Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47004 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47004 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
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avverso l’ordinanza del g/05/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; uditi l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, difensori del ricorrente, che hanno concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., annullava parzialmente il provvedimento impugnato limitatamente ad un capo di imputazione provvisorio, e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 3 aprile 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME,
sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere fatto parte di un’associazione per delinquere dedita allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 54); nonché per avere concorso nello stesso periodo nella detenzione, nella manipolazione e confezionamento e nella cessione di singole partite di droga (capi 73), 77), 113), 259) e 267).
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 125 e 292 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, pe avere il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE, operando un indeterminato richiamo al contenuto dell’ordinanza impugnata, confermato l’originario provvedimento cautelare con riferimento al reato associativo del capo 54), senza considerare le censure difensive e valorizzando le generiche dichiarazioni accusatorie del AVV_NOTAIO di giustizia NOME COGNOME, che erano prive di riscontri individualizzanti; gl elementi indiziari erano in ogni caso tali da non riuscire a confermare che il ricorrente avesse stabilmente aderito al programma delittuoso dell’indicato sodalizio; e non si era tenuto conto dell’assenza di attuali e concrete esigenze cautelari, in ragione della risalenza nel tempo dei fatti contestati e dell’assenza di dati sintomatici di una persistenza proclività del ricorrente al delitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME sia inammissibile.
I motivi del ricorso – articolati in due distinti punti dell’att impugnazione, tra loro strettamente connessi – non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, perché generici, manifestamente infondati e, comunque, presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all’attendibilità delle fonti ed alla
rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Alla luce di tali regulae iuris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come le precise dichiarazioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che aveva descritto l’operatività del gruppo di spacciatori facenti riferimento a NOME COGNOME e ai fratelli di questo, fossero risultate riscontrate, oltre che dalle indicazioni etero-accusatorie di NOME COGNOME (la quale, già compagna del capo di quell’associazione, NOME COGNOME, aveva ricordato di aver visto i fratelli COGNOME recarsi ripetutamente in casa di NOME COGNOME per consegnare somme di denaro), dal contenuto delle intercettazioni: captazioni che avevano comprovato come l’odierno ricorrente, confidandosi proprio con NOME COGNOME (che di quel gruppo criminale aveva assunto una posizione verticistica), aveva manifestato forte preoccupazione per il fatto di aver saputo che un detenuto, tal NOME COGNOME, aveva iniziato a collaborare con l’autorità giudiziaria e potesse, perciò, accusarlo; e che, in seguito, avevano permesso di registrare i “malumori” di NOME COGNOME per il fatto che il COGNOME fosse stato trovato con una partita di droga e fosse stato perciò arrestato “per colpa” proprio di NOME COGNOME (v. pagg. 3-7, ord. innpugn.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Da tali circostanze fattuali, con le quali la difesa ha omesso di compiutamente confrontarsi, il RAGIONE_SOCIALE ha arguito, con un procedimento argomentativo nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l’odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, pieno partecipe di quella associazione criminale e concorrenti nella commissione dei reati-fine contestati.
In tal modo, lungi dal proporre un ‘travisamento delle prove’, vale a dire una incompatibilità tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una
ipotesi di ‘travisamento dei fatti’ (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d’indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell’ambito d un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero · problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se – come nella fattispecie è accaduto – la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.
Analogo discorso vale per le esigenze cautelari, con riferimento alle quali va rilevato che il ricorrente si è limitato ad enunciare, talora in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del RAGIONE_SOCIALE, senza realmente specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè, omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale, al di là della presunzione relativa operante ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione del titolo del reato associativo contestato, erano stati analiticamente indicati gli elementi fattuali (oggettiva gravità delle condotte aventi ad oggetto la professionale commercializzazione di rilevanti quantitativi di droga; ruolo assunto dal prevenuto nell’associazione; l’assenza di dati sintomatici di un allontanamento da contesto ambientale in cui quei delitti erano stati commessi v. pag. 12, ord. impugn.) idonei a dimostrare la sussistenza di un concreto e attuale pericolo che il ricorrente possa tornare a commettere in futuro gravi reati della stessa natura di quelli per i quali si procede.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 30/10/2023