Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42472 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42472 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore avvocato COGNOME NOME del foro di COSENZA in difesa di COGNOME NOME che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lannezia Terme dal mese di agosto 2016 perdurante quanto meno fino al 13 novembre 2019, data di arresto di NOME COGNOME, e a plurimi delitti di detenzione a fini spaccio di sostanze stupefacenti, commessi in Lamezia Terme nel periodo giugno- novembre 2019, .
Le indagini, attuate attraverso COGNOME l’assunzione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, avevano consentito di disvelare l’esistenza di un’associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l’abitazione della famiglia COGNOME (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori), con stabili e continuative fonti approvvigionamento sia in Lannezia Terme che fuori dal territorio lametino. Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della famiglia COGNOME, ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico (come nel caso de sottogruppo riconducibile a NOME COGNOME e alla figlia NOME COGNOME). Secondo i giudici i COGNOME COGNOMEil padre NOME e i figli NOME e NOME cl. 90), rappresentavano il punto di riferimento per tutti gli associati, in quanto capi, finanziatori, promotori e organizzatori dello spaccio. A livello intermedio, tra i vertici e l’ampia rete di pushers, si collocavano NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, uomini di fiducia dei capi e fornitori, nonché NOME COGNOME e i fratelli COGNOME. Infine vi erano gli spacciatori stabili, tra i quali, NOME COGNOME (detto NOME), NOME COGNOME (detto COGNOME), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il gruppo disponeva di una variegata clientela, di una base logistica (la casa dei COGNOME in Lamezia Terme) e di una cassa comune per il sostentamento dell’associazione e dei suoi appartenenti. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
In tale contesto era emersa la figura di NOME COGNOME detto “NOME“, il quale, secondo i giudici della cautela, all’interno del sodalizio agiva quale pusher subordiNOME ai NOME, cui rendeva conto RAGIONE_SOCIALE cessioni e dei guadagni da destinare alla cassa comune del sodalizio.
Avverso l’ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso e formulato un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari. Sotto il primo profilo il difensore osserva che non sarebbe emersa la intraneità del ricorrente al sodalizio criminoso, ma, al più, la condotta di consegna a NOME COGNOME di modestissime quantità di cocaina, nonché di acquisto di tale sostanza per suo consumo personale. Sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, il difensore osserva che i fatti risalirebbero comunque al 2019 e che, dunque, non sarebbe ravvisabile l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione.
Il Procuratore Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
In data 3 agosto 2023, il difensore del ricorrente ha depositato una memoria con cui ha contestato il quadro indiziario in relazione al reato associativo, rilevando che il Tribunale avrebbe contraddittoriamente attribuito ad COGNOME il ruolo di pusher e nel contempo fondato la sua partecipazione alla associazione quale soggetto che di continuo di approvvigionava di droga ed in tal modo contribuiva alla esistenza e allo sviluppo RAGIONE_SOCIALE attività delittuose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le questioni devolute riguardano la valutazione della gravità indiziaria della partecipazione dell’indagato al sodalizio di cui al capo 1 e il ritenuto quadro cautelare.
