Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5400 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5400 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME OGGERO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Mesoraca il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/06/2025 del Tribunale della Libertà di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME,la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 10 giugno 2025, il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l’appello proposto avverso l’ordinanza della Corte di assise di Catanzaro, la quale aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata COGNOME NOME, con quella degli arresti domiciliari, eventualmente con braccialetto elettronico.
Al fine di una migliore comprensione, giova rilevare che la misura cautelare della custodia in carcere Ł stata applicata al ricorrente all’esito del procedimento di primo grado che lo ha visto condannato alla pena di anni 27 di reclusione per essere stato ritenuto colpevole del reato di duplice omicidio, porto d’arma, occultamento di cadavere e danneggiamento seguito da incendio.
Nel respingere la richiesta, il Tribunale ha ritenuto che le censure mosse all’ordinanza della Corte di assise non fossero fondate. In particolare, ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari social preventive in ragione:
-della gravità della condotta ascritta all’imputato, soggetto con indole <>;
-del pericolo di recidiva, concreto e attuale, desunto dalla condotta da egli tenuta <>. In particolare, fondava tale valutazione sulla <> dell’interessato, desunta dalla premeditazione dell’attività delittuosa, che aveva determinato la morte di due persone per futili motivi e posto in pericolo la vita di una terza persona, dall’occultamento dei cadaveri e dal tentativo, post delictum , di inquinare le prove, elementi questi indicativi di una personalità costituente serio pericolo per la comunità in cui Ł inserito e di un concreto ed attuale pericolo di commissione di altri gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede;
-del fatto che il lasso di tempo trascorso in custodia cautelare in carcere (circa due anni) non era idoneo a far ritenere attenute le esigenze cautelari, tenuto conto dell’entità della pena inflitta, così come la corretta condotta carceraria da ritenersi fisiologica in costanza di misura;
-dell’inadeguatezza della misura meno grave degli arresti domiciliari, sia pure con il presidio del braccialetto elettronico e in luogo distante da quello di commissione dei reati, le cui caratteristiche non consentirebbero un controllo continuo e costante dell’appellante e non gli precluderebbero in modo assoluto di ripetere la condotta criminosa, tenuto conto della incapacità dell’imputato di autolimitarsi, desunta dal fatto che le condotte non appaiono occasionali, in ragione della <> dimostrate nella loro commissione;
-della circostanza che il presidio costituito dal braccialetto elettronico se Ł idoneo a segnalare un’evasione, non lo Ł a prevenire la commissione di ulteriori reati.
Sulla base di tali argomenti, riteneva di dover formulare una prognosi negativa sia in ordine all’astensione dal commettere ulteriori delitti, sia in ordine al rispetto delle prescrizioni nel caso di misura meno afflittiva, da ciò conseguendo che l’unica misura idonea doveva ritenersi quella carceraria, con conseguente rigetto dell’appello.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente, deducendo violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, 275 e 275bis cod. proc. pen. e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Osserva che, nel caso in esame,
-non sussiste una presunzione assoluta di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ma di una doppia presunzione relativa, superabile con la dimostrazione che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure e, in particolare, con gli arresti domiciliari da scontare in un domicilio lontano centinaia di chilometri da quello di commissione del reato;
-che il Tribunale ha desunto il pericolo di recidiva dalla gravità astratta del titolo del reato, piuttosto che dalle modalità concrete di commissione dello stesso, tali da far prefigurare un rischio concreto di commissione di nuovi reati, elementi questi, sui quali il Tribunale nulla ha argomentato, nonostante la difesa avesse rappresentato che l’imputato aveva seguito a piede libero il processo per ben quattro anni, senza incorrere in comportamenti che potessero indurre a ritenere sussistente un pericolo di recidiva, anche in ragione del fatto che la condotta sarebbe avvenuta per motivi contingenti e al di fuori di qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata;
-che l’inadeguatezza della misura gradata degli arresti domiciliari era stata motivata con riferimento a mere formule di stile e senza riferimento alcuno agli elementi indicati dalla giurisprudenza inerenti al fatto, alle sue motivazioni, e alla personalità dell’agente, motivando con esclusivo riferimento alla condotta successiva al reato, senza però indicare in cosa si sia sostanziata, cosicchØ il riferimento al rischio di inquinamento probatorio, non rinvenibile nell’ordinanza genetica, Ł da ritenersi congetturale;
-che, infine, il collegio aveva omesso di valutare l’adeguatezza della misura alla luce della distanza chilometrica dal luogo del delitto, commesso per ragioni strettamente connesse al territorio di provenienza;
-che, per tale motivo, anche lo strumento del braccialetto elettronico poteva ritenersi funzionale alla prevenzione di altri reati.
Alla luce degli argomenti esposti, chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza.
3.Il Procuratore generale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. Osserva che il giudice del riesame ha esaminato gli elementi fattuali a sua disposizione, senza incorrere in vizi di motivazione.
4.Con memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, la difesa eccepisce il travisamento in cui Ł incorso il Tribunale del Riesame, che ha fatto riferimento ad una presunta condotta di inquinamento probatorio di cui non v’Ł traccia in atti e al presunto tentato omicidio di una terza persona commesso dopo i delitti in contestazioni, circostanza non rispondente al vero come risulta dalla sentenza di condanna e dallo stesso provvedimento della Corte d’Assise d’Appello.
In relazione al difetto di motivazione, lamenta una grave omissione valutativa, in quanto il Tribunale avrebbe del tutto ignorato che l’imputato, dopo un breve periodo di custodia cautelare, era stato libero per quattro anni, ed a stretto contatto con i familiari delle vittime del reato, avendo assistito al processo celebratosi dinanzi alla Corte d’Assise, senza mai manifestare comportamenti o collegamenti tali da far presumere un pericolo di recidivanza, anche tenuto conto dello stato di detenzione dei coimputati e del fatto che il delitto era stato commesso per motivazioni contingenti e al di fuori di qualsiasi contesto di criminalità organizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato e deve essere rigettato.
2.Il ricorrente Ł stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a seguito della sentenza di condanna di primo grado che gli ha inflitto la pena di anni 27 di reclusione, avendolo ritenuto colpevole dei reati di duplice omicidio, porto d’arma, occultamento di cadavere e danneggiamento seguito da incendio. Si tratta, quindi, di reati in relazione ai quali opera la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275 comma 3 secondo periodo cod. proc. pen.
3.In relazione a tali ipotesi delittuose, questa Corte ha affermato che la presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. determina la necessità che il giudice, senza dover dar conto della ricorrenza dei ” pericula libertatis “, si limiti a apprezzare le ragioni della sua esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti (Sez. 5, Sentenza n. 806 del 27/09/2023 Cc., dep. 2024, Rv. 285879 – 01). In una lettura costituzionalmente orientata della menzionata disposizione, si Ł ritenuto che, tra gli elementi valutabili al fine di escludere o attenuare le esigenze cautelari, il “tempo trascorso dai fatti” deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità e, comunque, da parametrare alla gravità della condotta (Sez. 1, sentenza n. 42714 del 19/07/2019 Cc., Rv. 277231-01).
Con specifico riferimento al pericolo di reiterazione dei reati, ovvero all’esigenza cautelare che la Corte di assise ha ravvisato nel caso in esame, questo Corte ha affermato che il pericolo di recidiva deve essere desunto <>, aggiungendo che <> (Sez. 2, sentenza n. 10927 del 5/3/2024, non massimata)
4.Nel caso in esame, il Tribunale ha condiviso le argomentazioni della Corte di assise in ordine al pericolo di reiterazione, argomentando in ordine alla estrema gravità dei reati commessi e dall'<> dell’imputato, del quale ha sottolineato l'<> desunta dalla pianificazione e attenta premeditazione dell’attività delittuosa, che ha cagionato la morte di due persone per futili motivi, delle quali ha anche occultato i cadaveri. La motivazione sul punto non Ł viziata da illogicità e contraddittorietà ed Ł coerente con i principi dinnanzi enunciati.
La difesa ha allegato un travisamento dei fatti, avendo il Tribunale fatto riferimento al tentativo di omicidio di una terza persona e ad una condotta volta ad inquinare le prove, mai in precedenza contestate. La genericità della eccezione e, al contempo, la genericità del riferimento a tali fatti nell’ordinanza non consentono un loro effettivo vaglio. In ogni caso, si tratta di elementi che, ove eliminati dalla motivazione, non influirebbero sulla tenuta logica della stessa, essendo stati menzionati unitamente ad altri, ben piø pregnanti, e non contestati.
La difesa ha, tuttavia, fondato l’istanza di sostituzione della misura cautelare inframuraria con quella degli arresti domiciliari sulla base della considerazione che COGNOME aveva trascorso a piede libero il periodo di durata del processo (circa quattro anni) e a stretto contatto con i familiari delle vittime, senza mai manifestare comportamenti o collegamenti tali da far presumere un pericolo di recidiva (anche tenuto conto del fatto che i coimputati erano detenuti e che il delitto sarebbe avvenuto al di fuori di contesti di criminalità organizzata, per motivi contingenti); che aveva trascorso già due anni in stato di custodia e che l’abitazione ove egli verrebbe ristretto agli arresti domiciliari Ł in altra regione, molto distante da quella ove si sono verificati i fatti del processo.
Sotto tali profili, il Tribunale ha condivisibilmente osservato che il tempo trascorso in misura cautelare, due anni, e la corretta condotta processuale, non possono ritenersi elementi indicativi di una attenuazione delle esigenze cautelari, in rapporto all’entità della pena inflitta (27 anni) e tenuto conto del fatto che il rispetto delle prescrizioni Ł fisiologico in stato cautelare. In tale valutazione deve ritenersi compreso anche il lasso di tempo di quattro anni trascorso in stato di libertà durante il procedimento, che non rappresenta certo un ampio arco di tempo, tale da integrare quel ‘tempo silente’ la cui sussistenza deve essere seriamente valutata dal giudice al fine di verificare la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione. Ciò vale a fortiori , ove si tenga conto che in tale lasso di tempo Ł stato celebrato il processo, il che, ovviamente, ha costituito una remora ed un motivo di deterrenza dal compiere ulteriori reati
Con riferimento, infine, alla idoneità della misura degli arresti domiciliari in luogo lontano da quello di commissione del reato, rafforzata da modalità elettroniche di controllo, a
contenere il pericolo di recidiva, il Tribunale ha argomentato l’inadeguatezza osservando che il regime cautelare piø mite, ove anche in luogo distante, non consentirebbe il controllo continuo e costante sull’imputato e non gli precluderebbe la possibilità di reiterare le gravi condotte commesse, tenuto conto della incapacità di questi di autodisciplinarsiin ragione del fatto che quelle poste in essere non costituiscono condotte occasionali, come evincibile dalla <> dimostrata in occasione del loro compimento.
La motivazione pare congrua e coerente rispetto alla gravità dei fatti per i quali il ricorrente Ł stato condannato.
6.Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 94 comma 1ter disp. att. cod. proc. pen., deve disporsi la trasmissione a cura della cancelleria al direttore dell’istituto penitenziario ove Ł ristretto il ricorrente per gli adempimenti di cui al comma 1bis della norma citata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME