merito delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, al fine di escludere la gravità indiziaria, a fronte della motivazione recepita dal Tribunale del riesame secondo cui i collaboratori avevano individuato NOME come affiliato al sodalizio capeggiato da NOME e suo uomo di fiducia. Anche in tal caso, quindi, si prospetta una diversa valutazione del dato probatorio che, tuttavia, non fa emergere un profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
2.2. Considerazioni analoghe valgono anche in relazione al reato di tentata estorsione, rispetto al quale, peraltro, il dato probatorio è sostanzialmente offerto dal risultato delle captazioni che rendono un quadro difficilmente confutabile, dal quale emerge che COGNOME è stato il diretto artefice della tentata estorsione ai danni di una società che stava svolgendo lavori nel territorio di Caivano, senza aver preventivamente chiesto la “protezione” del clan camorristico.
La difesa ha eccepito che, invero, da altre intercettazioni emergerebbero fondati dubbi circa l’effettivo svolgimento dei fatti. La questione concernente la complessiva interpretazione delle intercettazioni telefoniche, attenendo ad aspetti di puro merito, sarà suscettibile di adeguata valutazione nel corso del giudizio, senza che la prospettazione difensiva possa inficiare, in sede cautelare, la
ricostruzione della gravità indiziaria, logicamente dedotta dalla conversazione invero dal tenore inequivocabile – richiamata nell’ordinanza impugnata.
Neppure è contestabile, infine, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art 416-bis.1 cod.pen., non solo in considerazione delle modalità della condotta, ma anche in virtù dell’inserimento del tentativo di estorsione nell’ambito di operatività proprio dell’associazione a delinquere di cui si è ritenuta sia l’esistenza che la partecipazione del NOME.
Il secondo motivo di ricorso, concernente la sussistenza delle esigenze cautelari e l’esclusiva idoneità della custodia in carcere, è manifestamente infondato, stante l’avvenuto riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo di cui all’art. 416-bis cod.pen. con la conseguente applicazione della “doppia presunzione” prevista dall’art. 273 cod.proc.pen.
Né può assumere rilievo dirimente il fatto che le condotte ascritte all’indagato si collochino nel periodo tra la fine del 2019 e maggio 2020.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cd. “tempo silente” (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sez.2, n. 38848 del 14/7/2021, Giardino, Rv. 282131).
Deve aggiungersi, inoltre, che analoghe conclusioni valgono anche in relazione alla specifica condotta di tentata estorsione aggravata, essendosi recentemente ribadito che in tema di applicazione di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez.2, n. 23935 del 4/5/2022, Alcamo, Rv. 283176).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente