Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26499 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26499 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LATINA il 12/08/1975
avverso l’ordinanza del 13/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di ri proposta contro l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, em per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina/cra marijuana, in concorso con il fratello NOME
Due i motivi a sostegno del ricorso:
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione a qualificazione giuridica della condotta, in riferimento al comma 5 dell’art. 73 d.P ottobre 1990, n. 309, lamentandosi che il Tribunale non si sia conformato al giurisprudenza di legittimità (in specie alla pronuncia n. 51063 del 27/09/20 Murolo delle Sezioni Unite);
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione al scelta della misura, con riferimento alla esclusione degli arresti domiciliari. La sostiene che non sarebbe dato sapere quale sia l’inserimento in un ambiente dedi al narcotraffico dei due fratelli incensurati, trovati in possesso di un quant risibile di cocaina, senza che siano noti gli asseriti fornitori e la presunt acquirenti. L’ordinanza impugnata non spiega per quale motivo non sarebbe prospettabile la concessione della sospensione condizionale della pena o, comunque, l’irrogazione di una condanna inferiore ai tre anni di reclusione, né perché l’abita non sarebbe idonea a contenere le eventuali esigenze cautelari. La motivazione s punto apparirebbe anche illogica.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza impugnata ha dato atto di un quadro indiziario incompatibile con l’ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell’art. 73 citato: con motivazione – IL, eoww GLYPH.A.C4….’- 0.. st-C., ce ce , v- yo manifestamente illogi ayll Giudice della cautela ha invero ritenuto che i fra COGNOME avessero il compito di custodire e confezionare lo stupefacente ch successivamente gli COGNOME cedevano agli acquirenti. Elementi tutti che escludo quella ridotta offensività, che giustifica la sottrazione al severo regime sanziona previsto dalle altre norme incriminatrici contenute nell’art. 73 T.U. stup.
Giova precisare che, come ricordato dalle Sezioni Unite (nella sentenza n. 51063 de 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076), rimangono attuali i principi affermati in precedent arresti del Supremo Collegio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui, per l’appunto, lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offen penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagl parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativame assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».
Nel caso di specie, ciò che rileva, come si è detto, è la circostanza che i f COGNOME avessero il compito di custodire e confezionare lo stupefacente che g COGNOME cedevano agli acquirenti, in tal modo rientrando la condotta dell’indagat un ambito più ampio e rilevando una professionalità dell’agire criminale.
Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, oltre coerente rispetto ai principi indicati dalle Sezioni Unite Murolo.
2.1. Con riferimento alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura rammentato che l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adegu trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribu del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circ all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di e rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui p rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogi evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificati provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).
Delimitato nei predetti termini l’ambito di scrutinio del giudice di legittimità, il C osserva che l’ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto delle ragioni che l’hanno determinata. A fronte di un consolidato quadro di gravità indiziaria Tribunale ha desunto dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative d professionalità dell’indagato e del suo inserimento in un ambiente dedito narcotraffico, il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati analoghi a in contestazione. Ha osservato che le stesse circostanze del fatto dimostrano co l’indagato fosse in contatto con fornitori ed avesse una rete di acquirenti. Ha rit che la misura custodiale in carcere sia l’unica in grado di assicurare la neces cesura con l’ambiente nel quale è maturato il fatto addebitato, atteso che i rap con i fornitori e gli acquirenti sarebbero difficilmente rescindibili e potrebbero e
mantenuti anche in regime di arresti domiciliari, come risulta evidente dal fatto c due COGNOME si trovassero nei pressi dell’abitazione dei COGNOME.
Che i due fratelli COGNOME cooperassero con gli COGNOME è circostanza che il ric non contesta e su essa pare fondarsi la qualificazione del fatto come violazi
dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Da tale qualificazione consegue che la pe prevedibilmente inflitta non sarà condizionalmente sospesa o inferiore ai tre anni
Sulla ipotizzata violazione dell’art. 275, comma 2
bis, cod. proc. pen, giova peraltro
ricordare che “i limiti di applicabilità della misura della custodia cautelare in c previsti dall’art. 275, comma secondo
bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (testo
introdotto dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge agosto 2014, n. 117) possono essere superati dal giudice qualora ritenga, secon
quanto previsto dal successivo comma terzo, prima parte, della norma citata comunque inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari ogni altra misura meno
afflittiva” (Sez. 3, n. 32702 del 27/02/2015, gabbar, Rv. 264261; Sez. 2, n. 46
del 14/07/2016, COGNOME Rv. 268143; Sez. 3 n. 15025 del 18/12/2018, dep. 2019,
Manto, Rv. 275860). Al riguardo, il Tribunale ha reputato che l’abitazione o l’indagato vorrebbe essere posto in regime autocustodiale non è idonea ad evitare perpetrarsi del reato, essendo questo il luogo in cui veniva custodito e prepara stupefacente e costituendo questo la base logistica sicuramente conosciuta dalla r dei contatti dei fratelli COGNOME.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente