Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51055 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51055 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Marsala il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa nei suoi confronti dal Tribunale della libertà di Palermo il 13/04/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria scritta con cui il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni scritte con cui l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 aprile 2023 il Tribunale di Palermo, previamente dichiarando assorbito il reato di cui al capo 7 nel reato ex artt. 99, 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 di cui al capo 5 delle imputazioni provvisorie, ha
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rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME relativamente all’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere seppure escludendo il ruolo di promotore dell’associazione e l’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990 contestatagli.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME e nelle successive conclusioni scritte si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo «manifesta illogicità e/o mancanza di motivazione»: a) circa la associazione per delinquere ex art. 4 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo 5, osservando che la sua sussistenza, che peraltro sarebbe stata di breve durata (tre mesi), non è desumibile soltanto dalla reiterazione di reati-fine e che mancano i necessari gravi indizi per ritenere che COGNOME ne abbia fatto parte con il ruolo di addetto alla cessione della sostanza stupefacente; b) circa la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, osservando che questo tanto più manca se più si considera la distanza temporale fra l’applicazione della misura cautelare (2023) e i fatti contestati come commessi fra il dicembre 2021 e i primi mesi del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L’ordinanza ha illustrato i gravi indizi circa l’esistenza della associazione pe delinquere oggetto dell’imputazione risultanti dalle intercettazioni e desumibili dai continui contatti tra i componenti del gruppo, dall’attribuzione di compiti precisi ciascuno di loro, dalla realizzazione delle condotte con metodo collaudato (anche con la predisposizione di appositi turni finalizzati a garantire il costante rifornimento sostanza stupefacente a i clienti), dall’utilizzo di un linguaggio in codice agevolmente compreso dai coindagati.
Va ribadito che per l’applicazione di una misura cautelare personale basta qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessar «gravi indizi di colpevolezza» non corrispondono agli «indizi» intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di mer dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, richiede la precision e la concordanza degli indizi – giacché il comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen.
richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299; Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019).
Su questa base, senza incorrere in manifeste illogicità e utilizzando pertinenti massime di esperienza, i! Tribunale ha ritenuto che il ricorrente avesse il compito di consegnare la droga valutando i contenuti delle intercettazioni che mostrano la fungibilità nell’attività svolta tra lo stesso e la compagna, la sua partecipazione operazioni di cessioni complesse, le dichiarazioni provenienti da un suo acquirente assiduo, la commissione di reati di cessione.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha puntualizzato che non sono emersi elementi di valutazione idonei a superare la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelati e di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., norma che prevale, in quanto speciale, su quelle generali poste dall’art. 274 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, NOMEnu, Rv. 282865).
In aggiunta, ha osservato che la reiterazione della condotta criminosa, per assicurare una costante fornitura di sostanze stupefacentf, e lo stabile inserimento nella associazione per delinquere, oltre ai precedenti penali e alla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, connotano la personalità criminale di COGNOME e indicano la inadeguatezza rispetto alle esigenze cautelari anche della sua sottoposizione agli arresti domiciliari con uno strumento elettronico di controllo, giacché questo è atto soltanto a segnalare eventuali evasioni ma non la realizzazione di condotte illecite. Inoltre, ha considerato che lo stato di detenzione del ricorrent per altra causa non fa venire meno la necessità di salvaguardare le esigenze cautelari, stante l’autonomia dei procedimenti e la possibilità che COGNOME fruisca di seppur brevi intervalli di libertà.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 06/10/2023