Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17570 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; taresentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO Il PG conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore L’avvocato COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di assise di Palermo in data 16/05/2023, con cui era respinta la richiesta di revoca e/o sostituzione della custodia cautelare in carcere cui il suddetto era sottoposto (in forza di ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Termini Imerese) in ordine al delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’avere agito con crudeltà e in danno di persona legata da relazione affettiva, di cui il suddetto occultava il cadavere, gettandolo in un dirupo, allo scopo di conseguire l’impunità dall’omicidio.
Tale ordinanza premette che per l’omicidio pluriaggravato e per l’occultamento di cadavere l’imputato, con sentenza resa in data 12/10/2022 dalla Corte di assise di Palermo, ha riportato condanna all’ergastolo, previa unificazione dei reati ex art. 81 cpv. cod. pen.
Avverso la summenzionata ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24, 111 e 117 Cost., 5, par. 4, 6 e 13 Cedu, 125, 274 e 275 cod. proc. pen.
Invero, lamenta la difesa che il Tribunale del riesame si è limitato a condividere le conclusioni a cui giungeva il primo Giudice, senza confrontarsi con i rilievi difensivi e in particolare con quello relativo allo shock emotivo in cui si sarebbe trovato COGNOME nel momento dello scoppio dell’incendio che avvolgeva il corpo della vittima e che avrebbe condizionato il suo agire allorché inizialmente non diede alcuna indicazione su dove si trovasse il corpo della fidanzata, come invece fu in grado di fare il giorno successivo; nonché con quello relativo al fatto che dalle immagini video acquisite nel corso del giudizio di primo grado si evincesse che l’imputato non poteva aver creato una miccia per dare fuoco alla fidanzatina, non apparendo dalle medesime alcun bagliore prima dell’accensione. Su tale ultimo punto rileva la difesa che il Tribunale del riesame si limita a richiamare la sentenza di condanna della Corte di assise, peraltro soggetta ad impugnazione e dunque non avente forza di giudicato.
Si duole il difensore che l’ordinanza impugnata non abbia tenuto conto del percorso carcerario risocializzante dell’imputato, anche alla luce della sua giovane età, tale da scalfire, in uno col decorso del tempo e l’evidenziato stato emotivo, l’originario quadro cautelare e così da
consentire di superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
A parte la genericità dello stesso, che neppure indica la misura cautelare che dovrebbe sostituire la custodia cautelare in carcere, idonea ex lege, e gli elementi da cui evincere la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con una misura diversa, correttamente il Tribunale del riesame valuta l’istanza avanzata nell’interesse di COGNOME alla luce della sentenza di condanna intervenuta nei suoi confronti, che gli ha negato le circostanze attenuanti generiche e ha riconosciuto la premeditazione e la condotta di incendio avente ad oggetto il corpo della vittima.
Muovendo, quindi, dalla considerazione che trattasi di appello cautelare in relazione a reato assistito, ai sensi del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., da presunzione relativa di pericolosità cautelare e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, detto Tribunale evidenzia che la difesa non ha allegato indicatori della sopravvenuta riduzione di detta pericolosità, limitandosi a deduzioni prive di riscontro.
A tale riguardo osserva che: – dell’adesione al programma di trattamento risocializzante in ambito penitenziario non è stata fornita alcuna attestazione, al netto del rilievo che non appare allo stato che detto percorso sia in effetti culminato in una revisione critica della condotta criminosa, connotata da modalità particolarmente gravi; proprio l’enormità dei fatti accertati conduce ad escludere che la mera regolarità della condotta intramuraria e il tempo decorso in detenzione, unici dati oggettivi sopravvenuti, possano valere da indicatori di un’attenuata cautela e comunque del superamento della citata presunzione; – ciò a maggior ragione a fronte di una sentenza che, non concedendo all’imputato qualsivoglia attenuante, ampiamente si è soffermata sull’irrilevanza della asserita collaborazione, della giovane età e di una prospettata condizione di immaturità; – detta sentenza deve, invero, fungere da parametro di riferimento delle valutazioni ex art. 299 cod. proc. pen. anche per il giudice della cautela.
Tale essendo l’iter motivazionale, scevro da vizi logici e giuridici, percorso dai Giudici a quibus, il ricorso, nel tornare su circostanze
attinenti alla gravità indiziaria, superate dalla pronuncia di condanna, sulla giovane età, sul tempo decorso e sul percorso risocializzante carcerario, circostanze tutte col quale l’ordinanza di appello risulta essersi ampiamente confrontata, si dimostra, oltre che manifestamente infondato, anche aspecifico e reiterativo.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024.