Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40409 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40409 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POGGIOREALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/01/2023 del TRIB. della LIBERTA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
L’avvocato COGNOME NOME del foro di MONZA in difesa di: COGNOME NOME si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza il tribunale di Palermo ha parzialmente accolto l’appello proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo avverso l’ordinanza del GIP del 2 dicembre 2022 con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME. Al COGNOME è stata conseguentemente applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso in cassazione la difesa dell’imputato con quattro motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen..
2.1 Con il primo motivo si lamenta travisamento della prova (art. 606 lett. e, c.p.p.).
Il tribunale del riesame ha travisato le risultanze delle indagini nella parte in c pagina 9 dell’ordinanza impugnata assume quale premessa concettuale il rinvenimento delle armi nella proprietà COGNOME nell’aprile del 2021 senza tuttavia considerare che ne corpo delle intercettazioni telefoniche ed ambientali non si rinviene alcun riferiment esplicito o implicito che faccia presumere anche da parte di NOME COGNOME COGNOME
conoscenza o la consapevolezza della disponibilità delle armi rinvenute nel territorio di proprietà COGNOME.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.) in relazione agli articoli 275 comma 3 e 292 comma 2 cod. proc. pen..
Si sostiene che non emergono dagli atti elementi che militino per la attuale e concreta pericolosità del prevenuto. Risulta pertanto errata e merita censura l’ordinanza nella parte in cui svaluta “il mero intervallo temporale dalla data di cessazione dell permanenza nei termini di cui alla contestazione” quale fattore insufficiente a superare la presunzione di cui all’articolo 275 comma 3 cod. proc. pen.
Così facendo il tribunale ha omesso di considerare che dall’informativa conclusiva del RAGIONE_SOCIALE risulta che dall’epoca del sequestro dell’arma (29 april 2021) le indagini non hanno evidenziato condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. È una lettura da fare in negativo, di assenza di commissione di reati.
2.3 Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.) in relazione agli articoli 274 lett. a e 292 cod. proc. pen.
Meramente apparente è la motivazione offerta dal tribunale del riesame sull’esigenza cautelare del pericolo di inquinamento della prova. A ciò si aggiunge che si è omessa la fissazione della data di scadenza della misura emessa anche ai sensi dell’articolo 274 lettera a) c.p.p. così come previsto dall’articolo 292 lett. d) c.p.p..
2.4 Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.) in relazione agli articoli 274 lett. b) e 292 c.p.p..
Anche in relazione al pericolo di fuga la motivazione offerta dal tribunale del riesame sulla specifica esigenza cautelare è meramente apparente poiché fondata su frasi di stile.
Il Procuratore Generale in udienza ha chiesto il rigetto della istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
In relazione al primo motivo, si denuncia il travisamento della prova commettendo tuttavia un errore concettuale sul reale significato del vizio evocato.
Il “travisamento della prova” (o “contraddittorietà processuale” come lo qualifica la dottrina più attenta) chiama in causa, in linea generale, le distorsioni del patrimon conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esam la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relati “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una pro non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini
decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 390 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215). Invero il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifi dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significat atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elem di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605).
Alla luce dei principi esposti, è facile comprendere che, lungi dal prospettare una delle tre ipotesi sopra descritte, ciò che con il motivo si vuole sottoporre a questa Corte è una rivalutazione del quadro probatorio, operazione che va ben oltre i limiti consentiti dal vaglio di legittimità.
Si deduce infatti che il Tribunale nell’ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare “l’assoluta assenza di dati probatori o indiziari che facciano, sia sol presumere, la conoscenza del possesso dell’arma rinvenuta nel territorio COGNOME in capo alla persona di NOME COGNOME” (pg.2). Da ciò deriverebbe la retrodatazione dei fatti ascrivibili all’imputato al settembre 2019 piuttosto che all’aprile 2021, epoca de rinvenimento delle armi nella disponibilità del giovane NOME COGNOME (c1.95) e (per come si è ritenuto di ricostruire nell’ordinanza) del consesso malavitoso di cui il NOME era membro.
Il ragionamento proposto tuttavia non convince poiché il travisamento nei termini indicati non sussiste. Il tribunale, in effetti, ha valutato il quadro indiziario giun alla conclusione che il possesso delle armi da parte di NOME COGNOME (c1.95) fosse espressivo di detenzione ‘di gruppo’ per le ragioni ben espresse nelle ultime pagine del provvedimento impugnato. Ivi sono riportati i colloqui intercorsi tra i COGNOME (padre figlio) con riferimento alle armi ed alla necessità di occultarle. Significativamente tratta di interlocuzioni tra malavitosi risalenti al 2019 a dimostrazione, come ritenu dal tribunale con giudizio appropriato ed immune da vizi logici o da contraddittorietà di sorte, che (i) le armi fossero uno strumento della associazione e non un possesso esclusivo del giovane rampollo, magari interessato a spadroneggiare con metodi più spregiudicati di quelli adottati dalla mafia tradizionale e (ii) che il possesso, in qu risalente ad almeno un biennio rispetto all’epoca del ritrovamento effettivo (che poi ha portato a separato processo conclusosi con condanna) fosse dimostrativo della perdurante pericolosità della associazione. Da qui, il sillogismo continua con l’estensione della valenza probatoria dell’episodio anche all’imputato, pur in assenza di espressa menzione nel materiale intercettivo di NOME COGNOME. Ed in effetti, dato il ruolo di costui all’interno della associazione (fratello del capo ed intermediario tra cost e gli strati più ‘esecutivi’ dell’associazione), appare del tutto congruo derivarne conclusione che egli fosse a conoscenza fin dal 2019 della disponibilità delle armi.
Anche il secondo motivo è infondato.
Come noto, per i reati inclusi nel catalogo di cui all’articolo 51, comma 3- bis, cod. proc pen. tra i quali rientra anche l’associazione per delinquere ex art. 416 bis cod. pen. ascritto all’imputato, l’articolo 275 c.p.p., relativo ai «criteri di scelta delle misu comma 3 stabilisce che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis … del presente codice … è applicata la cus cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che no sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduce un «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un’inversione dell’onere dalla prova: s presumono la sussistenza, l’idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che», in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 de 14/01/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 3^, n. 30629 del 22/09/2020, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, COGNOME, RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l’inattualità di situazion pericolo cautelare»; Sez. 3, n. 15463 del 22/2/2023, COGNOME, n.m.). E’ ben vero che vi è un ulteriore indirizzo ermeneutico secondo cui quando fra i fatti contestati e l’emissione della misura sia intercorso un “considerevole lasso di tempo”, il giudice, pur in presenza della presunzione relativa, ha l’obbligo di motivare puntualmente in ordine alla esistenza e attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti dissociazione dell’indagato dal sodalizio criminale (v., ad es., Sez. 6, n. 19863 de 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, COGNOME, Rv. 279720; Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, NOME, Rv. 279728). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In tali pronunce, tuttavia, l’enfasi è posta sul fatto che il considerevole lasso tempora sia uno dei fattori in valutazione, e non l’esclusivo. In ogni caso nel procedimento oggi all’esame della Corte va comunque escluso che fra i fatti contestati e l’imposizione della misura sia intercorso un considerevole lasso di tempo, idoneo da solo a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in assenza di qualsiasi altro elemento indicativo di una cessazione del pericolo di recidiva da parte dell’indagato, a carico del quale sussistono gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione all’associazione di tipo mafioso. Occorre infatti rimarcare che la partecipazione al sodalizio criminoso è radicata, risalente e recidivante (l’imputato era già sta condannato e carcerato per lo stesso reato nel decennio decorso) e che il livello partecipativo implica, in assenza di comprovate condotte dissociative, un rapporto fiduciario permanente ed in definitiva, immanente nell’ambiente al quale l’imputato appartiene.
Non vi è interesse in ordine agli ultimi due motivi di ricorso, riguardanti sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274, comma 1, lett. a) e b), cod.
proc. pen., in quanto è assorbente la valutazione del Tribunale sulla sussistenza del pericolo di recidiva, questione esaminata e risolta in senso affermativo al precedente punto (2) di questa motivazione.
Da quanto detto deriva il rigetto del ricorso e da questo la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e l’invio di copia del provvedimento per l’esecuzione da parte della Cancelleria ex art.28 reg. esec. cod. proc. pen..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.28 reg. esec. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 21 giugno 2023
Il C nsigliere relatore
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Il Presidente