Si deve ricordare che “in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad ess
ineriscono, la sola verifica RAGIONE_SOCIALE censure inerenti la adeguatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito” (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugNOME. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, COGNOME, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, COGNOME, Rv. 282337). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
COGNOME Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità, si osserva, quanto alla gravità indiziaria, che il Tribunale ha richiamato il contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni, debitamente indicate, da cui erano emerse le condotte dei delitti scopo e il coinvolgimento del ricorrente nell’associazione, con il ruolo di uomo di fiducia di NOME COGNOME nella gestione della piazza di spaccio. I giudici hanno ricordato che COGNOME si era recato, su ordine di COGNOME, a casa dell’associato NOME COGNOME per fargli provare un campione di una partita di stupefacente del tipo cocaina che avrebbe dovuto acquistare; che COGNOME, nel descrivere la distribuzione della droga ai vari sodali per il successivo spaccio, aveva indicato COGNOME come persona cui aveva ceduto 9,8 grammi di cocaina; che in data 22 settembre 2019, COGNOME si era incontrato con NOME COGNOME e NOME COGNOME, aveva chiesto notizie sull’andamento dello spaccio e, dopo aver appreso
che l’attività era stagnante, COGNOME aveva consegNOME loro due diverse qualità di sostanza stupefacente; COGNOME che in data 27 settembre 2019 COGNOME aveva consegNOME a NOME COGNOME e a NOME COGNOME 10 grammi di cocaina al prezzo di 450 euro; che COGNOME aveva commentato, nel corso di una conversazione con la compagna, con il fratello e con NOME COGNOME e nel corso di altra conversazione con l’associato NOME COGNOME, il controllo che NOME COGNOME aveva subito ad opera della Guardia di Finanza in data 2 ottobre 201: nel corso della conversazione NOME aveva definito NOME come persona affidabile, che mai si sarebbe appropriato dei quantitativi anche rilevanti di droga a lui affidati per lo smercio; che il giorno successivo al sequestro, NOME si era recato da NOME COGNOME, padre di NOME e anch’egli al vertice dell’associazione, per relazionare su quanto accaduto e per mostrargli il verbale di sequestro in modo da fugare il sospetto che si fosse egli appropriato della droga a lui consegnata; che in data 16 settembre 2019, NOME si era recato insieme a NOME COGNOME da NOME COGNOME, in quel momento ristretto agli arresti domiciliari, e nel tragitto aveva concordato le modalità per non destare i sospetti RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine durante le attività di “caricamento”.
Da tutti tali elementi il Tribunale aveva dedotto che COGNOME non fosse occasionale acquirente di sostanza stupefacente, ma uomo di fiducia di NOME COGNOME su cui l’associazione poteva contare per la distribuzione della droga sulle piazze di spaccio.
A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati e nella interpretazione de contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni registrate, il motivo di ricorso nella parte in cui contesta la gravità indiziaria, è meramente reiterativo RAGIONE_SOCIALE stesse doglianze già formulate nel giudizio di riesame. Le censure relative alla partecipazione al contesto associativo sono del tutto aspecifiche, essendosi il difensore limitato a contestare in maniera, come visto, inammissibile, la valenza dimostrativa RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate e a negare, in maniera apodittica, la coscienza e volontà di COGNOME di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delittuoso, coscienza e volontà che, invece, il Tribunale ha dedotto in modo ragionevole dagli elementi suindicati e in particolare dal legame con i vertici del sodalizio. Il ruolo di COGNOME, invero, è stata delineato dai giudici della cautela, non già come quello di un semplice stabile acquirente della sostanza stupefacente del gruppo, bensì come quello di colui che per conto e alle dipendenze del gruppo smerciava la droga nelle varie piazze di spaccio.
5.11 motivo, anche nella parte in cui contesta la sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, è manifestamente infondato.
Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la ‘doppia’ presunzione relativa di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo ‘prova contraria’, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si è così messo in rilievo che in caso di contestazione dei reati per i quali opera la presunzione, la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l’organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari già insito nell disposizione speciale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l’onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all’indagato e l’adozione della misura cautelare” ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316).
Il Tribunale, nel caso di specie, ha richiamato la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza della esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva e l’assenza di elementi atti a vincere a presunzione, rilevando che la gravità della condotta caratterizzata da sistematica attività di spaccio e la disponibilità manifestata nei confronti di un gruppo criminale operante da diversi anni, all’interno del quale aveva rivestito un ruolo significativo, dovevano essere considerati indicatori di un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato. D’altronde, come ha rimarcato lo stesso Tribunale, il requisito dell’attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame RAGIONE_SOCIALE sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale
dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità. Gli atti devono essere trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Deciso il 14 settembre 2023