Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6210 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6210 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 05/02/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 31/07/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLI Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO COGNOME che conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Dato atto dell’assenza del difensore che aveva richiesto la trattazione orale;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 24 giugno 2025 che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione, con ruolo di vertice, all’associazione mafiosa di camorra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – articolazione di San Giovanni a Carbonara (art. 416bis , secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, cod. pen. capo 1), partecipazione, con ruolo di vertice, a un’associazione dedita al narcotraffico (art. 74, commi 1, 3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup. capo 9), operante in INDIRIZZO, aggravata ex art. 416bis cod. pen. per l’agevolazione di quella al capo 1).
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare, Ł stata affermata la gravità indiziaria dei sopra citati reati sulla base delle captazioni, delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, delle indagini di polizia giudiziaria eseguite anche per mezzo di sistemi di videosorveglianza.
In particolare, i giudici della fase cautelare hanno richiamato in premessa i provvedimenti giudiziari, anche irrevocabili, che attestano l’esistenza e l’operatività del RAGIONE_SOCIALE, per descrivere e ricostruire l’attuale operatività di esso e l’appartenenza dell’indagato, nonchØ la partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico, controllata dal RAGIONE_SOCIALE mafioso.
Ricorre NOME COGNOME,a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, sviluppando tre motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia la «mancanza assoluta di motivazione (art. 606, co. 1, lett.
e, c.p.p.) in ordine al capo 9) della imputazione provvisoria con riferimento alla violazione degli artt. 292 e 309 c.p.p.», con particolare riferimento all’omesso esame delle deduzioni difensive, articolate in apposita memoria, circa la natura esclusivamente famigliare della presunta organizzazione composta dalla sola famiglia COGNOME, senza che sia stata ravvisata dal GIP la sussistenza della associazione dedita al narcotraffico che era stata ipotizzata dal pubblico ministero come facente capo al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, così essendosi illegittimamente modificato il fatto enucleato dall’accusa.
La questione non Ł stata affrontata dal tribunale del riesame.
2.2. Il secondo motivo denuncia la «omessa motivazione (art. 606, co. 1, lett. e, c.p.p.) sulla derubricazione della fattispecie associativa sub capo 9) nel reato ex artt. 110 c.p., 81 cpv. c.p., 73 DPR 309/90», poichØ non Ł stata individuata la ‘piazza di spaccio’ e l’ambito territoriale nel quale avrebbe operato la presunta organizzazione, nØ Ł stata dimostrata la coscienza e volontà di partecipazione, sicchØ la condotta andava riqualificata quale cessione continuata di stupefacenti.
2.3. Il terzo motivo denuncia la «manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al capo 1) della rubrica; nonchØ travisamento per omissione degli elementi a favore offerti con la memoria difensiva (art. 606, co. 1, lett. e, c.p.p.)».
Il ricorso stigmatizza che «la difesa con la propria memoria, ha scandagliato uno per uno gli elementi a carico del proprio assistito, giungendo alla conclusione che dalle fonti esaminate non trapelasse la sciente e convinta partecipazione (attiva) di COGNOME NOME ai vertici del sodalizio (vd. pgg. 3/7 memoria difensiva)», in particolare segnalando che: la circostanza che COGNOME NOME abbia partecipato all’incontro con NOME non Ł indicativa della partecipazione poichØ non si tratta di una ‘scorreria in armi’, essendosi limitato l’indagato ad accompagnare altri all’incontro chiarificatore; «masticare le dinamiche criminali infracittadine Ł costume diffuso alla stessa stregua di argomenti di altra natura».
Ad avviso della difesa, COGNOME NOME NOME detenuto dal 30 gennaio 2024, sicchØ la eventuale permanenza deve ritenersi cessata alla detta data, mancando significativo materiale accusatorio che ne attesti l’attuale associazione e partecipazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.
La giurisprudenza di legittimità Ł costantemente orientata ad affermare il condiviso principio secondo il quale «in tema di impugnazione di misure cautelari personali, il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione» (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, COGNOME, Rv. 264938).
Recentemente si Ł pure chiarito che «l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logicogiuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive» (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578).
Tuttavia, non può farsi a meno di ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che «in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del
provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività» (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972).
2.1. Il richiamato metro di giudizio, che il Collegio condivide pienamente, conduce necessariamente a giudicare irricevibili quei motivi di ricorso che si limitano a denunciare, sotto il profilo dell’assenza della motivazione, l’omesso esame di deduzioni, ove pure articolate in memorie depositate in sede di riesame, in relazione alle quali, tuttavia, non sia specificamente argomentata la decisiva capacità di scardinare nel profondo il ragionamento del giudice cautelare; ciò, peraltro, senza investire, nell’enunciazione della critica ritenuta decisiva, la Corte di legittimità di questioni di merito.
2.2. Come conseguenza di tali doverose premesse metodologiche deve concludersi che il primo e il secondo motivo di ricorso sono destinati all’inammissibilità quando, senza considerare la complessiva risposta offerta dal giudice del riesame che, ove mai necessario, abbia pure richiamato l’ordinanza genetica, si limiti a denunciare l’omessa risposta a deduzioni difensive, neppure compiutamente articolate in sede di legittimità (non essendo sufficiente il richiamo all’atto di parte perchØ onererebbe la Corte della selezione della critica ritenuta in ipotesi rilevante dal ricorrente), anche sotto il profilo della specifica (non solo enunciata) capacità distruttiva del complessivo ragionamento oggetto di critica.
2.3. Del resto, la ridotta perimetrazione della compagine associativa dell’art. 74 TU Stup. operata dal GIP con puntuale selezione di un sottoinsieme di associati non conduce affatto alla modifica del ‘fatto’ denunciata dalla difesa, nØ a una diversa qualificazione giuridica della condotta, posto che il ricorso omette di criticare specificamente quanto dettagliatamente argomentato dal tribunale del riesame alle pag. 19 e segg. circa l’esistenza e operatività di detta associazione e il ruolo di vertice di COGNOME NOME.
2.4. Se, per un verso, la ‘sede’ operativa Ł indicata già nell’imputazione e risulta individuata sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori e delle attività di captazione, Ł sufficiente ricordare, dall’altra parte, che il ricorso non esamina neppure le numerose eloquenti captazioni intercorse con l’indagato circa i ruoli e le specifiche attività professionalmente svolte nel settore degli stupefacenti dal gruppo criminale riferibile ai COGNOME, capitanato dall’indagato e dal fratello NOME, operante sotto l’egida e al fine di agevolare il ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘, all’epoca ‘guidato’ da COGNOME NOME.
2.5. Premesso che l’ordinanza impugnata fa riferimento a numerose captazioni, tra vari soggetti anche di rilevantissimo livello criminale , concernenti all’organizzazione di un articolato traffico di stupefacenti, caratterizzato da svariati contatti con diversi fornitori, all’individuazione di varie partite di droga, alla definizione dei prezzi, dei ruoli e delle funzioni da svolgere a cura degli associati nonchØ alla disponibilità di luoghi di stoccaggio, nonchØ all’accertata commissione, da parte di alcuni associati, di vari episodi di detezione e acquisto, il ricorso si limita a dedurre l’insussistenza del fatto e che COGNOME NOME non avrebbe svolto un ruolo attivo, senza confrontarsi con le numerose conversazioni dalle quali emerge che lo stesso Ł considerato il vertice dell’organizzazione, esperto del settore e abile negoziatore.
2.6. La deduzione concernente la presunta omessa risposta alle deduzioni difensive Ł, dunque, generica, al pari delle deduzioni sulla gravità indiziaria.
Il terzo motivo di ricorso, che riguarda il reato associativo mafioso del capo 1), Ł inammissibile.
3.1. La condotta materiale Ł ampiamente descritta dall’ordinanza impugnata e da quella genetica, mentre il ricorso, reiterando la generica deduzione dell’omessa risposta alla memoria difensiva, si limita a sminuire il significato della ‘scorribanda armata’, dettagliatamente ripresa dalle videocamere, di numerosissimi affiliati al ‘RAGIONE_SOCIALE‘ convenuti sotto l’abitazione di COGNOME per assicurare che il previsto summit mafioso, cui partecipava in prima persona COGNOME NOME, sortisse l’effetto desiderato.
In effetti, come risulta dalle non criticate captazioni, i fratelli COGNOME NOME e NOME, a valle del summit , discorrevano dei fatti associativi e delle iniziative da assumere.
Anche in questo caso, il ricorso omette di esaminare le numerosissime ed eloquenti captazioni che coinvolgono direttamente COGNOME NOME negli affari di mafia e nelle riunioni decisionali, sicchØ risulta priva di capacità critica l’argomentazione sociologica cui si affida il ricorso per sminuirne il significato.
3.2. Priva di specifica attinenza Ł, da ultimo, la questione dello stato detentivo di COGNOME, sia perchØ non risulta sia stata specificamente posta in sede di riesame, sia perchØ priva di rilievo sulla gravità indiziaria, come invece pretenderebbe la difesa.
Va, infatti, ribadita l’insufficienza di tale formale elemento (la detenzione per un breve periodo) a influire sulla cessazione della permanenza della partecipazione associativa, soprattutto ove, come nel caso in esame, l’indagato ha svolto e ricoperto un ruolo di vertice da tutti riconosciuto.
Il ricorso, del resto, si limita a dedurre che lo stato detentivo sia incompatibile con la prosecuzione della partecipazione associativa, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità; si Ł recentemente ribadito che «in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato» (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021 – dep. 2022, Di COGNOME, Rv. 282661 – 02).
3.3. Tanto premesso con riguardo alla permanenza del legame associativo mafioso, quanto alle esigenze cautelari Ł sufficiente rilevare che il ricorso non sviluppa censure specifiche.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME