Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 868 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 868 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/02/2022 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Proc. Gen. si riporta alla conclusione già depositata in cancelleria udito il difensore
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso;
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 3639/2022 del 20.01.2022 la Prima Sezione di questa Corte annullava l’ordinanza del 07.05.2021 del Tribunale di Reggio Calabria di conferma in sede di riesame della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, emessa dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale limitatamente al capo A) della rubrica (previa qualificazione della condotta loro ascritta nel reato di concorso esterno in associazio di stampo mafioso) e alle esigenze cautelari, ritenendo non adeguatamente motivato il provvedimento impugNOME in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari a ritenere integrata la fattispecie criminosa di concorso esterno in associazione di stampo mafioso e comportando, tale statuizione, l’annullamento altresì del provvedimento impugNOME laddove, nella scelta della misura, si fondava – con riferimento alle esigenze cautelari – sulla presunz di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
2. Con ordinanza del 18.02.2022, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, pronunciando in sede di rinvio, annullava l’ordinanza di custodia cautelare quanto al reato di cui al capo ritenendo, in assenza di ulteriori acquisizioni probatorie, impossibile fornire più specifi adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del legame, intercorrente tra i RAGIONE_SOCIALE e i sodalizio mafioso, funzionale a garantire all’organizzazione e agli indagati reciproci vanta imprenditoriali ed economici – disponendo limitatamente al detto titolo cautelare l’immedia liberazione di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME; confermava invece, la misura della custodia cautelare in carcere applicata con l’ordinanza n. 2 e 8-13/21, nei confronti di entram gli indagati, per le residue imputazioni loro ascritte di cui ai capi C, E ed H – ferma restan già disposta esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis. 1 cod. pen. – riten la misura cautelc.: e della custodia in carcere l’unica misura idonea a contenere i pericula inquinamento probatorio e di reiterazione del reato e inefficaci misure meno afflittive, qu quella degli arresti domiciliari, pur accompagnati da meccanismi elettronici di controllo, anc laddove eseguite al di fuori del territorio calabrese, avendo il presente procedimento messo i luce come i COGNOME operassero su tutto il territorio nazionale, sfruttando una rete conoscenze vasta, composta da soggetti di diverse estrazioni geografiche anch’essi dotati a spiccata capacità criminale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso la suddetta ordinanza hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME COGNOME atto a firma dei propri difensori, affidando le proprie censure ad un unico motivo con il quale deducono i vizi di violazione di legge e motivazione, per avere il Tribunale mancato di dare seguito al dictum di codesta Corte, circa la necessità di una adeguata e specifica motivazione, a seguito della doxiuta esclusione dei riferimenti di cui all’art. 275 co. 3 cod. proc. pen., in ordine alla inidoneità della misura c degli arresti domiciliari ad adempiere alle ritenute esigenze cautelari; in particolare, quan versante probatorio (art. 274 co. 1 lett. a cod. proc. pen.), il quadro indiziario a cari ricorrenti si compone interamente di risultanze dell’attività di intercettazione condotta dur le indagini e di dati captativi non suscettibili di modifica sotto il profilo della conserv
genuinità della prova, non potendosi, pertanto, ritenere concreto ed attuale, in relazione specifiche circostanze di fatto, il pericolo di inquinamento probatorio, tenuto conto d celebrazione già del procedimento di primo grado a carico dei ricorrenti; quanto, invece, ritenuto pericolo di probabile recidivanza, il provvedimento impugNOME è censurabile, laddove ha mancato di adeguatamente tenere in considerazione il decorso temporale dall’inizio dell’esecuzione della misura e lo stato di incensuratezza degli indagati, erroneamente non prendendo specificamente in considerazione la concreta dimensione fattuale della vicenda criminosa in esame e la personalità dei ricorrenti nella concretezza della condotta e d comportamenti posti in essere.
Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, h anticipato, con requisitoria scritta del 16.9.2022 le sue conclusioni, chiedendo il rigett ricorso.
In data 16 settembre 2022 la difesa dei COGNOME ha prodotto motivi aggiunti, con i quali ha denunciato la carenza di motivazione del provvedimento impugNOME in merito al paventato pericolo ex articolo 274 lettera a) c.p.p. e messo in risalto il decorso di un lasso di realmente consistente, durante il quale gli imputati hanno giammai manifestato la minima condotta rivelatrice del pericolo; analogamente, per quanto concerne il pericolo di reiterazio dei reati, anch’esso risulta privo di motivazione; in particolare, se è vero che gli indagati manifestato particolare attitudine professionale nello specifico settore di operatività, altre vero è che l’accesso a quella particolare professionalità e a quel settore finanziario è attualmente preclusa, nonché la partecipazione in qualsiasi forma alla società ritenuta da ess fattualmente amministrata; peraltro, COGNOME NOME, avente posizione di maggiore pregnanza processuale, in quanto ritenuto il cassiere dell’associazione, ha ottenuto la misur più favorevole degli arresti domiciliari. All’uopo già in data 15.9.2022 la difesa degli indag depositato memc GLYPH di replica, allegando il provvedimento con il quale a COGNOME NOME, con posizione processuale più grave, è stata disposta la sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, siccome manifestamente infondati.
Giova ribadire, innanzitutto, che l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcu potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ne’ alcun pote riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzament delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientran nel compito esclusivo e insindacabile del giudice, cui è stata chiesta l’applicazione della mis cautelare, nonché del tribunale del riesame.
Il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza alle esigenze cautela riscontrare, dunque, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvediment impugNOME. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente
investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diver valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Infatti, il controllo di legittimit limitarsi alla verifica dell’esistenza, nella decisione impugnata, di una motiv . azione adeguata e non manifestamente illogica, idonea a dimostrare la perduranza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p., sul presupposto implicito che non siano venute meno nel frattempo l condizioni di applicabilità della misura cautelare.
1.1. Tanto premesso, si osserva che il Tribunale del riesame, nel compiere la valutazione delle esigenze cautelari, alla luce del dictum della sentenza di annullamento, ha messo in risalto come in assenza dell’operatività del meccanismo presuntivo di cui all’articolo 275/3 c.p.p. risu sussistenti nella fattispecie in esame il pericolo di un inquinamento probatorio e di reiterazi di reati della stessa specie di quelli posti in essere nel presente procedimento, contestati ai C), E) ed H), sviluppando all’uopo un ragionamento immune da vizi logici.
1.2. Le imputazioni in relazione alle quali sono state riconosciute sussistenti le esigenze caute nei confronti dei germani COGNOME attengono: quanto al capo C), all’associazione per delinquere – nellr quale ai COGNOME è stato riconosciuto il ruolo di capi e promotori- costi con altri, tra cui COGNOME NOME, finalizzata a commettere più delitti di cui agli artt. 648, e ter c.p.p. e 8, 2 e 5 d.lgvo n. 74/2000, attraverso la gestione di fatto del deposito fiscale RAGIONE_SOCIALE in uno al legale rappr.te COGNOME NOME, appunto; quanto al capo E) a plu episodi di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 D.Igvo n. 74/2000; quanto al capo H) cui all’art. 648 ter.1 c.p..
In relazione alle suddette imputazioni il Tribunale del riesame, GLYPH quanto al pericolo di inquinamento probatorio, ha messo in risalto come non risultino ancora identificati i sogge che provvedevano a monetizzare in contanti il profitto illecito e che erano addetti alla gesti dei conti correnti esteri, in particolare in Bulgaria. Inoltre, ha ritenuto non trascurabile la dell’organizzazione di allestire canali riservati e protetti di comunicazione, ovvero di dotare membri di cellulari citofonici o di comunicazione dedicata intestata a stranieri in modo da mette al riparo alle inve:dgazioni.
2.1.Tale valutazione, nei limiti della cognizione demandata a questa Corte come sopra precisati, risulta adeguata a dar conto dell’esigenza cautelare in questione, avendo argomentato le ragioni del permanere del pericolo di inquinamento probatorio, laddove le censure in proposito svolte dai ricorrenti si traducono in censure in fatto, limitandosi a mettere in risalto l’esau probatoria dell’attività di intercettazione e della celebrazione già del procedimento di pr grado.
D’altra parte in tema di misure cautelari personali, il pericolo per l’acquisizione o la gen della prova, richiesto dall’art. 274 lett. a) cod. proc. pen., per l’applicazione delle stes deve essere concreto, può identificarsi in tutte quelle situazioni dalle quali sia poss desumere, secondo la regola delrid quod plerumque accidit”, che l’indagato possa turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinandb le relative fon 6, n. 29477 del 23/03/2017, Rv. 270561) ed all’uopo il riferimento al fatto che i soggetti ch
provvedevano a monetizzare in contanti il profitto illecito e che erano addetti alla gestione conti correnti esteri -in particolare in Bulgaria- non sono stati identificati appare sufficient rappresentativo di tale pericolo.
Infatti, in tema di esigenze cautelari, il pericolo attuale e concreto per l’acquisizione o la ge della prova, di cui all’art. 274, lett. a) cod.proc.pen., può essere riferito alle c . ondotte di eventuali coindagati, laddove esse si presentino potenzialmente idonee ad inquinare il quadro probatorio, emergente nell’interesse comune di tutti i partecipanti al reato.
Inoltre, neppure è stata ritenuta trascurabile, a dimostrazione della ricorrenza nella fattispe del pericolo di inquinamento probatorio, la capacità dell’organizzazione di allestire can riservati e protetti di comunicazione, ovvero di dotare i suoi membri di cellulari citofoni comunicazione dedicata intestata a stranieri, in modo da mettersi al riparo alle investigazioni
In ogni caso, in tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari relative al peri di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato, previste dall’art. 274 cod. proc. pen. devono necessariamente concorrere, bastando anche l’esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l’adozione del provvedimento (Sez, n. 29477 del 23/03/2017, Rv. 270561) e nella fattispecie risulta adeguatamente rappresentata dal Tribunale la concreta ricorrenza dell’esigenza cautelare del pericolo reiterazione dei reati oggetto di imputazione.
2.2.Quanto al pericolo di cui alla lettera c) dell’art. 274 c.p.p., il Tribunale del rie valorizzato innanzitutto le concrete modalità dei fatti, inquadrandosi le condotte dei COGNOME in un contesto associativo composto da soggetti provenienti dalle più svariate realtà territor orientato alla realizzazione di una frode tributaria, che ha portato alla realizzazione di un pr costituito dal risparmio di spesa pari a ben 34 milioni di euro circa e alla ripulitura del med attraverso raffinate operazioni di trasferimento su conti esteri; non trascurabile è poi il rappresentato dal ruolo rivestito dai COGNOME all’interno dell’ associazione, avendo svol unitamente agli altri indagati funzioni organizzative tese a consentire la prosecuzione del condotte illecite, anche quando si verificavano vicende come il blocco della licenza del deposi di Locri che avrebbero ben potuto indurre i ricorrenti a una resipiscenza. .
Tale valutazione on illogica, contrariamente a quanto in sostanza dedotto dai ricorrenti, è sta valutata anche in termini di attualità e concretezza del pericolo di recidivanza, laddove è st messo in risalto come, in occasione dell’esecuzione della misura custodiale, NOME NOME NOME insieme al coindagato COGNOMECOGNOME soggetto con cui aveva operato in maniera simbiotica per tutto il periodo oggetto di investigazioni, a Lissone in possesso di diversi dispositivi cellulari dedicati, a riprova della attualità delle cointeressenze, ragionevolmente illecite, coltiva entrambi.
Inoltre, con nota del 27 aprile 2021, la Guardia di finanza dava atto del fatto che nell’am dell’attività tecnica svolta sulle utenze dedicate fosse emerso che gli interessi criminal sodalizio si stavano espandendo anche nei confronti di altre attività imprenditoriali.
2.3. In tale contesto, la valutazione della Corte territoriale -che ha ritenuto la misura custodia in carcere applicata ai ricorrenti quale unica misura idonea a contenere le indica esigenze cautelari a carico dei ricorrenti, essendo la stessa idonea ad evitare che i COGNOME possano entrare in contatto con i membri del sodalizio sfuggiti allo spettro investigativo e ten di entrare in possesso di quanto non è stato possibile vincolare con le cautele reali applic nell’ambito del presente scioglimento- si presenta immune da censure.
Inoltre, non si ravvisano profili di censura nella valutazione del provvedimento impugnat secondo cui la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche se accompagnata da meccanismi elettronici di controllo, sarebbe inefficace, anche laddove eseguita al di fuori territorio calabrese, avendo il presente procedimento messo in luce come i COGNOME operassero su tutto il territorio nazionale, sfruttando una vasta rete di conoscenze composta da soggetti diverse estrazioni geografica dotati di spiccata capacità criminale.
La circostanza, poi, messa in risalto dai ricorrenti , quanto alla concessa sostituzione della mis custodiale con quella degli arresti domiciliari in favore di COGNOME NOME, asseritament con posizione processuale più grave, non si confronta con quanto messo in risalto nel provvedimento impugNOME circa il ruolo dei COGNOME e delle modalità della condotta traducendosi perciò in una censura del tutto generica disancorata dall’iter argomentativo de provvedimento impugNOME
3.1 ricorsi vanno, 7.ertanto, dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagame delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 4.10.2022